Certificato antimafia


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Le Camere di commercio non possono più rilasciare certificati antimafia.

Dal 14 febbraio 2013 è abolito il certificato camerale con la dicitura antimafia.

Destinatari del provvedimento: enti pubblici e gestori di pubblici servizi che fino ad ora richiedevano tali documenti alle Camere di commercio.

I soggetti privati invece già dal primo gennaio 2012 non presentano più alcun tipo di certifcato agli enti pubblici ed ai gestori di pubblici servizi ma solo autocertificazioni.

L'art. 120 del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.Lgs. 218/2012, sopprime il certificato camerale con la dicitura antimafia, facendo cessare quindi completamente la competenza delle Camere di commercio in materia.

Gli enti pubblici od altri soggetti equiparati (privati gestori di pubblici servizi) per le verifiche antimafia dovranno rivolgersi a seconda dei casi o alla Prefettura (art. 99 del D.Lgs. 159/2011) oppure, nei casi previsti dall’art. 6-bis. del D.Lgs. 163/2006,  alla banca dati istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Approfondimenti

Si veda anche la Nota informativa n° 1 del 13.02.2013  Modifiche delle disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Per maggiori informazioni in materia di decertificazione si veda anche la  Nota informativa n° 1 del 02.01.2012  sostituzione dei certificati con autocertificazioni in caso di loro presentazione ad enti pubblici o gestori di pubblici servizi.

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Ultima modifica
Mercoledì, Luglio 19, 2023 - 11:56

Aggiornato il: Mercoledì, Luglio 19, 2023 - 11:56

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