Sanzioni amministrative


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Tutti i casi per cui la Camera di commercio di Torino applica procedure sanzionatorie.

Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione

Quando un cittadino riceve un verbale di contestazione può: 
1) Pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale 
oppure 
2) Presentare scritti difensivi alla Camera di commercio - Settore Sanzioni e Protesti chiedendo, se vuole, di essere ascoltato.

IMPORTANTE: IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO PREVISTO NEL VERBALE ENTRO 60 GIORNI ESTINGUE IL PROCEDIMENTO. 
Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido.

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano l'importo indicato come pagamento in misura ridotta nel verbale, dopo 60 giorni questo viene inoltrato con un rapporto alla Camera di commercio - Settore Sanzioni e Protesti. 
Il settore esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette un provvedimento:

  • un'ordinanza di ingiunzione con l'indicazione della somma da pagare, che può andare dal minimo al massimo edittale 
    oppure
  • un'ordinanza di archiviazione.

Come presentare lo scritto difensivo e la richiesta di audizione

Se il cittadino vuole contestare il verbale di violazione può presentare uno scritto difensivo (il modulo è scaricabile nel paragrafo Modulistica), e/o una richiesta di audizione. 
Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione, sottoscritti digitalmente o con firma autografa (di proprio pugno), devono pervenire al Settore Sanzioni e Protesti entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale con una delle seguenti modalità:

  • consegnati a mano allo sportello in Via San Francesco da Paola, 24 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 15.45, il venerdì dalle 9.00 alle 12.15);
  • inviati via mail al seguente indirizzo ordinanze.sanzioni@to.legalmail.camcom.it, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente nel caso di firma autografa;
  • spediti via posta con raccomandata RR in Via San Francesco da Paola, 24 – 10123 Torino, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente nel caso di firma autografa.

L’ufficio esamina gli argomenti esposti nello scritto difensivo o nel corso dell’audizione e, se ritiene fondato l’accertamento, determina l’importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione; se invece l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.

Cosa fare quando si riceve un verbale di sequestro

Il verbale di contestazione può essere accompagnato dal verbale di sequestro della merce o delle attrezzature. I beni sequestrati non possono essere utilizzati perché sono a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato. 
Il Settore Sanzioni e Protesti riceve le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di sua competenza (il modulo è scaricabile nel paragrafo Modulistica). L’opposizione può essere presentata, in carta semplice, in qualunque momento con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi (vedi paragrafo precedente). 
Se l’opposizione è accolta, il settore dispone con ordinanza il dissequestro; quando l’opposizione è respinta, il sequestro cessa di avere efficacia se non viene disposta la confisca della merce o delle attrezzature entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. 
Contro l’ordinanza di confisca si può presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale competente per territorio.

Cosa fare quando si riceve un'ordinanza di ingiunzione di pagamento

L’ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica. Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall’obbligato e li libera entrambi. 
E’ ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o al Tribunale, competenti per territorio. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.

Pagamento rateale dell'ordinanza di ingiunzione

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere il pagamento rateale dell’ordinanza (da 3 a 30 rate come previsto dall'art. 26 della Legge 689/81, il cui importo non può essere inferiore a € 15,00), con domanda in carta semplice (il modulo, che può essere firmato digitalmente o con firma autografa - di proprio pugno - è scaricabile nel paragrafo Modulistica), L’ufficio valuterà la richiesta che dovrà essere presentata al Settore Sanzioni e Protesti secondo una delle seguenti modalità:

  • consegnata a mano allo sportello in Via San Francesco da Paola, 24 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 15.45, il venerdì dalle 9.00 alle 12.15);
  • inviata via mail al seguente indirizzo ordinanze.sanzioni@to.legalmail.camcom.it, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente nel caso di firma autografa;
  • spedita via posta con raccomandata RR in Via San Francesco da Paola , 24 – 10123 Torino, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente nel caso di firma autografa.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

Procedura di riscossione delle somme dovute - iscrizione al Ruolo 

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiuntiva, la Camera di commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute iscrivendo a ruolo i soggetti debitori e trasmettendolo all'Agente della riscossione. L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

Cosa fare quando si riceve una cartella di pagamento

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata. 
Le cartelle emesse dal Settore Sanzioni e Protesti sono individuate dalla dicitura “Camera di commercio di Torino/Settore Sanzioni e Protesti”. 
Scarica la Delibera 7 del 18/01/2023 - Non applicazione stralcio art. 227-228 art.1 Legge 197-2022

Rateazione della cartella di pagamento

Le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Modulistica

I seguenti moduli possono essere firmati anche digitalmente da chi li presenta. In caso di firma autografa (di proprio pugno) occorre allegare copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

Regolamento sanzioni amministrative e importi

Scarica il testo del Regolamento IN VIGORE DAL 01/01/2024 (file in formato pdf – 5 pagine - 135 Kb)

Scarica la Tabella contenente gli importi applicabili alle ordinanze ingiunzione relative a verbali di accertamento emessi per i tardivi depositi/denunce/comunicazioni. 

Materie di competenza

Alla Camera di commercio, con il D.lgs. 31.3.98 n. 112, sono state attribuite le competenze (che in passato erano dell’Ufficio Provinciale dell’Industria, Commercio e Artigianato - U.P.I.C.A.) relativamente all'esame delle violazioni accertate dagli organi preposti (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese, ecc.) e per le quali non è stato effettuato dagli interessati il pagamento liberatorio previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689
Le principali materie per cui la Camera di commercio è competente a ricevere il rapporto sono:

  • Registro Imprese
  • REA
  • Artigianato (iscrizione, modifica, cessazione oltre i termini di legge)
  • Impiantistica
  • Autoriparazioni
  • Informazioni al consumatore (D.lgs. 206/2005 - Codice del Consumo)
  • Sicurezza dei prodotti (giocattoli, materiale elettrico, tessili, calzature)
  • Autovetture nuove: risparmio carburante ed emissioni CO2

E' possibile richiedere maggiori informazioni telefonando al n. 011/5716981 o scrivendo all'indirizzo ordinanze.sanzioni@to.legalmail.camcom.it 

Informativa trattamento dati personali "Sanzioni amministrative ed emissione ordinanze, riscossione tramite ruoli, gestione istanze di sgravio"

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Ultima modifica
Venerdì, Febbraio 23, 2024 - 10:07

Aggiornato il: Venerdì, Febbraio 23, 2024 - 10:07

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