Decreto del Tribunale di accertamento della causa di scioglimento


Il decreto del Tribunale che accerta il verificarsi della causa di scioglimento della società deve essere iscritto nel Registro delle imprese.

Riferimenti normativi: artt. 2484,  2485 c.c.

Termine: nessuno.

Sanzioni: non previste.

Soggetti obbligati: non previsti.

Soggetti legittimati:

  • amministratori, soci, sindaci effettivi1
  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

​In assenza di una specifica disposizione normativa che individua il soggetto legittimato a presentare la domanda, si fa riferimento al principio generale previsto dall’art. 2189 c.c., secondo il quale “Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato”.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica

  • Modello S3 deve risultare compilato nel riquadro relativo allo SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE con l’indicazione della causa di scioglimento e del codice tipo liquidazione “SC” (scioglimento1), con codice atto A13 per l’iscrizione del decreto del Tribunale che dispone lo scioglimento (con data atto la data del deposito in Cancelleria del decreto del Tribunale)
     
  • Modello S5 (eventuale) per la contestuale denuncia di cessazione dell’attività economica dell’impresa
     
  • Modello UL (eventuale) per la contestuale apertura, modifica o cessazione di unità locale e/o la denuncia della cessazione dell’attività economica esercitata nella stessa
     
  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore o il socio o il sindaco effettivo, privi del dispositivo di firma digitale, conferiscano allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda

Percorso di compilazione con Comunica Starweb
Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica


1Il programma “starweb” inserisce in automatico il codice tipo liquidazione “SC” (scioglimento).

Allegati della domanda

Copia conforme informatica1, in formato pdf/A-1, del decreto del Tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento, con apposizione della relativa dichiarazione resa in calce dal soggetto che presenta la domanda ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/20002 e della firma digitale dello stesso.
 


1 Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) del decreto del Tribunale che accerta una causa di scioglimento.
2La dichiarazione di conformità resa in calce al decreto del Tribunale deve essere redatta secondo una delle seguenti formule:

quando l’atto di cui si dichiara la conformità è conservato presso un’altra Pubblica Amministrazione

  • Il sottoscritto…(nome e cognome del soggetto che presenta la domanda) dichiara, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di essere a conoscenza del fatto che il decreto del Tribunale di…del…, conservato da…è conforme all’originale. Luogo e data…

oppure

quando l’atto di cui si dichiara la conformità è rilasciato da un’altra Pubblica Amministrazione

  • Il sottoscritto…(nome e cognome del soggetto che presenta la domanda) dichiara, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di essere a conoscenza del fatto che il decreto del Tribunale di…del…, rilasciato da…è conforme all’originale. Luogo e data…”.

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 dello stesso decreto, da produrre ad una Pubblica Amministrazione o al gestore di pubblico servizio, può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da un’altra Pubblica Amministrazione è conforme all’originale.

Registrazione dell'atto

Non prevista.

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato1
  • Imposta di bollo: euro 65,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa.1

 


1L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze

  • Nomina dei liquidatori:

talvolta accade che il Tribunale, con lo stesso decreto, oltre ad accertare la causa di scioglimento della società, provveda anche a nominare i liquidatori. In questo caso, la domanda deve essere sottoscritta anche dai liquidatori che con la stessa richiedono al Registro delle imprese l’iscrizione della loro nomina e la cessazione degli amministratori (la domanda può essere sottoscritta anche solo dai liquidatori in quanto, essendo anch'essi soggetti interessati, sono legittimati alla presentazione della domanda di iscrizione del decreto).
La nomina dei liquidatori è efficace dal momento in cui è stata iscritta nel Registro delle imprese1, difatti, secondo quanto dispone il comma 3 dell’articolo 2487-bis c.c., gli amministratori cessano dalla loro carica una volta avvenuta l’iscrizione della nomina dei liquidatori.
L’iscrizione del decreto del Tribunale di accertamento della causa di scioglimento, l’iscrizione della nomina dei liquidatori e la cessazione degli amministratori possono essere richieste con un’unica domanda2 nella quale devono risultare compilati:

  • il modello S2 con codice atto A07, “data atto” (data di cessazione degli amministratori), la data del deposito in Cancelleria del decreto del Tribunale3, compilato nel riquadro DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, per l’inserimento dell’indicazione che si tratta di una società “in liquidazione”; i riquadri relativi agli ORGANI SOCIALI IN CARICA e ai POTERI ORGANI SOCIALI IN CARICA non devono risultare compilati, l’Ufficio del Registro delle imprese provvederà d’ufficio ad eliminare dall’archivio informatico i dati relativi alla composizione dell’organo amministrativo, della forma amministrativa adottata e dei poteri dell’organo;

  • il modello S3 con codici atto A13 e A09, “data atto” la data del deposito in Cancelleria del decreto del Tribunale, compilato nel riquadro relativo allo SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE con l’indicazione della causa dello scioglimento e del codice tipo liquidazione “LG” (liquidazione giudiziaria);

  • i modelli intercalare P, nella sezione CESSAZIONE PERSONA4, per i componenti l’organo amministrativo che cessano, compilati con “data cessazione” la data del deposito in Cancelleria del decreto del Tribunale5;

  • il modello intercalare P, nella sezione NUOVA PERSONA6, per ogni liquidatore compilato nei seguenti riquadri:

     

    • DATI ANAGRAFICI (indicare se il liquidatore è rappresentante dell’impresa)
    • DOMICIO DELLA PERSONA
    • CARICHE O QUALIFICHE (indicare la carica rivestita con “data nomina” la data del deposito in Cancelleria del decreto del Tribunale)
    • POTERI DI RAPPRESENTANZA (indicare, prima dei poteri attribuiti, l'effetto della nomina rispettando il seguente testo: "La nomina ha effetto dalla data dell'iscrizione").

 

  • Compilazione della domanda tramite il software Starweb: il software Starweb, ad oggi, non è stato implementato per la corretta compilazione della domanda in quanto prevede solo l’indicazione dell’accertamento del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli amministratori e non con decreto del Tribunale. In questi casi, il  Registro delle imprese provvederà d’ufficio alla correzione delle domande in fase di inserimento dati nell’archivio informatico.
     
  • Contestuale denuncia di cessazione dell’attività economica esercitata dall’impresa nella sede legale: oltre al modello S3 deve risultare compilato anche il modello S5 per la cessazione dell’ attività7 (agricola8 e non agricola). Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.
     
  • Contestuale denuncia di cessazione dell’attività economica esercitata presso una localizzazione (unità locale o sede secondaria) presente nella provincia: oltre al modello S3 deve risultare compilato anche il modello UL per la cessazione dell’attività esercitata nella localizzazione (unità locale/sede secondaria). Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.
     
  • Contestuale denuncia di cessazione di unità locale nella provincia: oltre al modello S3 deve risultare compilato anche il modello UL per la chiusura dell’unità locale. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.
     

1Come lo scioglimento.
2La domanda di cessazione degli amministratori è effetto e immediata conseguenza dell’iscrizione della nomina del/i liquidatore/i; ragione per cui è possibile presentare la domanda di iscrizione della cessazione degli amministratori contestualmente alla domanda di iscrizione della nomina del/i liquidatore/i (che peraltro ha effetto anch’essa dall’iscrizione nel Registro delle imprese).
3In quanto, alla data di presentazione della domanda, non è possibile conoscere la data di iscrizione della nomina del/i liquidatore/i nel Registro delle imprese. L’Ufficio provvederà a sostituire la data atto con la data di iscrizione della nomina stessa nel Registro delle imprese.
4Solo nel caso in cui l’amministratore cessi totalmente. Nel caso in cui l’amministratore rivesta altre cariche nella società, deve risultare compilato il modello intercalare P nella sezione MODIFICA PERSONA, nei riquadri DATI ANAGRAFICI e CARICHE O QUALIFICHE indicando solo la carica cessata.
5In quanto, alla data di presentazione della domanda, non è possibile conoscere la data di iscrizione della nomina del/i liquidatore/i nel Registro delle imprese. L’Ufficio provvederà a sostituire la data cessazione degli amministratori con la data di iscrizione della nomina stessa nel Registro delle imprese.
6Solo nel caso in cui il liquidatore non rivesta altre cariche nella società. Nel caso in cui lo stesso rivesta altre cariche deve risultare compilato il modello intercalare P nella sezione MODIFICA PERSONA, nei riquadri DATI ANAGRAFICI, CARICHE O QUALIFICHE e POTERI DI RAPPRESENTANZA.
7In caso di impresa sociale (ai sensi del D.Lgs. n. 155/2006) occorre richiedere la cancellazione dalla sezione speciale del R.I. quale Impresa sociale.
8In tal caso, occorre richiedere la cancellazione dalla sezione speciale del R.I. quale Impresa Agricola.

Approfondimento

Le società a responsabilità limitata si sciolgono per una delle cause previste dalla legge o dall’atto costitutivo.
In particolare, le società a responsabilità limitata si sciolgono (art. 24841 c.c.):

  1. per il decorso del termine2
  2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie
  3. per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’assemblea3
  4. per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter c.c.
  5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 c.c.
  6. per deliberazione dell’assemblea
  7. per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto4.
     

Le società a responsabilità limitata si sciolgono inoltre per le altre cause previste dalla legge.
Le cause di scioglimento si distinguono pertanto in cause di scioglimento:

  • legali o “automatiche” (previste dalla legge)
  • volontarie (lo scioglimento anticipato della società è deciso dai soci e non richiede una specifica motivazione)
  • statutarie (previste dall’atto costitutivo o dallo statuto).
     

La legge non fa più riferimento al fallimento come causa di scioglimento delle società di capitali, con la riforma del diritto societario (attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004) sono venute meno alcune conseguenze degli effetti della dichiarazione di fallimento nei confronti di queste società e dei suoi organi.
Nel previgente regime, la sentenza dichiarativa di fallimento era espressamente prevista quale causa di scioglimento delle società di capitali. Per effetto della dichiarazione di fallimento si apriva, pertanto, una fase di liquidazione della società, indipendentemente da una delibera in tal senso dell’assemblea dei soci. La società fallita veniva privata dell’amministrazione del proprio patrimonio (che veniva trasferita al curatore fallimentare, rimanendo in carica gli amministratori) fino alla chiusura della procedura, momento in cui cessavano gli effetti del fallimento sul patrimonio della società e la disponibilità e l’amministrazione dei beni sociali residui veniva restituita agli amministratori.
La chiusura del fallimento non determinava però di per sé la revoca della liquidazione, a tal fine era necessaria una esplicita deliberazione dell’organo assembleare. Solo con la delibera di revoca della liquidazione la società, tornata in bonis, era posta in condizione di riprendere l’esercizio dell’attività esercitata prima della dichiarazione di fallimento.
A seguito della riforma del diritto societario, la dichiarazione di fallimento non è più prevista fra le cause di scioglimento delle società di capitali. In virtù di questo nuovo regime normativo, la sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei confronti di una società di capitali non costituisce più causa di scioglimento della società, con la conseguenza che5, una volta terminata la procedura concorsuale con un eventuale attivo residuo6, la società fallita può riprendere ad operare, senza che a tal fine si renda necessaria alcuna delibera assembleare e, laddove invece la società decidesse di sciogliersi, la stessa deve provvedervi con apposita deliberazione assembleare.
Il verificarsi di una causa di scioglimento (prevista dalla legge o dall’atto costitutivo) non pone di per sé la società in scioglimento. La legge determina con esattezza il momento in cui le cause di scioglimento si verificano ed esplicano i loro effetti: con la pubblicità dello scioglimento nel Registro delle imprese7.
Nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del primo comma dell’articolo 2484 c.c., gli effetti dello scioglimento si producono, quindi, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa.
Se gli amministratori non provvedono all’accertamento della causa di scioglimento ed alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese, i singoli soci, amministratori o ciascun sindaco possono fare istanza al Tribunale affinché questo accerti il verificarsi della causa di scioglimento con decreto8 che deve essere iscritto nel Registro delle imprese.
Contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, o successivamente all’accertamento del verificarsi della causa di scioglimento con decreto del Tribunale, gli amministratori, se non ha provveduto l’assemblea9 e se l’atto costitutivo non dispone in materia, devono convocare10 l’assemblea dei soci perché deliberi sul numero dei liquidatori, sui loro poteri e sulla nomina degli stessi.
Con l’iscrizione dello scioglimento nel Registro delle imprese e con la convocazione dell’assemblea dei soci da parte degli amministratori, la società viene posta in scioglimento e liquidazione11.
Lo stato di scioglimento e di liquidazione della società determina tutta una serie di conseguenze e di effetti sugli organi sociali e sulla società.
Gli amministratori restano in carica fino al giorno dell’iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle imprese. Fino a quel momento devono tenere i libri sociali e continuare a gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del pratrimonio sociale.
Accertata e iscritta la causa di scioglimento, si apre quindi il procedimento di liquidazione, tale procedimento è affidato ai liquidatori i quali si sostituiscono all’organo amministrativo della società con il compito di realizzare l’attivo societario e di soddisfare i creditori sociali oltre che di ripartire tra i soci l’eventuale residuo attivo e di cancellare la società dal Registro delle imprese.
Nel corso della procedura di liquidazione sia l’assemblea12 sia l’organo di controllo continuano a svolgere le proprie funzioni.
La società anche se sciolta e in liquidazione resta in vita e continua ad esistere e si estinguerà soltanto in seguito e al termine dello svolgimento di un procedimento legale che si articola in tre fasi successive e che consistono rispettivamente nel:

  1. verificarsi, accertamento e pubblicità legale nel Registro delle imprese della causa di scioglimento
  2. avvio della fase di liquidazione gestita dai liquidatori
  3. cancellazione della società dal Registro delle imprese e conseguente estinzione della stessa.


PUBBLICITA’ LEGALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Quando gli amministratori non provvedono all’accertamento della causa di scioglimento ed alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese, i singoli soci, amministratori o ciascun sindaco possono fare istanza al Tribunale affinché questo accerti il verificarsi della causa di scioglimento con decreto che deve essere iscritto13 nel Registro delle imprese.
Le norme del codice non individuano il soggetto che deve presentare al Registro delle imprese la domanda di iscrizione del decreto, quindi dello scioglimento della società, né stabiliscono il termine entro il quale l’adempimento pubblicitario deve esse eseguito; esse si limitano a disporre che il decreto deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484 c.c., comma che definisce il momento a partire dal quale lo scioglimento della società produce i suoi effetti (dalla pubblicità nel Registro delle imprese).
Con riguardo al soggetto che deve presentare la domanda di iscrizione del decreto, si ritiene pertanto che si debba applicare quanto dispone l’articolo 2189 c.c., secondo il quale, in mancanza di una specifica disposizione normativa, le iscrizioni nel registro devono essere eseguite su domanda sottoscritta dal soggetto interessato. Al riguardo, si considerano interessati, quindi legittimati a presentare la domanda di iscrizione del decreto, sia il soggetto che ha presentanto l’istanza al Tribunale, sia gli amministratori della società.
Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese del decreto del Tribunale che ha accertato il verificarsi di una delle cause di scioglimento di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), primo comma, articolo 2484 c.c., sono quelli della pubblicità costitutiva, lo scioglimento produce i suoi effetti dalla data della sua iscrizione nel Registro delle imprese.
 


1 Il codice civile prevede una disciplina unitaria dello scioglimento e della liquidazione per tutte le società di capitali.
2La società può indicare nel suo atto costitutivo un termine finale di scadenza, l’indicazione del quale tuttavia non è più obbligatoria per nessuna società di capitali. La società, quindi, si scioglie una volta che sia decorso il termine indicato nell’atto costitutivo, a meno che l’assemblea dei soci decida di prorogare il termine di durata.
Se tale decisione è assunta dai soci prima della scadenza del termine, o comunque prima che la stessa sia stata accertata quale causa di scioglimento della società e prima che lo scioglimento per scadenza termine sia stato iscritto nel Registro delle imprese, la relativa deliberazione, verbalizzata da notaio, costituisce semplice modifica dell’atto costitutivo della società e come tale deve essere iscritta nel Registro delle imprese. Essa non comporta la revoca dello stato di liquidazione, pertanto produce effetti sin dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese, senza la necessità del decorso del termine di 60 giorni prescritto dall’articolo 2487, lett. c) c.c.. Se la decisione di prorogare il termine di durata della società viene assunta successivamente all’iscrizione dello scioglimento nel Registro delle imprese per scadenza termine, la stessa deve essere obbligatoriamente preceduta dalla revoca dello stato di liquidazione.
3Si tratta di due distinte cause di scioglimento: l’impossibilità di funzionamento si verifica quando l’assemblea, validamente riunita, sia irreversibilmente incapace di adottare le delibere essenziali per la vita societaria, come per esempio, la nomina degli amministratori o dell’organo di controllo, la continuata inattività si realizza invece quando l’assemblea non si riunisce o non si costituisce validamente per un prolungato periodo di tempo.
4Per esempio, per chiusura di uno o più esercizi, per scioglimento di altra società, per utili o dividendi inferiori ad un determinato ammontare ecc.. Quando l’atto costitutivo (o lo statuto) prevede altre cause di scioglimento, lo stesso deve anche prevedere a chi spetti la competenza a deciderle o ad accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari finalizzati all’iscrizione dello scioglimento nel Registro delle imprese.
5Come precisato dall’ Agenzia delle Entrate con circolare del 4 ottobre 2004 n. 42/E.
6Nel caso in cui il fallimento sia stato chiuso per i motivi 1 e 2 dell’articolo 118 L.F. e quindi per mancanza di passivo e per integrale pagamento dei creditori e di tutte le spese della procedura.
7Fino a quel momento e cioè, sino a quando tale pubblicità non è stata attuata, quando si verifica una delle cause di scioglimento di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), primo comma, articolo 2484 c.c., è pertanto possibile rimuovere la causa di scioglimento (che si è avverata, ma non ha ancora prodotto i suoi effetti giuridici), senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2487-ter c.c., poiché l’applicazione di tale norma presuppone necessariamente che la società si trovi in stato di liquidazione per effetto di una causa di scioglimento già pubblicizzata nel Registro delle imprese.
8Può succedere che con lo stesso decreto il Tribunale nomini anche i liquidatori.
9Ciò che può verificarsi in caso di scioglimento per mancato conseguimento dell’oggetto sociale o per impossibilità di conseguirlo e per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
10Per la constatazione della causa di scioglimento e la convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori non è previsto un termine tassativo; la legge tuttavia vuole che gli stessi vi provvedano senza indugio, essendo gli stessi, in caso di ritardo o omissione, personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai creditori e dai terzi.
11Ne consegue che, qualora si sia avverata la causa di scioglimento senza che la stessa sia stata ancora pubblicizzata nel Registro delle imprese, è possibile rimuovere la stessa senza dover ricorrere alla procedura legale di revoca delle liquidazione.
12Compatibilmente con la procedura di liquidazione.
13Quindi, copia del decreto deve essere allegata alla domanda di iscrizione. Può succedere che con lo stesso decreto il Tribunale nomini anche i liquidatori.

1Sono sempre considerati legittimati gli amministratori e, oltre ad essi, il soggetto che ha presentato l'istanza di scioglimento al Tribunale.

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Ultima modifica
Venerdì, Ottobre 29, 2021 - 14:57

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 29, 2021 - 14:57

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