Spedizionieri


Chi  si offre come intermediario tra il committente ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, anche lo stesso spedizioniere) 

Norme per l'attività di spedizioniere (DM 26/10/2011)

È spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, anche lo stesso spedizioniere) per il disbrigo su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto, operazioni accessorie ecc.).
L'attività di spedizioniere è subordinata al possesso di determinati requisiti generali, morali, professionali e finanziari.

È competenza del Conservatore del Registro Imprese, comminare, in caso di scorrettezze commesse nell'esercizio dell'attività, le sanzioni previste dalla legge 1442 del 1941 e determinare l'inibizione perpetua dell'attività.

Le leggi che regolamentano tale attività sono la nr. 1442 del 14/11/1941 e la nr. 1138 del 15/12/1949. L'art. 76 del Dlgs 59/2010 ha soppresso l'elenco di cui all'art. 2 della legge 1442/41; per le modalità di iscrizione nel Registro Imprese e nel REA, occorre seguire i procedimenti di cui al DM 26/10/2011 e presentare la pratica seguendo le indicazioni di cui alle pagine del Registro Imprese.

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Febbraio 28, 2018 - 16:05

Aggiornato il: Mercoledì, Febbraio 28, 2018 - 16:05

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