Cessazione sindaci per decadenza nelle s.r.l.


In caso di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Riferimenti normativi: artt. 2401, 2477 c.c.

Termine: entro 30 giorni dalla data della cessazione

Soggetti obbligati: amministratori

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati: professionista incaricato

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codice atto A08

  • Modello S2 compilato nel riquadro ORGANI SOCIALI IN CARICA – COLLEGIO SINDACALE se varia il numero dei sindaci in carica
  • Modello intercalare P  per il sindaco cessato1
  • Modello intercalare P (eventuale) per il sindaco supplente subentrato
  • Modello intercalare P (eventuale) per il sindaco nominato in sostituzione del sindaco decaduto
  • Modello Note in cui deve risultare l'indicazione: “Cessazione del sindaco a seguito di decadenza"

1Riguardo alla decadenza dottrina e giurisprudenza non sono unanimi nel delineare il momento dal quale la stessa produce effetto; in linea generale, si ritiene che la decadenza decorra dalla data in cui si è verificata.

 

Allegati:

In caso di cessazione del sindaco senza la nomina del sostituto: nessuno

In caso di nomina del sindaco in sostituzione del decaduto:

  • Verbale di assemblea o decisione dei soci, quest'ultima corredata del verbale riepilogativo del risultato conseguito, in cui i soci prendono atto della decadenza e nominano il sostituto.


Importi:

€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato2
€ 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa2.

 


 2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze:

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore è previsto nel caso in cui la società si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2 del c.c.
L'art. 2477, comma 3, del c.c. stabilisce che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti previsti) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

La cessazione dei sindaci per decadenza è disciplinata dalle norme del codice civile anche nel caso in cui all'organo di controllo sia stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti.


 

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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 10:59

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 10:59

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