Sospensione attività artigiana


Alcuni casi di sospensione dell’attività artigiana ed all’interruzione dell’iscrizione alla gestione previdenziale per gli artigiani

La CRA, con delibera 09/2014 del 26/06/2014, ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle richieste di sospensione dell’attività artigiana ed all’interruzione dell’iscrizione alla gestione previdenziale per gli artigiani.

Sono stati individuati alcuni motivi di sospensione dell’attività artigiana quali:

  • servizio militare
  • congedo parentale
  • rientro temporaneo nel proprio paese dell’imprenditore extracomunitario
  • attività di carattere formativo/stage all’estero dell’imprenditore
  • attività di carattere stagionale
  • svolgimento di un periodo di lavoro subordinato a tempo determinato
  • malattia
  • infortunio
  • eventi calamitosi.

Per il motivo dichiarato, deve essere allegata idonea documentazione.

L’imprenditore artigiano, comunicata la sospensione di attività alla CCIAA, se ritiene la motivazione rilevante anche ai fini della temporanea cessazione dell’assicurazione previdenziale, deve comunicarne alla sede provinciale dell’INPS le motivazioni, richiedendo l’interruzione del periodo contributivo.

L’INPS valuterà se ricorrono le condizioni per la cancellazione dalla competente Gestione per il periodo dl sospensione ed informerà della decisione assunta.

Al termine del periodo di sospensione deve essere presentata alla CCIAA la comunicazione di ripresa attività.

La sospensione dell’attività non ha necessariamente rilevanza sul regime previdenziale e quindi non determina la sospensione dell’obbligo contributivo; solo il servizio militare ed il congedo parentale sono causa di cessazione temporanea dall’obbligo di assicurazione previdenziale.

 

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Ultima modifica
Venerdì, Dicembre 3, 2021 - 09:39

Aggiornato il: Venerdì, Dicembre 3, 2021 - 09:39

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