Variazione dell'organo amministrativo: iscrizione nomina, conferma e cessazione amministratori


Conferma e/o variazione cariche amministratori - con o senza variazione della forma amministrativa adottata.

Riferimenti normativi: Artt. 2475, 2477 c.c.

Termine: entro 30 giorni dalla notizia della nomina

Sanzione: consulta la pagina Tabella Sanzioni R.I. società a responsabilità limitata società consortili a responsabilità limitata

Soggetti obbligati: 

  • ciascun amministratore per l’iscrizione della propria nomina
  • un sindaco effettivo per l'iscrizione della cessazione degli amministratori, nel caso in cui sia stato nominato l'organo di controllo
     

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati: professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione1.

Modulistica: codici A06 (per la nomina/conferma ammiistratori), A07 (per la cessazione amministratori), A11 (eventuale, per la delega poteri)

Allegati:

  • Verbale di assemblea o decisione dei soci, quest'ultima corredata del verbale riepilogativo del risultato conseguito

e, in caso di delega poteri contestuale alla nomina dell’organo amministrativo:

  •  Verbale del consiglio di amministrazione o decisione degli amministratori, quest'ultima corredata del verbale riepilogativo3del risultato conseguito.

Per la forma degli atti da allegare consultare la pagina Atti e documenti da allegare.

Importi:

€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa2 o incubatore certificato3
€ 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa2 o incubatore certificato3 o se PMI innovativa3.

Avvertenze: vai alla pagina Avvertenze variazione organo amministrativo.

 


1In caso di nomina di più amministratori, ciascun amministratore che iscrive la propria nomina ai sensi dell’art. 2383 c.c. deve sottoscrivere la domanda, digitalmente oppure conferire l'incarico al professionista legittimato ex legge n. 340/2000.

2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione della società.

3L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Giugno 21, 2023 - 15:09

Aggiornato il: Mercoledì, Giugno 21, 2023 - 15:09

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