Guida per gli installatori di impianti


Le nuove disposizioni sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici

Le nuove disposizioni sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici 
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Riferimenti normativi
  • Legge 5 marzo 1990, n. 46: norme sulla sicurezza degli impianti.
  • (La legge è stata prima assorbita nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e,successivamente, abrogata dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n.17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo2008, data di entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16).
  • D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. (Decreto abrogato dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37).
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n 392 e D.P.R. 9 maggio 1994, n 608, modifiche alla legge n. 46 ed al regolamento di applicazione.
  • D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 22, comma 3, lett. a) 1.
  • Lettera-Circolare del MICA del 13 gennaio 1999, Prot. 595101. Riconoscimento dei requisiti di cui all’art. 1, lett. d), della legge n. 46/1990 (impianti idrosanitari).
  • Lettera-Circolare del MICA del 21 ottobre 1999, Prot. 598148. Attività di impiantistica, di autoriparazione e di pulizia. Assoggettabilità alla tassa di concessione governativa.
  • D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558: Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.59); Art. 9.
  • D.M. 6 aprile 2000 (G.U. n. 102 del 4 maggio 2000): Modifica al D.M. 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46).
  • Circolare del M.I.C.A. n. 3439/C del 27 marzo 1998: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più importanti.
  • Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3562/C del 7 luglio 2003 – Leggi 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione) – Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 6 della legge n. 25/1996.
  • D.M. 24 novembre 2004: Disposizioni di attuazione dell’art. 109, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
  • (Pubblicato nella G.U. n. 288 del 9 dicembre 2004)
  • Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3580/C del 24 novembre 2004, Prot. 558932 – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 109, comma 2.
  • Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3584/C del 14 giugno 2005, Prot. 0005525 – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 109, comma 2.
  • Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3600/C del 6 aprile 2006 - Prot. 0003469: Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.
  • D.L. 28 dicembre 2006, n. 300: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
  • Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3610/C del 8 giugno 2007, Prot. 5922: Riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in paese straniero, per l’esercizio in Italia delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
  • Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2007, Prot. 6456: Richiesta chiarimenti differenza punti 2 e 5 Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007, Prot. 5922 – Casi di competenza CPA.
  • Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 luglio 2007, Prot. 7583: Responsabile tecnico di impresa individuale di installazione di impianti (legge n. 46/1990).
  • Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2007, Prot. 0008514: Riconoscimento requisito professionale legge n. 46/90 ("Norme per la sicurezza degli impianti") - Parere.
  • D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) – In vigore dal 27 marzo 2008.

 

Principali novità

In data 28/12/2022 è entrato in vigore il DM 29/09/2022. Il testo è scaricabile dal link:  www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/13/22G00200/sg

Aggiornamento della nuova declaratoria della lettera b) 
Con il nuovo Decreto Ministeriale è stata modificata la descrizione della lettera b). 
La precedente classificazione: impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere, è stata ampliata inserendo fra gli impianti posti al servizio degli edifici, gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti.

L'art. 2 comma 1 lettera a) con il nuovo Decreto Ministeriale la descrizione è stata integrata:  
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n. 207».

L'art. 2 comma 1 lettera a) con il nuovo Decreto Ministeriale la descrizione è stata sostituita con: 
f) impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici:  le  componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione  ed  alla ricezione  dei segnali  tv,  telefono  e  dati,  anche  relativi  agli  impianti  di sicurezza,  ad  installazione  fissa, comprese   le   infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti.

Nuovo art. 5 BIS  
Art. 5-bis  (Adempimenti del tecnico abilitato).   
Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio   di   tutte   le   parti   di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.        
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.        
3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Ambito di applicazione

Come già precisato la nuova normativa si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Classificazione degli impianti

Gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti sono i seguenti: 
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; 
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di 
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 
g) impianti di protezione antincendio.

 

La sottostante tabella evidenzia le differenze fra la passata e la nuova classificazione:

 
L. 46/1990D.M. 37/2008 (così come modificato dal D.M 192/2022)
A. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;A. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
B. impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;B. impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
C. impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
D. impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
E. impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.E. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
G. impianti di protezione antincendio.G. impianti di protezione antincendio.

Al comma 3, sempre dell’art. 1 del D.M. n. 37/2008, viene precisato che gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

 

Definizioni relative agli impianti

L’articolo 2 del D.M. n. 37/2008 riporta le definizioni relative agli impianti ai sensi della nuova disciplina.

  • Punto di consegna

Alla lettera a) del comma 1 viene precisato che la disciplina in materia di installazione, laddove l’impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal “punto di consegna” delle forniture medesime, vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso e l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente. 
Viene dunque ampliato il concetto di “punto di consegna” delle forniture per gli impianti posti al servizio degli edifici, prevedendo anche il caso in cui gli impianti suddetti sono alimentati da combustibile stoccato in appositi depositi.

  • Potenza Impegnata

Alla lettera b) la potenza impegnata è definita il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati.

  • Uffici tecnici interni

Alla lettera c) vengono definiti “uffici tecnici interni” le strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione, i cui responsabili siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4. 
All’articolo 3, comma 5, viene stabilito che le imprese non installatrici, che dispongono all’interno di uffici tecnici, sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possiede i requisiti previsti all’articolo 4. 
Nulla viene detto in merito all’obbligo di denuncia al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane dell’attività svolta dall’ufficio tecnico interno e della conseguente dichiarazione dei requisiti professionali del responsabile tecnico preposto.

  • Ordinaria manutenzione

Alla lettera d) si definisce “ordinaria manutenzione” l’insieme degli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

  • Impianti di energia elettrica

Alla lettera e) vengono definiti “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. 
Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici.

  • Impianti radiotelevisivi ed elettronici

Alla lettera f) vengono definiti “impianti radiotelevisivi ed elettronici” le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.

  • Impianti a gas

Alla lettera g) vengono definiti “impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas” l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

  • Impianti antincendio

Alla lettera h) vengono definiti “impianti di protezione antincendio” gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonchè gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

  • CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano.

  • UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

 

Requisiti

I requisiti di qualificazione professionali sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi. 
E’ infatti aumentato il periodo di inserimento in imprese abilitate del Settore necessario per ottenere il riconoscimento del requisito professionale. 
E’ stato rafforzato il rapporto esclusivo di “ immedesimazione” del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, prevedendo: 
a) che tale funzione potrà essere svolta per una sola impresa
b) che tale qualifica sarà incompatibile con ogni altra attività continuativa (art.3, comma 2).

Requisiti professionali

I requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 37/2008 sono i seguenti: 
a) diploma di laurea in materia tecnicaspecifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; 
b) diploma o qualificaconseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), e' di un anno; 
c) titolo o attestatoconseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), e' di due anni; 
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cu all'articolo 1. 
Nel successivo comma 2, dell’art. 4, viene precisato che si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4, il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratorifamiliari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni
Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

 

Le disposizioni della L. 25/96

Gli articoli 4 e 6 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25 hanno dettato delle disposizioni particolari, rispettivamente, per coloro che erano già iscritti nel “vecchio” Registro delle ditte come imprese che esercitavano e tuttora esercitano l’attività di impiantistica e per coloro che, anche se non più iscritti, avevano in passato esercitato tale attività. 
L'art. 6 della medesima legge dispone poi che "I soggetti che, ancorchè non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della L. 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di aver svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 8.8.1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 20.9.1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali". 
Sull’argomento si è espresso il Ministero delle attività produttive, con la Circolare n. 3562/C del 7 luglio 2003, soprattutto in merito alla interpretazione dell’inciso “ancorché non più iscritti come titolari …”, stabilendo che tutti coloro che dimostrano di aver svolto, per almeno un anno prima della data di entrata in vigore della L. n. 46/90 (12 marzo 1990) o dopo, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

 

Titoli di studio rilasciati all'estero

Per quanto riguarda i titoli di studio rilasciati all'estero, si ricorda che gli stessi dovranno essere dichiarati equipollenti o corrispondenti a quelli conseguiti in Italia. 
La domanda per ottenere la suddetta dichiarazione va presentata al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità previste dalla Circolare n. 3610/C dell’8.6.2007.

La figura del responsabile tecnico

Il rapporto di immedesimazione con l’impresa

Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell’impresa. 
Il responsabile tecnico, preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, deve avere un “rapporto di immedesimazione con l'impresa”; deve, pertanto, essere dipendente, o socio o familiare o in possesso di apposita procura . 
Il termine “immedesimazione, come ha precisato a suo tempo il Ministero dell’industria, con la Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, va interpretato in senso stretto e cioè "riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa". 
Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico" operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa. 
Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero: 
- il titolare, 
- il lavoratore dipendente, 
- il socio prestatore d’opera, 
- il familiare collaboratore, 
- il procuratore, 
- l’associato in partecipazione. 
Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. n. 37/2008, stabilisce che il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

 

Presentazione della denuncia di inizio attività

Le formalità previste

Secondo quanto stabilito al comma 3, dell’art. 3, del D.M. n. 37/2008, le imprese che intendono esercitate le attività relative agli impianti di cui all’art. 1 del medesimo decreto devono presentare la “dichiarazione di inizio attività”, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990, indicando specificatamente per quali lettere, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarare altresì il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare. 
Secondo la nostra interpretazione, all’articolo 3, comma 4 del D.M. n. 37/2008 viene confermata la procedura seguita sino ad ora dalla quasi totalità delle Camera di Commercio e consistente nella possibilità di presentazione contestuale della “dichiarazione di inizio attività” e della “domanda di iscrizione” all’Albo delle imprese artigiane o, per le altre imprese, al Registro delle imprese; non è infatti possibile presentare la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane prima dell’inizio dell’attività stessa. 
Il decreto in esame prevede infatti che le imprese artigiane presentino la dichiarazione unitamente alla domanda d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, nella cui circoscrizione viene svolta l’attività impiantistica, per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. 
Le altre imprese devono presentare tale dichiarazione, unitamente alla domanda di iscrizione, all’ufficio del Registro delle imprese in cui l’impresa ha la sede legale.

Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4 (art. 3, comma 5, D.M. n. 37/2008). 
Come già detto, non è stata prevista, anche per queste imprese, la presentazione della dichiarazione di inizio attività con la nomina del responsabile tecnico.

Il contenuto della dichiarazione / denuncia di inizio attività

Nella dichiarazione / denuncia di inizio attività dovrà essere: 
a) specificato per quale lettera e per quale voce, di quelle elencate nell’art. 1, comma 2, si intende esercitare l’attività; 
b) dichiarato il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare (art. 3, comma 3, D.M. n. 37/2008). 
La qualificazione professionale può essere riconosciuta limitatamente ad una specifica “voce” all’interno della “lettera” di appartenenza, alla condizione che la “voce” corrispondente risulti espressamente contemplata nella declaratoria della singola lettera.

 

I costi

Il D.M. 29 novembre 2004, che ha adeguato i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, ha introdotto una novità, entrata in vigore dal 3 dicembre 2004, che riguarda i diritti di segreteria dovuti dalle imprese che esercitano le attività di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio.

Per le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative all’esercizio di una o più di queste attività il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a 15.00 euro, nel caso di tratti di società, a 9.00 euro, nel caso si tratti di imprese individuali

La dichiarazione di conformità

Soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione

Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 37/2008, al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente "una dichiarazione di conformità" degli impianti realizzati nel rispetto delle norme dettate dall’art.6 del decreto. 
Tale dichiarazione dovrà essere redatta in base all’apposito modello di cui all’Allegato I del D.M. n. 37/2008 e dovrà contenere: 
- la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati
- il progetto di cui all’art. 5. 
Nei casi in cui il progetto venga redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l'elaborato tecnico farà parte della dichiarazione di conformità e sarà costituito dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera (art. 7, comma 2, D.M. n. 37/2008).

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. 
Nella dichiarazione di conformità e nel progetto dovrà essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. 
La dichiarazione di conformità e' rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello di cui all'Allegato II del decreto in commento. 
Come si è già detto in precedenza, in materia di dichiarazione di conformità almeno due sono le novità di assoluto rilievo
La prima, è quella prevista all’articolo 7, comma 6: per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (27 marzo 2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto dovrà essere sostituito da una “dichiarazione di rispondenza” resa, anziché da un installatore, da un professionista iscritto all'albo professionale per specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. 
Tale documento sostitutivo diviene indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, perché, ai sensi dell’art. 13, dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito. 
La seconda novità è quella prevista all’articolo 8, comma 3: il committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica e acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, dovrà consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto. 
Copia della stessa dichiarazione dovrà essere consegnata anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto. 
Nel caso la dichiarazione di conformità non venga prodotta entro i termini previsti, il fornitore o il distributore di gas, di energia elettrica e di acqua, previo congruo avviso, deve sospendere la fornitura.

 

Deposito della dichiarazione di conformità

Secondo quanto stabilito dall’art. 11, del D.M. n. 37/2008, per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere A), B), C), D), E), F) ed G), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori: 
- la dichiarazione di conformità, 
- il progetto di rifacimento dell'impianto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Dunque, non viene più espressamente previsto alcun deposito delle dichiarazioni di conformità presso la Camera di Commercio.

Ai sensi del comma 3, dell’art. 11, del D.M. n. 37/2008, lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro delle imprese o dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

 

Le sanzioni amministrative

L’entità delle sanzioni

La misura delle sanzioni, come previsto dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, viene raddoppiata rispetto alle sanzioni previste dall’art. 16 della legge n. 46/1990, che peraltro non viene abrogato. 
L’art. 15 del D.M. n. 37/2008 prevede le seguenti sanzioni amministrative a carico delle imprese: 
a). per l’omesso rilascio della dichiarazione di conformità: da 100,00 a 1.000,00 euro
b). per tutte le violazioni degli altri obblighi derivanti dal decreto in commento: da 1.000,00 a 10,000,00 euro. 
Entrambe le sanzioni verranno applicate con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione; 
Le altre violazioni possono essere: 
a) dichiarazione di conformità non firmata sia dal legale rappresentante dell'impresa che dal responsabile tecnico; 
b) mancata indicazione del responsabile tecnico; 
c) dichiarazione firmata da responsabile tecnico non immedesimato nell'impresa; 
d) mancata indicazione del committente; 
e) mancata indicazione dei lavori eseguiti. 
Sono, inoltre, possibili altre sanzioni per l'impresa, sempre nei limiti indicati sopra, a seguito di accertamenti d'infrazioni effettuati dal Comune o dalla USL o dai Vigili del Fuoco o da altra autorità di polizia amministrativa. 
Per ogni sanzione irrogata, sarà inserita apposita annotazione nel certificato abilitativo del Registro Imprese. 
Al raggiungimento di tre sanzioni irrogate, è prevista la sospensione dell'abilitazione per un periodo che verrà di volta in volta fissato. 
All'irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di Commercio (art. 15, comma 6, D.M. n. 37/2008).

 

La comunicazione alla Camera di Commercio

All’art. 15, comma 3, del D.M. n. 37/2008 si stabilisce che le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici devono essere comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. 
Nel successivo comma 4 si stabilisce che la violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. 
Al comma 5 viene poi stabilito che alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

 

Provvedimenti disciplinari

Al comma 5, del medesimo art. 5, viene poi stabilito che alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

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Giovedì, Gennaio 18, 2024 - 15:25

Aggiornato il: Giovedì, Gennaio 18, 2024 - 15:25

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