Nomina di amministratore per cooptazione


Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità dichiarativa
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese

 

Termini di presentazione della domanda - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: nessuno
  • Sanzioni: non previste

 

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Non previsti

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

  • Amministratore in carica o cooptato1.
     
  • Professionista incaricato: commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)).
     

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione


1In caso di nomina di più amministratori, ciascun amministratore che iscrive la propria nomina ai sensi dell’art. 2383 c.c. deve sottoscrivere la domanda digitalmente oppure conferire l'incarico al professionista legittimato ex legge n. 340/2000.

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 deve risultare compilato con codici atto:

     

    • A06per l’iscrizione della nomina degli amministratori
    • A07 (eventuale) per la cessazione degli amministratori
    • A11(eventuale) per l'iscrizione della delega di poteri agli amministratori cooptati
       
  • Un modello intercalare P per ogni amministratore cooptato
     
  • Un modello intercalare P (eventuale) per ogni amministratore che cessa dalla carica1
     
  • Un modello intercalare P (eventuale) per la persona fisica legale rappresentante della persona giuridica nominata "amministratore" con legale rappresentanza
     
  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:

la dichiarazione d’incarico (eventuale) resa da un professionista nel caso in cui l’/gli amministratore/i della società, privo/i del dispositivo di firma digitale, conferisca/conferiscano allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda


Nomina componente dell'organo amministrativo cooptato

Percorso di compilazione con Comunica Starweb
Esempio Distinta R.I.  risultante dalla compilazione della modulistica


Nomina componente dell'organo amministrativo cooptato e cessazione di quello sostituito

Percorso di compilazione con Comunica Starweb
Esempio Distinta R.I.  risultante dalla compilazione della modulistica
 


 1Qualora la data di cessazione dalla carica coincida con quella del verbale dell’organo amministrativo di nomina dell'amministratore cooptato.

 

Allegati della domanda

  • Copia informatica1 semplice2 del verbale del consiglio di amministrazione o delle decisioni degli amministratori assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto e del relativo verbale riepilogativo3 del risultato conseguito

Oppure

  • Copia informatica4 semplice2 delle pagine del libro delle decisioni degli amministratori nelle quali è/sono stato/e trascritto/e il verbale del consiglio di amministrazione o le decisioni degli amministratori assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto

1Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo (verbale) riportante le firme autografe del presidente e, se nominato, del segretario. Oppure copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) degli atti cartacei (decisioni dei soci) riportanti ciascuno la data e la firma autografa del socio che ha espresso il suo consenso.
2Trattandosi di atto/i non soggetto/i ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo/gli stesso/i sia/no allegato/i in formato pdf/A-1 e che sia/no sottoscritto/i digitalmente dal presidente e, se nominato, segretario, dall’amministratore, né da altro soggetto che presenta la domanda.
3Per poter riepilogare il risultato conseguito dalle decisioni dei soci o dalle decisioni degli amministratori assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto, è prassi diffusa che le stesse siano completate da un verbale riepilogativo di chiusura, redatto dall'organo amministrativo, nel quale vengono verbalizzate le fasi della procedura stessa e i risultati conseguiti. Sebbene le norme del codice civile non prevedono che lo stesso debba essere obbligatoriamente allegato alla domanda, questo si rende necessario tutte le volte in cui dalle decisioni dei soci o dalle decisioni degli amministratori, assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto, non si evinca chiaramente il risultato conseguito. La data di delega dei poteri sarà comunque quella in cui gli amministratori hanno manifestato il loro consenso e non quella del verbale riepilogativo.
4Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) delle pagine del libro delle decisioni degli amministratori nelle quali è/sono stato/e trascritto/e il verbale del consiglio di amministrazione/le decisioni degli amministratori assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto.

 

Registrazione dell'atto

Non prevista

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,001

  • Imposta di bollo: euro 65,002 se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000

 


1Esente se start-up innovativa o incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

2Esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Avvertenze

Approfondimento

Le norme del codice civile, prima della riforma del diritto societario, stabilivano che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, anche alle società a responsabilità limitata si applicava quanto disposto dall’articolo 2386 c.c., relativamente alle società per azioni, con riguardo alla possibilità di sostituire gli amministratori cessati. Secondo quanto dispone questo articolo, quando nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Questa norma, in pratica, consente agli amministratori rimasti in carica di sostituire e quindi “cooptare” quelli venuti a mancare nel corso dell’esercizio; ma prevede anche che gli amministratori così nominati restino in carica fino alla prossima assemblea.

L’attuale disciplina della società a responsabilità limitata non prevede più il richiamo all’articolo 2386 c.c. (che continua a disciplinare la cooptazione soltanto per le società per azioni), ne deriva la mancanza di una qualsiasi regola sulla cessazione degli amministratori in corso di esercizio.

Secondo la dottrina prevalente, questa lacuna normativa sarebbe facilmente superabile chiamando in causa l’ampia autonomia statutaria che caratterizza le società a responsabilità limitata, ciò che consentirebbe la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo una specifica clausola che disciplini espressamente la sostituzione degli amministratori cessati in corso di esercizio, quindi la cooptazione.

La dottrina minoritaria, invece, si è dimostrata contraria a tale possibilità, in quanto ritiene inderogabile la competenza dei soci a nominare gli amministratori. Ma tale obiezione viene ampiamente superata da chi sostiene che il principio della competenza inderogabile dei soci verrebbe comunque rispettato laddove si adottasse una clausola che limiti temporalmente (fino alla prossima assemblea) la nomina dell’amministratore cooptato, posto che subito dopo gli amministratori devono provvedere alla convocazione dei soci affinché gli stessi nominino l’amministratore mancante, confermando quello cooptato oppure designando un nuovo amministratore.

In questo modo, oltre a garantire il rispetto di detto principio, si garantirebbe anche la completezza e la continuità di funzionamento dell’organo amministrativo, senza che sia necessario convocare immediatamente l’assemblea per la reintegrazione dello stesso ogni qualvolta venga meno uno dei suoi componenti.

In ogni caso, prassi ed esperienza dimostrano che le società a responsabilità limitata fanno anch’esse ricorso all’istituto della cooptazione.

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

La pubblicità legale della nomina dell’amministratore cooptato non è espressamente prevista né disciplinata dalle norme del codice civile, conseguentemente non è neanche previsto un termine, né è individuato dalla legge il soggetto che deve presentare la relativa domanda di iscrizione.

E’ chiaro però che, integrando tale nomina la composizione di un organo amministrativo iscritto nel Registro delle imprese, essa costituisce sicuramente una vicenda modificativa di rilievo in quanto relativa a soggetti già iscritti nel Registro delle imprese (componenti l’organo amministrativo) per espressa previsione di legge. Per tale ragione si rende necessario, al fine di garantire una pubblicità organica, completa e sempre attuale nel Registro delle imprese, procedere all’iscrizione della nomina dell’amministratore cooptato nel registro, posto che la sua mancata iscrizione determinerebbe certamente un mancato allineamento delle risultanze del registro stesso alla situazione di fatto o giuridica relativa all’impresa interessata.

Quanto al soggetto legittimato alla presentazione della domanda di iscrizione, in quanto direttamente interessato, non c’è dubbio alcuno che tale soggetto debba essere l’amministratore cooptato.

Gli effetti della pubblicità legale della nomina dell’amministratore cooptato nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): la nomina, se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della nomina non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.                    

Si evidenzia inoltre che:

  • soggetta a pubblicità legale è la nomina, intesa quale “fatto” giuridicamente rilevante,  e non l’atto di nomina che il Registro delle imprese acquisisce, unitamente alla domanda di iscrizione, al solo scopo di verificare la veridicità della stessa;
  • ai fini pubblicitari, non riveste alcuna rilevanza il momento in cui l’amministratore cooptato ha accettato la carica, essendo unicamente rilevante il momento in cui lo stesso ha avuto notizia della sua nomina.

 

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Ultima modifica
Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 12:26

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 12:26

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