Raccolta provinciale degli usi


Usi o consuetudini: regole giuridiche non scritte che derivano dalla generale, costante, uniforme e pubblica ripetizione nel tempo di un dato comportamento

La presente edizione della Raccolta provinciale degli usi per il quinquennio 2000-2005 si caratterizza per essere il risultato di un lavoro di aggiornamento in cui il Testo precedente è stato preso in esame sia dal punto di vista contenutistico, sia da quello della chiarezza di formulazione delle norme e dell’omogeneità dei criteri utilizzati per la loro collocazione nell’ambito dei diversi capitoli che compongono la Raccolta.
Come di consueto, sono state eseguite le verifiche necessarie a stabilire la persistenza o meno degli usi presenti nel Testo 1995-2000, si è provveduto ad eliminare quelli sicuramente superati per effetto di normative sopravvenute e quelli superflui perché semplice ripetizione di disposizioni di legge. In diversi capitoli sono state introdotte delle “Premesse” contenenti le descrizioni merceologiche o relative ad unità di misura: esse, pur non qualificabili come usi, comparivano nel Testo della Raccolta precedente per il loro carattere tradizionale e quindi per la loro possibile utilità per gli operatori commerciali.

Per svolgere gli accertamenti con il grado di approfondimento necessario, senza sacrificare l’esigenza di rendere immediatamente disponibili gli aggiornamenti della Raccolta, anche in considerazione della sua funzione probatoria in ambito giudiziario, la Camera ha deciso, inoltre, di innovarne le modalità di pubblicazione: a partire da questa edizione, le parti della Raccolta già aggiornate sono state pubblicate non appena completato l’aggiornamento. Attualmente sono in fase di stampa gli ultimi due fascicoli, mentre è già consultabile on line l’intero testo aggiornato.

- FASCICOLO I: (n. pagine 56)

  • Titolo I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE
  • Titolo II COMUNIONI TACITE E FAMILIARI
  • Titolo III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

- FASCICOLO II: (n. pagine 120)

  • Titolo V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

- FASCICOLO III: (n. pagine 69)

  • Titolo VII ALTRI USI

- FASCICOLO IV: (n. pagine 81)

  • Titolo V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI – Capitolo XIV Prodotti delle industrie metallurgiche

- FASCICOLO V - Usi del settore agricolo: (n. pagine 141)

  • Titolo IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI
  • Titolo V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Scarica la Raccolta degli usi della provincia di Torino

Guida alla consultazione

Nel trattare delle regole consuetudinarie applicate e applicabili ai contratti comunemente stipulati è opportuno mettere in evidenza alcune principi essenziali:


A. L’USO È UNA VERA E PROPRIA NORMA GIURIDICA. NELL’ORDINAMENTO ITALIANO SE NE DISTINGUONO COMUNEMENTE TRE CATEGORIE: USI NORMATIVI, USI NEGOZIALI E USI INTERPRETATIVI.
Tradizionalmente si parla di USO NORMATIVO O CONSUETUDINE con riferimento a quelle regole giuridiche non scritte che derivano dalla generale, costante, uniforme e pubblica ripetizione nel tempo di un dato comportamento (c.d. usus), nella convinzione che si tratti di un comportamento attuativo di una regola giuridica alla quale è obbligatorio attenersi (c.d. opinio juris ac necessitatis).
Per USO NEGOZIALE O CONTRATTUALE s’intende quella pratica comunemente e costantemente osservata nelle operazioni contrattuali in un dato luogo o in un determinato ramo del commercio; secondo il codice civile l’uso negoziale (o clausola d’uso, art. 1340 cod. civ.) può integrare il contenuto del contratto, quando questo sia incompleto, a meno che i contraenti non esprimano chiaramente la volontà di escludere l’applicazione ai loro rapporti degli eventuali usi negoziali esistenti.
Si definiscono, infine, USI INTERPRETATIVI quelli richiamati dall’art. 1368 cod. civ., che così dispone: “le clausole [contrattuali] ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa”. Gli usi interpretativi, pertanto, a differenza degli usi negoziali la cui funzione è quella di colmare lacune del contratto, costituiscono uno dei criteri che il giudice utilizza per chiarire il significato di clausole formulate dai contraenti in modo non chiaro e tale da generare equivoci al momento della loro applicazione.


Nota di approfondimento

Va sottolineato che delle tre definizioni sopra riportate, quella di uso normativo è l’unica ad essere puramente frutto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale; la legge infatti non definisce l’uso normativo e, in particolare, non ne individua i requisiti costitutivi, limitandosi a regolarne la portata normativa agli artt. 1 e 8 delle Disposizioni sulla legge in generale.
Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi riguardo ai tratti distintivi dell’uso normativo rispetto alle altre tipologie di uso e, anche in considerazione di ciò, sembra utile far cenno al problema costituito della necessità di definire i requisiti costitutivi dell’uso normativo, posto che questi, come già detto, non sono esplicitati dalla legge. Secondo larga parte della dottrina e della giurisprudenza, per poter affermare l’esistenza di un uso normativo è necessaria la compresenza di entrambi gli elementi sopra indicati, cioè l’usus e l’opinio iuris ac necessitatis.
La definizione dell’elemento oggettivo può dirsi incontroversa e il problema del suo accertamento da parte degli enti che debbono redigere le raccolte ufficiali si risolve in quello della disponibilità di fonti attendibili di informazione. È invece discussa la nozione di opinio iuris, sia dal punto di vista teorico, relativamente cioè al suo peso effettivo quando si tratti di stabilire l’esistenza o meno di un uso normativo, sia dal punto di vista pratico, per quanto riguarda le modalità di accertamento in concreto di tale elemento.
Le teorie in argomento sono numerose. Alcuni negano che si tratti di un elemento necessario o comunque ridimensionano fortemente la sua portata nel processo di formazione dell’uso definendolo “inconsistente e irreale” oltre che di quasi impossibile accertamento (Pavone La Rosa). Da altri (Bobbio) è stato autorevolmente messo in luce la contraddittorietà del concetto stesso di opinio iuris, osservando che “la sua ammissione implica un circolo vizioso: da un lato, si afferma che la norma giuridica consuetudinaria non si costituisce se non esiste l'opinio; ma, dall'altro lato, l'opinio presuppone che la norma giuridica sia già costituita. In altre parole, essa presuppone proprio quel diritto, che dovrebbe contribuire a costituire.” Secondo altri ancora, il requisito del’opinio andrebbe interpretato come “aspettativa di reciprocità”: il singolo tiene quella determinata condotta non perché sia convinto che si tratti di una condotta giuridicamente doverosa, ma semplicemente con l’aspettativa, fondata sull’esperienza passata, che la condotta altrui sarà conforme alla propria (Pizzorusso, Crisafulli e altri)
Il dibattito in argomento si è riacceso in conseguenza del citato mutamento di indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione avvenuto nel 1999, con la sentenza n. 2374 in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti bancari, cui sono seguite numerose altre pronunce, l’ultima delle quali delle Sezioni Unite (sent.n.21095/2004). La Suprema Corte, rivedendo la propria posizione sulla natura negoziale o normativa degli usi in materia di anatocismo bancario, ne ha negato la natura normativa proprio in conseguenza della mancanza del requisito dell’opinio juris. “Dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente".( Cass. civ. Sez. Unite, , n. 21095/2004). Da quanto detto dalle Sezioni Unite si è quindi desunto (Inzitari) il principio per cui l’opinio iuris non potrebbe mai formarsi (e conseguentemente non potrebbe consolidarsi neanche l’uso normativo) in presenza di condizioni generali di contratto, quando la situazione di mercato sia caratterizzata dalla presenza di un contraente forte, in grado di imporre le sue condizioni generali all’altro contraente: l’accettazione di queste ultime, infatti, deriverebbe dall’impossibilità di negoziare un accordo di contenuto diverso e quindi dalla necessità per una delle parti di “prendere o lasciare” la proposta contrattuale dell’altra. Il requisito dell’opinio iuris costituirebbe inoltre, secondo l’orientamento prevalente seguito anche dalla Cassazione, l’elemento distintivo tra uso normativo e uso negoziale: per quest’ultimo, infatti, non occorrerebbe la verifica dell’elemento psicologico, ma sarebbe sufficiente per ritenerlo esistente l’accertamento di una anche recente prassi di affari.



B. L’USO NORMATIVO È UNA VERA E PROPRIA NORMA GIURIDICA, MA SU DI ESSO PREVALGONO SEMPRE LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO, OSSIA LA LEGGE , IL DECRETO LEGISLATIVO, IL DECRETO LEGGE E I REGOLAMENTI (OLTRE ALLE NORME COSTITUZIONALI E AL DIRITTO COMUNITARIO DIRETTAMENTE APPLICABILE).
L’art.1 delle Preleggi (“Disposizioni sulla legge in generale” contenute nel Codice Civile) colloca infatti gli usi normativi tra le fonti del diritto, in posizione subordinata rispetto a leggi ed ai regolamenti. Ciò significa che, in linea di principio1, le consuetudini non possono porsi in contrasto con quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti. Esse quindi trovano applicazione nelle materie non altrimenti regolate, mentre nelle materie regolate da leggi o da regolamenti “gli usi hanno efficacia solo in quanto da essi richiamati” (art. 8, Preleggi) . DIVERSO IL CASO IN CUI SI REALIZZI UNA CONTRAPPOSIZIONE TRA UN USO NEGOZIALE E UNA LEGGE. Infatti, secondo l’opinione più diffusa, sull’uso negoziale così come su qualsiasi clausola contrattuale, la norma di legge prevale solo se si tratta di una norma imperativa. Nell’ambito del diritto civile, del settore del diritto cioè che regola i rapporti giuridici tra i privati, le norme possono essere dispositive oppure imperative, a seconda che la legge stessa autorizzi, o meno, i contraenti a sostituire con una diversa regola di legge. La distinzione non è sempre facile; per dare un’indicazione di ordine pratico si può dire che la norma imperativa si riconosce da espressioni quali “è nullo ogni patto contrario” oppure ”...a pena di nullità…”, “…non è derogabile dalla volontà delle parti”, oppure ancora “a pena di decadenza” ecc. Invece la norma è sicuramente dispositiva se contiene frasi come "salvo patto contrario", "salvo che le parti abbiano disposto diversamente" e simili.


Nota di approfondimento

Sembra utile soffermarsi sulla nozione di norma dispositiva. Si dice dispositiva quel genere di norma creata dal legislatore nell'interesse della speditezza dei rapporti giuridici, che trova applicazione solo quando le parti di un contratto non abbiano altrimenti regolato il proprio rapporto (caso in cui si dice che la norma dispositiva viene “derogata”). Le norme dispositive hanno la funzione di integrare la volontà delle parti, entrando in azione nel caso in cui qualche aspetto della disciplina del rapporto giuridico dei contraenti non sia stato da essi regolato; per effetto della norma dispositiva, il vuoto di disciplina descritto viene, infatti, automaticamente colmato dall’ordinamento giuridico.
Il ricorso a norme imperative si ha nei casi in cui il legislatore ritiene di limitare la libertà contrattuale dei cittadini a tutela di un preminente interesse pubblico o al fine di tutelare un contraente ritenuto debole per la sua condizione socio-economica. Di conseguenza, un atto giuridico, una clausola contrattuale oppure una clausola d’uso che sia difforme da una norma dispositiva è valida ed idonea a sostituire la propria disciplina a quella della norma, derogandola; viceversa, l'atto in contrasto con una norma imperativa è nella maggior parte dei casi invalido.
Malgrado l’apparente ristrettezza del loro ambito applicativo, non sono poche né di scarsa rilevanza le situazioni che trovano la loro regolamentazione in norme consuetudinarie: a titolo esemplificativo, si possono menzionare gli usi che stabiliscono le tolleranze sulle dimensioni, sul peso e sulla qualità delle merci vendute, oppure quelli che fissano, in carenza di altra regolamentazione, le tariffe di mediazione nei più diffusi contratti in materia di circolazione dei beni o, ancora, quelli che stabiliscono le unità di contrattazione e di misura con cui sono negoziate, sempre salvo diverso accordo delle parti, le diverse merci.
Altro limite all’ambito di operatività dell’uso normativo è dato dalla regola per cui il contratto prevale sempre sull’uso normativo difforme. Si tratta del principio dell’autonomia negoziale, previsto dall’art.1374 cod. civ., di cui tratta nel paragrafo seguente.


C. GLI USI NON SONO APPLICABILI OGNI VOLTA CHE IL CONTRATTO REGOLI ESPRESSAMENTE GLI OBBLIGHI E I DIRITTI DELLE PARTI IN MODO CHIARO E COMPLETO.
Ogni uso della Raccolta, infatti, va letto tenendo presente che esso ha efficacia solo in quanto i soggetti che stipulano un contratto non abbiano già previsto in esso una clausola avente ad oggetto la stessa materia regolata dall’uso. Di conseguenza, in presenza di un contratto, gli usi possono soltanto completare ed eventualmente specificare la previsione contrattuale, quando questa risulti insufficiente a disciplinare particolari aspetti del rapporto giuridico scaturito dal contratto stesso.


D. UNA VOLTA APPURATO, UTILIZZANDO I CRITERI SOPRA ILLUSTRATI, CHE UN USO (NORMATIVO, NEGOZIALE O INTERPRETATIVO) È APPLICABILE, OCCORRE UN’ULTIMA VERIFICA: VA CIOÈ ANCORA STABILITO SE UNO DEI CONTRAENTI PUÒ ESSERE DEFINITO “CONSUMATORE” AI SENSI DEL CODICE DEL CONSUMO (D. LGS. N. 206 DEL 2005)
A seguito del recepimento in Italia delle normative europee predisposte a tutela del consumatore, la natura dei soggetti contraenti è oggi un elemento decisivo per stabilire quali norme vadano applicate a ciascun contratto.
Il “consumatore”, secondo la definizione contenuta all’art 3 del Codice del consumo è la persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, pertanto, si differenzia da un altro soggetto, anch’esso individuato dal Codice del consumo e definito “professionista”, il quale è la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero ne sia un intermediario.
Pertanto, se i contraenti agiscono in relazione ad un dato contratto rispettivamente come consumatore e come professionista (secondo le definizioni sopra riportate ) l’uso è applicabile solo se non contrasti con una norma imperativa contenuta nel Codice del consumo e, trattandosi di un uso normativo, neppure con le sue norme dispositive.

Nota di approfondimento

Un aspetto di notevole rilevanza relativo all’applicazione degli usi nei contratti stipulati dal consumatore attiene alla disposizione contenuta nell’art. 34, comma terzo, del Codice del Consumo, secondo cui “ […] non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea […]”. A questo proposito la dottrina prevalente ritiene che gli usi non possano rientrare nell’ambito applicativo nel citato art. 34 e che, pertanto, la clausola che ne riproduce il contenuto può essere oggetto di una dichiarazione di nullità. Tale tesi si basa sul raffronto tra il tenore letterale dell’art. 34, e quello dell’art. 1, n. 2, della Direttiva europea 93/13, da cui deriva la norma contenuta nell’art. 34, che contempla espressamente, accanto alle fonti ora menzionate, anche i regolamenti; dalla scelta del legislatore italiano di escludere questi ultimi, viene desunta anche la preclusione di una fonte ulteriormente sotto ordinata ai regolamenti, qual è appunto la consuetudine (cfr. DE NOVA, Le clausole vessatorie e contratti turistici, Ipsoa editore, Contratti, 1997, I, 85.)
Inoltre, sotto un profilo più generale, si osserva che qualsiasi norma giuridica in materia contrattuale realizza, per definizione, un giusto contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti, mentre non vi è certezza che l’uso consolidato sia capace di realizzare la medesima finalità, considerato che non è impossibile che abbia origine da un’iniziale e poi perpetuata previsione di certe regole predisposte da un solo contraente, sufficientemente forte ed autorevole sul mercato da diffonderle e farle affermare. Il che – giova evidenziarlo - non significa che la consuetudine possa di per sé costituire un pericolo per un’equa realizzazione degli interessi dei contraenti, perché ad essi è accordata dall’ordinamento italiano un’ampia autonomia contrattuale. Per la questione relativa alla possibilità di che si consolidino usi in relazione a tipologie di contratti che solitamente sono stipulati per adesione o mediante la predisposizione di condizioni generali, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, confronta la Nota di approfondimento al paragrafo A




E. LE NORME UNI, EN E ISO SI DISTINGUONO DAGLI USI NORMATIVI PERCHÈ NON SONO FONTI DEL DIRITTO AI SENSI DELL’ART.8 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE GENERALE. MALGRADO IL NOME, ESSE NON SONO NORME GIURIDICHE, BENSÌ DOCUMENTI TECNICI PREDISPOSTI DA UN ORGANISMO NAZIONALE O INTERNAZIONALE DI NORMALIZZAZIONE.
Le norme UNI, EN e ISO si formano presso organismi qualificati, nazionali (UNI), europei (EN) o internazionali (ISO) i quali, strutturati in gruppi di lavoro costituiti da esperti rappresentanti le parti economiche e sociali interessate, approvano un progetto di norma che viene poi messo a disposizione del mercato mediante pubblicazione nella sua versione definitiva, dopo che ne è stato stabilito il gradimento con apposite indagini. Dette norme, pur essendo ad applicazione volontaria (salvo che non sia la legge a richiamarle, attribuendo loro in questo modo forza cogente) sono ormai largamente diffuse e, proprio perché offrono riferimenti tecnici certi in svariati settori, sono spesso richiamate dagli operatori per definire i requisiti tecnici della merce o del servizio oggetto del contratto.




F. LA FUNZIONE DELLA RACCOLTA È DARE PROVA DELL’ESISTENZA A LIVELLO LOCALE DI UN USO, RENDENDONE COSÌ POSSIBILE L’APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.
L’ art. 9 delle Preleggi dispone che “Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria”. Il che significa che salvo si tratti di una consuetudine notoria, chi sia interessato ad ottenere l’applicazione in giudizio di un uso non presente nella Raccolta deve fornire prova piena della sua esistenza, cosa che in concreto può rivelarsi piuttosto difficile.
La presunzione di esistenza degli usi che deriva dal loro inserimento nelle Raccolte delle Camere di commercio riguarda, secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione (Sez. I civ., n. 2374/1999) soltanto l’esistenza dell’uso stesso e non anche la sua natura normativa o negoziale, la quale dovrà essere di volta in volta valutata dal giudice chiamato a decidere del caso concreto.
Si riporta di seguito l’elenco degli articoli del codice civile che, in materia agricola e commerciale, fanno rinvio agli usi, quale fonte suppletiva di disciplina dei rapporti giuridici in essi regolati:

Art. 892 Distanze per gli alberi
Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni
Art. 993 Semenzai
Art. 1084 Norme regolatrici della servitu’
Art. 1181 Adempimento parziale
Art. 1182 Luogo dell’adempimento
Art. 1183 Tempo dell’adempimento
Art. 1187 Computo del termine
Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito
Art. 1217 Obbligazioni di fare
Art. 1269 Delegazione di pagamento
Art. 1283 Anatocismo
Art. 1326 Conclusione del contratto
Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
Art. 1336 Offerta al pubblico
Art. 1374 Integrazione del contratto
Art. 1454 Diffida ad adempiere
Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti
Art. 1492 Effetti della garanzia
Art. 1496 Vendita di animali
Art. 1497 Mancanza di qualità
Art. 1498 Pagamento del prezzo (nella vendita in generale)
Art. 1510 Luogo della consegna
Art. 1512 Garanzia di buon funzionamento
Art. 1517 Risoluzione di diritto
Art. 1520 Vendita con riserva di gradimento
Art. 1521 Vendita a prova
Art. 1522 Vendita su campione e su tipo di campione
Art. 1527 Consegna
Art. 1528 Pagamento del prezzo (nella vendita su documenti e con pagamento contro documento)
Art. 1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca
Art. 1535 Proroga dei contratti a termine
Art. 1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli (nel contratto di riporto)
Art. 1562 Pagamento del prezzo (nel contratto di somministrazione)
Art. 1566 Patto di preferenza (nel contratto di somministrazione)
Art. 1569 Contratto a tempo indeterminato (contratto di somministrazione)
Art. 1574 Locazione senza determinazione di tempo
Art. 1592 Miglioramenti (nel contratto di locazione)
Art. 1594 Sublocazione o cessione della locazione
Art. 1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Art. 1596 Fine della locazione per lo spirare del termine
Art. 1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione
Art. 1609 Piccole riparazioni a carico dell'inquilino
Art. 1612 Recesso convenzionale del locatore
Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
Art. 1657 Determinazione del corrispettivo
Art. 1658 Fornitura della materia (nel contratto di appalto)
Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera
Art. 1687 Riconsegna delle merci
Art. 1709 Presunzione di onerosità (contratto di mandato)
Art. 1712 Comunicazione dell'eseguito mandato
Art. 1732 Operazioni a fido
Art. 1733 Misura della provvigione (nel contratto di commissione)
Art. 1736 Star del credere
Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere
Art. 1740 Diritti dello spedizioniere
Art. 1753 Agenti di assicurazione
Art. 1755 Provvigione (contratto di mediazione)
Art. 1756 Rimborso delle spese
Art. 1825 Interessi (nel contratto di conto corrente).
Art. 1831 Chiusura del conto (nel contratto di conto corrente).
Art. 1834 Depositi di danaro
Art. 1838 Deposito di titoli in amministrazione
Art. 1845 Recesso dal contratto
Art. 1847 Assicurazione delle merci (nel contratto di anticipazione bancaria).
Art. 1855 Operazioni a tempo indeterminato
Art. 2139 Scambio di manodopera e di servizi (in materia di impresa agricola)
Art. 2187 Usi (nei rapporti di associazione agraria)
Art. 2225 Corrispettivo (nel contratto d’opera)
Art. 2232 Esecuzione dell’opera (in materia di professioni intellettuali)
Art. 2233 Compenso (in materia di professioni intellettuali)
Art. 2234 Spese e acconti (in materia di professioni intellettuali)

Si segnala peraltro che il rinvio alla fonte consuetudinaria è presente anche in varie leggi di settore, quali, ad esempio, l’art.10, decreto Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, del 21/12/1984, di attuazione della L. n. 441/1981 sulla vendita a peso netto delle merci e l’art.3, lett. e) della L. n. 84/2006 in materia di svolgimento dell’attività di tintolavanderia.

 

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Giovedì, Ottobre 28, 2021 - 11:16

Aggiornato il: Giovedì, Ottobre 28, 2021 - 11:16