Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza


Le informazioni per la presentazione al Registro delle imprese delle istanze previste nell'ambito delle procedure regolate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, contenuto nel D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i..

Il Codice disciplina le situazioni di crisi e insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici (cfr. art. 1, comma 1).

Il predetto Codice prevede un procedimento unitario per l’accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza1 compresa la liquidazione giudiziale. Le procedure, anche se introdotte con un unico ricorso, sono, tuttavia, disciplinate in maniera autonoma e separata.

Il presupposto oggettivo per accedere alle procedure varia in base allo stato di difficoltà, alla diversa natura e dimensione dell’impresa.

In particolare, l’impresa che si trova: 

  • in stato di probabile crisi o insolvenza, può accedere alla "composizione negoziata della crisi", purché sussistano ragionevoli prospettive di risanamento;
  • in stato di crisi o stato di insolvenza, può accedere a tutti gli strumenti per la regolazione della crisi del Codice;
  • in stato di insolvenza, può accedere alla liquidazione giudiziale;
  • in stato di sovraindebitamento (per le imprese minori, imprese agricole o start-up innovative)2, può accedere al concordato minore e alla liquidazione controllata.

Di seguito le informazioni necessarie ai fini della presentazione delle istanze previste dal Codice nell'ambito delle singole procedure.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Piano attestato di risanamento

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Concordato minore

Liquidazione controllata del sovraindebitato

 

 

 

 


1L'art. 1, comma 1, lett. m-bis), CCI definisce gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come: "le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi".

2L'art. 1, comma 1, lett. c), CCI definisce il sovraindebitamento come: "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

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Ultima modifica
Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 12:21

Aggiornato il: Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 12:21

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