Nomina di amministratore per cooptazione


Riferimenti normativi: Artt. 2475, 2477 c.c.

Termine: nessuno.

Sanzione: non prevista.

Soggetti obbligati: non previsti.
 

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati: 

  • amministratore in carica o cooptato
  • professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione1.

Modulistica: codici A06 (per la nomina amministratori), A07 (per la cessazione amministratori), A11 (eventuale, per la delega poteri agli amministratori cooptati)

  • Modello S2
  • Modello intercalare P per ogni amministratore cooptato e per ogni amministratore che cessa dalla carica (data cessazione coincidente con quella del verbale dell’organo amministrativo di nomina dell'amministratore cooptato)
  • Modello intercalare P (eventuale) per la persona fisica designata rappresentante della persona giuridica nominata amministratore con legale rappresentanza.

Allegati:

  •  Verbale del consiglio di amministrazione o decisione degli amministratori, quest'ultima corredata del verbale riepilogativo del risultato conseguito.

Per la forma degli atti da allegare consultare la pagina Atti e documenti da allegare.

Importi:

€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa2 o incubatore certificato3
€ 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa2 o incubatore certificato3 o se PMI innovativa3.

Avvertenze: vai alla pagina Avvertenze nomina amministratore per cooptazione

 


1In caso di nomina di più amministratori, ciascun amministratore che iscrive la propria nomina ai sensi dell’art. 2383 c.c. deve sottoscrivere la domanda, digitalmente oppure conferire l'incarico al professionista legittimato ex legge n. 340/2000.

2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione della società.

3L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

 

 

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Lunedì, Ottobre 6, 2025 - 12:48

Aggiornato il: Lunedì, Ottobre 6, 2025 - 12:48

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