Procedimento di iscrizione e deposito


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Tutte le informazioni sul procedimento di iscrizione, dalla ricezione alla protocollazione all'istruttoria, fino alla conclusione del procedimento.

Il procedimento di iscrizione e di deposito nel Registro delle imprese e nel REA si attiva su domanda/denuncia di parte e si articola in tre fasi:

Avvio del procedimento: ricezione e protocollazione della domanda/denuncia

Tutte le domande e le denunce ricevute sono protocollate automaticamente dal sistema informatico del Registro delle imprese se, al momento del loro ricevimento, lo stesso verifica la sussistenza di tutte le condizioni di ricevibilità previste dalle norme di legge(1).


Per tutte le domande e le denunce inviate tramite la Comunicazione Unica, il sistema informatico verifica(2) :

  1. le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;
  2. la consistenza e la correttezza formale dei file informatici;
  3. la consistenza e la validità delle firme digitali apposte;
  4. la correttezza del recapito PEC indicato dal mittente come casella dell’impresa;
  5. la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell’impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione;
  6. che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l’impresa presso gli enti previdenziali, assistenziali o fiscali(3) ;
  7. il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica.

Nel caso in cui non risulti verificata anche una sola delle condizioni elencate, la Comunicazione, quindi anche la domanda o la denuncia inviata tramite quest’ultima al Registro delle imprese, è irricevibile ed il sistema notifica immediatamente l’informazione alla casella dell’impresa oltre che in opportuna area riservata all’utente nel sito.

Nel caso in cui, tutte le condizioni elencate risultino, invece, verificate positivamente, la Comunicazione Unica, quindi anche la domanda/denuncia inviata con la stessa al Registro delle imprese, è immediatamente protocollata in via automatica dal sistema informatico.

Il protocollo ha una numerazione progressiva, secondo l’ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda/denuncia; la numerazione del protocollo è annuale. Le domande e le denunce sono protocollate nello stesso giorno del ricevimento(4)

A seguito della protocollazione, il sistema rilascia all’impresa apposita ricevuta. La ricevuta è un documento informatico, firmato digitalmente dal Conservatore del Registro delle imprese al quale è stata presentata la domanda/denuncia, o da un suo delegato, con marcatura temporale al momento della firma e contenente:

  • l’indicazione dell’Ufficio del Registro delle imprese destinatario della comunicazione;
  • il numero di protocollo e la data della ricevuta;
  • la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e la provincia sede dell’impresa;
  • l’adempimento richiesto;
  • gli enti destinatari della comunicazione e il numero di protocollo;
  • gli estremi del dichiarante;
  • l’indirizzo di PEC dell’impresa;
  • l’elenco delle distinte informatiche presenti nella comunicazione.

La ricevuta è inviata alla casella PEC dell’impresa(5) e, nel caso il soggetto che ha inviato la domanda/denuncia sia un soggetto diverso, anche all’indirizzo di posta elettronica o PEC dello stesso(6) , se indicato sulla Comunicazione Unica.

Nel caso di presentazione della domanda/denuncia direttamento allo sportello, su supporto informatico, l’Ufficio del Registro delle imprese rilascia al soggetto che l’ha presentata la stampa della ricevuta.

Note

 
(1)Le domande e le denunce inviate sono soggette, per legge, a dei controlli automatici finalizzati a verificarne la ricevibilità e ad assegnare alle stesse il protocollo automatico in caso di accertata sussistenza delle condizioni medesime e ciò, a prescindere da quello che sarà l’esito dei controlli che eseguirà successivamente l’Ufficio del Registro delle imprese nel corso della fase istruttoria.
(2)Come previsto dall’articolo 10 del D.P.C.M. 6 maggio 2009.

(3)Con la Comunicazione Unica, infatti, l’impresa può eseguire i principali adempimenti finalizzati all’avvio dell’attività anche a fini diversi da quelli specifici della pubblicità legale nel Registro delle imprese.
(4)In particolari momenti dell’anno o in particolari situazioni può accadere, in via del tutto eccezionale, che la domanda/denuncia sia protocollata dal sistema informatico in un giorno successivo a quello del suo ricevimento. In tale caso, ai fini del rispetto dei termini di legge per la sua presentazione, si tiene comunque conto della data di invio telematico.

(5)Indicata nel riq. 5 del modello Comunica.
(6)Indicato nel riq. 4 del modello Comunica.

Gestione del procedimento: istruttoria della domanda/denuncia

Per la presentazione al Registro delle imprese e al REA di ogni domanda o denuncia la legge prevede:

  • modalità
  • regole
  • requisiti
  • condizioni
  • costi

che valgono sia per chi predispone ed invia la domanda/denuncia sia per l’Ufficio che la riceve e la iscrive, a seconda del caso, nel Registro delle imprese o nel REA.

Prima di procedere all’invio, il titolare dell’impresa, l’amministratore, il professionista o il procuratore o comunque chiunque, essendo legittimato, abbia predisposto e sottoscritto la domanda/denuncia, deve assicurarsi che rispetto alla stessa sussistano tutti i requisiti e le condizioni prescritte e siano rispettate tutte le regole e le modalità previste dalle norme.
Le stesse condizioni, regole e modalità sono successivamente accertate con riguardo alla medesima domanda/denuncia(1)  dall’Ufficio del Registro delle imprese durante il corso dell’attività istruttoria (competenza territoriale, autenticità della sottoscrizione, regolare compilazione della modulistica, tipicità dell’atto ecc…).

L’imprenditore, il professionista, il procuratore o comunque il soggetto legittimato che predispone e invia la domanda o la denuncia al Registro delle imprese/REA, da una parte, e l’Ufficio del Registro delle imprese che le riceve, dall’altra, sono pertanto entrambi “attori” dello stesso procedimento, i primi lo avviano, il secondo lo gestisce e lo conclude, avendo sempre tutti riguardo alle medesime regole.

La condivisione di “regole comuni” rappresenta una condizione determinante e imprescindibile affinché il procedimento possa essere bene avviato, possa essere gestito con efficienza e possa sempre concludersi con esito positivo.
Per condividere le regole di ogni procedimento di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese e nel REA, con tutti gli attori dello stesso, l’Ufficio del Registro delle imprese predispone, aggiorna e cura regolarmente la pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di Torino delle schede adempimento;e delle schede attività.

Tutte le domande e le denunce protocollate sono istruite dall’Ufficio che, prima di procedere all'iscrizione o di eseguire il deposito,  ne verifica la regolare presentazione, tenendo conto delle disposizioni che disciplinano il procedimento di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese o nel REA avviato con la presentazione delle stesse, nonché di tutte le norme generali sul procedimento amministrativo ad esso applicabili.

In particolare l’Ufficio verifica la regolare presentazione della domanda/denuncia ricevuta accertando:

  1. se è competente a riceverla, avendo riguardo alle norme che disciplinano la competenza territoriale del Registro delle imprese;
  2. la validità e l’autenticità delle sottoscrizioni apposte al modello di domanda/denuncia, avendo riguardo alle norme di legge che regolano tutte le possibili forme di valida sottoscrizione delle domande/denunce presentate per via telematica e informatica;
  3. la legittimazione, sia primaria che speciale, dei soggetti che hanno sottoscritto la domanda/denuncia, ai quali la stessa è imputabile giuridicamente, verificando che in capo agli stessi ci sia la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi che costituiscono il presupposto del titolo di legittimazione dichiarato, oltre che, quando necessario, sia stata allegata la documentazione richiesta per comprovarlo. Nel caso in cui la domanda/denuncia è presentata dal professionista incaricato o dal procuratore, l’Ufficio accerta anche la legittimazione del soggetto che ha conferito loro rispettivamente l’incarico o la procura;
  4. che la stessa identica domanda/denuncia non sia stata già presentata;
  5. che la domanda/denuncia sia stata redatta compilando lo specifico modello approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico per la presentazione della stessa e che questo sia stato compilato in modo regolare oltre che completo. Quando con la domanda/denuncia è richiesta anche l’iscrizione o il deposito di un atto, l’Ufficio accerta anche che i dati dichiarati nella stessa corrispondano a quelli risultanti dall’atto medesimo;
  6. che il soggetto, il fatto o l’atto di cui si richiede l’iscrizione o il deposito, nel Registro delle imprese o nel REA, corrispondano a quelli di cui la legge prescrive l’iscrizione o il deposito o che, quando non prevista, l’iscrizione del fatto o dell’atto, o il suo deposito, attenga a vicende modificative necessarie a garantire un sistema di pubblicità organico, completo, aggiornato e rispondente allo stato attuale dei dati e degli atti già acquisiti dal Registro delle imprese;
  7. che alla domanda/denuncia siano stati allegati gli atti o i documenti di cui la legge prescrive l’iscrizione o il deposito o quelli necessari a comprovare la veridicità dei fatti di cui è richiesta la pubblicità (atti probatori). Con riguardo ai primi, l’Ufficio accerta anche che gli stessi, e gli allegati che li integrano o li completano, abbiano la forma giuridica e informatica oltre che il contenuto prescritti per la regolarità della loro iscrizione o del loro deposito. Sugli atti soggetti ad iscrizione e deposito, l’Ufficio esercita un controllo sulla sola regolarità estrinseca degli stessi, di mera legalità formale, essendo escluso ogni controllo di legalità sostanziale inerente la validità o l’esistenza giuridica degli stessi(2) . Con riguardo agli atti probatori l’Ufficio accerta, invece, la loro idoneità a comprovare, avendo riguardo al contenuto, i fatti di cui si richiede l’iscrizione;
  8. la sussistenza di tutte le condizioni estrinseche, prescritte dalla legge, dalle quali la legge stessa faccia dipendere la possibilità di eseguire l’iscrizione o il deposito oggetto della domanda/denuncia o dell’atto di cui si richiede l’iscrizione o  il deposito;
  9. la continuità delle iscrizioni nell’ipotesi in cui la domanda/denuncia presentata abbia per oggetto la richiesta di iscrizione di un atto o di un fatto che presupponga necessariamente la previa pubblicità dell’atto o del fatto che con la presentazione della domanda/denuncia si intende aggiornare, non potendosi richiedere l’iscrizione della modifica di un dato che il Registro delle imprese/REA non abbia già acquisito;
  10. la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge per il legittimo avvio dell’attività economica dichiarata. Il Registro delle imprese provvede a tale verifica eseguendo appositi accertamenti d’ufficio(3)  presso le Pubbliche Amministrazioni competenti per i relativi procedimenti amministrativi, quando in possesso di tutti gli elementi e le indicazioni necessarie per provvedervi. Quando per l’Ufficio è possibile accedere alle banche dati on-line di queste Amministrazioni, esso procede immediatamente ai dovuti accertamenti, cioè prima di iscrivere l’attività, diversamente li avvia successivamente all’iscrizione dell’attività  attestando in visura che, nelle more dell’accertamento, l’attività iscritta è soggetta a “verifiche amministrative in corso(4)”.Al fine di accelerare l’iter del procedimento, l’impresa può comunque allegare alla domanda/denuncia, copia semplice della documentazione comprovante il legittimo avvio dell’attività e consentire di conseguenza all’Ufficio del Registro delle imprese di procedere immediatamente e agevolmente alle verifiche sul legittimo avvio della stessa. Quando i dati relativi alle condizioni e ai requisiti prescritti per il legittimo avvio dell’attività non sono conservati o non sono in possesso del Registro delle imprese o di altra Pubblica Amministrazione, l’Ufficio accerta che alla domanda/denuncia sia sempre allegata copia semplice della documentazione privata idonea a comprovarli;
  11. la sussistenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni prescritte dalla legge per l’esercizio di quelle attività economiche, soggette a SCIA, che la legge stessa abbia affidato alle competenze del Registro delle imprese. Anche in questo caso, l’Ufficio provvede a tale verifica mediante accertamenti d’ufficio presso le Pubbliche Amministrazioni competenti(5) ;
  12. che sia possibile l’aggiornamento della posizione dell’impresa, non essendo la stessa  già stata cancellata dal Registro delle imprese, anche quando la domanda/denuncia abbia per oggetto la sola rettifica di dati già iscritti. Sono fatte salve le domande presentate dal curatore fallimentare relative ad imprese già cancellate, a prescindere dal fatto che il fallimento sia stato dichiarato prima o successivamente alla cancellazione medesima.

Quando necessario ai fini dell’attività istruttoria, l’Ufficio adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria stessa, richiedendo il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete, oppure, ordinando l’esibizione di atti o documenti(6).

L’attività istruttoria si conclude alternativamente con:

  1. l’iscrizione della domanda/denuncia
  2. la sospensione della domanda/denuncia e la notifica dell’invito formale (in caso di irregolarità sanabili)
  3. la sospensione della domanda/denuncia e la notifica del preavviso di rigetto (in caso di irregolarità non sanabili).

schema esplicativo della conclusione dell'attività istruttoria dell'Ufficio del Registro delle imprese

  1. L’istruttoria si conclude con l’iscrizione della domanda/denuncia
    L'istruttoria si conclude con l'iscrizione della domanda/denuncia quando:
  • la domanda/denuncia è stata presentata nel rispetto di tutte le norme che regolano lo specifico procedimento attivato, quindi è regolare. In questo caso, l’Ufficio procede alla sua iscrizione oppure esegue il deposito richiesto;
  • la domanda/denuncia non è stata presentata nel rispetto di tutte le norme che regolano lo specifico procedimento attivato, quindi è irregolare, ma può essere regolarizzata d’ufficio dal Registro delle imprese. In questa ipotesi, l’Ufficio provvede ad eseguire tutti gli interventi correttivi(7) che gli sono consentiti. In primo luogo, quando non sono stati indicati, acquisisce d’ufficio tutti i dati già in suo possesso, in possesso della Camera di Commercio o di altra Pubblica Amministrazione, quindi procede poi alle rettifiche o alle integrazioni della modulistica quando tali interventi correttivi non presuppongano necessariamente una manifestazione di volontà o di scienza da parte del soggetto che ha presentato e sottoscritto la domanda/denuncia, ma soltanto se è possibile desumere i dati occorrenti dagli atti o dai documenti allegati alla stessa. Allo stesso modo procede nel caso riscontri una discordanza tra i dati contenuti nel modello di domanda/denuncia e quelli contenuti nell’atto e/o negli altri documenti allegati.
    Se tali interventi correttivi sono sufficienti a rendere la domanda/denuncia regolare, l’Ufficio provvede alla sua iscrizione o ad eseguire il deposito richiesto.
    In ogni caso, quando il dato non sia stato indicato o sia stato indicato in modo errato e l’Ufficio, durante la fase istruttoria, non abbia riscontrato tale mancanza o l’errore, spetta sempre all’impresa presentare successivamente una nuova domanda/denuncia a rettifica di quella precedentemente presentata(8).
  1. L’istruttoria si conclude con la sospensione(9) della domanda/denuncia e la notifica dell’invito formale (in caso di irregolarità sanabili)

    L’istruttoria si conclude con la sospensione della domanda/denuncia e la notifica di un invito formale quando, durante l’istruttoria, l’Ufficio del Registro delle imprese riscontra una o più irregolarità sanabili(10), perché la domanda/denuncia non è stata presentata nel rispetto di tutte le norme che regolano lo specifico procedimento avviato, ma le irregolarità riscontrate possono essere sanate soltanto a cura del soggetto che ha presentato la domanda/denuncia stessa.

    In questo caso l’Ufficio del Registro delle imprese sospende la domanda/denuncia irregolare e, se non sono possibili interventi correttivi d’ufficio o se, nonostante gli interventi correttivi che possono essere operati d’ufficio la domanda/denuncia risulta essere ancora irregolare, per ragioni che presuppongono necessariamente l’intervento del soggetto che ha presentato la domanda/denuncia stessa, l’Ufficio provvede a notificare via PEC un invito formale affinché la domanda/denuncia possa essere regolarizzata entro un congruo termine(11). In taluni casi, la notifica dell’invito è preceduta dalla richiesta di chiarimenti e di ulteriori informazioni tramite il diario messaggi.
    Se la domanda/denuncia è stata presentata e sottoscritta dal soggetto obbligato o legittimato in via principale e tale soggetto coincide con il titolare, nel caso di impresa individuale, o con gli amministratori(12), l’invito formale è notificato all’indirizzo PEC dichiarato come domicilio elettronico dell’impresa nel riquadro 5 del modello Comunica.
    Se la domanda/denuncia è stata presentata e sottoscritta dal soggetto obbligato o legittimato in via principale, ma tale soggetto non coincide con il titolare o con gli amministratori dell’impresa, ma coincide con un soggetto diverso, per esempio il curatore fallimentare dell’impresa, il sindaco effettivo o il socio unico della società o altro soggetto legittimato dalla legge, l’invito formale è notificato all’indirizzo PEC di quest’ultimo, se conosciuto dall’Ufficio, diversamente presso la residenza o il domicilio dello stesso tramite raccomandata A/R.
    Se il soggetto obbligato o legittimato(13) in via principale che ha presentato e sottoscritto la domanda/denuncia si è avvalso di un intermediario per l’ invio telematico della stessa al Registro delle imprese, l’invito formale è notificato, per conoscenza, anche all’intermediario(14) se l’indirizzo PEC o di posta elettronica dello stesso è stato indicato nel riquadro 4 del modello Comunica.
    Quando la domanda/denuncia è presentata e sottoscritta per conto del soggetto obbligato o legittimato in via principale da un soggetto diverso,  legittimato in via secondaria in forza di un incarico o del conferimento di apposita procura, quindi dal professionista incaricato o da un procuratore, l’invito formale è sempre notificato al soggetto obbligato o legittimato in via principale(15) e, solo per conoscenza, all’indirizzo PEC o di posta elettronica del professionista o del procuratore, se indicato nel riquadro 4 del modello Comunica.
    Il termine per regolarizzare la domanda/denuncia decorre dal momento in cui si è perfezionata la notifica(16) dell’invito formale.
    La sospensione della domanda/denuncia interrompe i termini del procedimento (cinque giorni per l’iscrizione nel Registro delle imprese, 30 giorni per il deposito e per l'iscrizione nel REA ) che di conseguenza cominciano a decorrere nuovamente dal momento in cui l’Ufficio riceve risposta dal destinatario dell’invito stesso, con l’invio di quanto richiesto al fine della regolarizzazione della domanda/denuncia sospesa.
    Una volta ricevuto l’invito formale, il soggetto destinatario(17) può:
     

    1. regolarizzare la domanda/denuncia come richiesto dall’Ufficio, nel termine assegnato. In questo caso, l’Ufficio procede alla sua iscrizione o esegue il deposito richiesto nel termine rispettivamente di cinque o trenta giorni dall’invio di quanto richiesto per la regolarizzazione;
       
    2. lasciare decorrere il termine assegnato senza regolarizzare la domanda/denuncia. In questo caso, la domanda/denuncia è rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore. Il provvedimento é notificato via PEC al soggetto obbligato o legittimato(15) che ha presentato la domanda/denuncia e, solo per conoscenza, anche al professionista incaricato o al procuratore o all’eventuale intermediario, quando il soggetto obbligato o legittimato in via principale si sia avvalso di uno di questi ultimi, rispettivamente per presentare o inviare la domanda/denuncia e l’indirizzo PEC o di posta elettronica degli stessi sia stato indicato nel riquadro 4 del modello Comunica.
       
    3. regolarizzare la domanda/denuncia senza osservare le indicazioni date dall’Ufficio, nel termine assegnato, restando la domanda/denuncia irregolare. In questo caso, l’Ufficio procede ad una nuova istruttoria e a notificare un nuovo invito formale agli stessi soggetti cui è stato notificato il primo, indicando le irregolarità riscontrate, che possono essere le stesse oppure nuove, e le modalità per regolarizzare la domanda/denuncia assegnando allo scopo un nuovo termine entro il quale provvedervi.
      Se entro il termine assegnato la domanda/denuncia viene regolarizzata, l’Ufficio procede alla sua iscrizione o a eseguire il deposito richiesto.
      Se entro il termine assegnato la domanda/denuncia non viene regolarizzata, oppure, viene regolarizzata, ma senza seguire le indicazioni date nel secondo invito formale notificato, restando la domanda/denuncia ancora irregolare, per le medesime irregolarità e/o anche per altre irregolarità(18),la domanda/denuncia è rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore. Il provvedimento é notificato via PEC al soggetto obbligato o legittimato(15) che ha presentato la domanda/denuncia e, solo per conoscenza, anche al professionista incaricato o al procuratore o all’eventuale intermediario, quando il soggetto obbligato o legittimato in via principale si sia avvalso di uno di questi ultimi rispettivamente per presentare o inviare la domanda/denuncia e l’indirizzo PEC o di posta elettronica degli stessi sia stato indicato nel riquadro 4 del modello Comunica.
       
  2. L’istruttoria si conclude con la sospensione della domanda/denuncia e la notifica del preavviso di rigetto (in caso di irregolarità non sanabili).
    L’istruttoria si conclude con la sospensione della domanda/denuncia e con la notifica di un preavviso di rigetto quando, durante l’istruttoria, l’Ufficio del Registro delle imprese riscontra una o più irregolarità, perché la domanda/denuncia non doveva né poteva essere presentata o non doveva essere presentata a quell’Ufficio del Registro delle imprese, e tali irregolarità non possano essere sanate, né d’ufficio né a cura del soggetto che ha presentato la domanda/denuncia.
    In questo caso, l’Ufficio del Registro delle imprese sospende la domanda/denuncia irregolare e provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa(19).
    Decorso il predetto termine senza che all’Ufficio siano pervenute osservazioni, ovvero, essendo pervenute, le stesse si siano rivelate inidonee a modificare l’iter della pratica, e quindi a evitarne il rifiuto, il Conservatore dispone con provvedimento motivato il rifiuto della domanda/denuncia irregolare sospesa.
    Sia il preavviso di rigetto sia il provvedimento di rifiuto sono notificati via PEC esclusivamente al soggetto obbligato o legittimato(15)  che l’ha presentata personalmente, oppure, a quest’ultimo e soltanto per conoscenza, anche all’eventuale intermediario che ha provveduto al mero invio dalle domanda/denuncia, o ancora al professionista incaricato o al procuratore delegato, quando il soggetto obbligato o legittimato in via principale si sia avvalso, rispettivamente per inviare o presentare la domanda/denuncia, di uno di questi ultimi e l’indirizzo PEC o di posta elettronica degli stessi sia stato indicato nel riquadro 4 del modello Comunica.
Note


(1)Una volta ricevuta e protocollata, prima di procedere all’iscrizione.

(2)Quanto premesso vale anche con riguardo agli atti soggetti ad iscrizione in ordine ai quali le norme prescrivano il controllo preventivo da parte del notaio sulla sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

(3)Ai sensi di quanto prevede l’articolo 43 del D.P.R. n. 445/00.
(4)Frase che l’Ufficio provvede ad eliminare dalla visura una volta eseguito, con esito positivo, l’accertamento d’ufficio presso le Amministrazioni competenti. In caso di esito negativo, l’attività già iscritta, ma denunciata ed avviata illegittimamente,  è cancellata con decreto del giudice del registro (dati registro imprese)  o con provvedimento motivato del Conservatore (dati REA).
(5)Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445/00.

(6)Come previsto dall’articolo 6 della Legge n. 241/90.
(7)Degli interventi correttivi operati, l’Ufficio ne dà sommaria informazione nella ricevuta della domanda/denuncia. Di solito tali interventi correttivi riguardano la compilazione della modulistica.

(8) In questo caso, nel modello note allegato al modello base compilato per presentare la domanda/denuncia a rettifica, deve sempre essere indicato il numero di protocollo della domanda/denuncia che si intende rettificare.
(9)In questo caso, il termine di cinque/trenta giorni dalla protocollazione della domanda/denuncia, previsto per la sua iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA, è sospeso e ricomincia nuovamente a decorrere dal momento in cui l’Ufficio riceve la regolarizzazione inviata dal soggetto destinatario dell’invito formale (dichiarazione, allegato, sottoscrizione, nuovo invio, a seconda del caso).

(10)Quindi è possibile regolarizzare la domanda/denuncia.
(11)Di regola fissato a quindici giorni dalla notifica via PEC dell’invito formale (ricevimento).

(12)Quando questi ultimi presentino una domanda/denuncia per conto della società e non per conto proprio. L'ipotesi della presentazione della domanda di iscrizione della propria nomina, per esempio, rientra pertanto nel caso successivo.
(13)Presentatore in senso giuridico della domanda/denuncia.
(14)Presentatore materiale della domanda/denuncia.All’indirizzo PEC dichiarato come domicilio elettronico dell’impresa nel riquadro 5 del modello Comunica, nel caso il soggetto obbligato o legittimato in via principale coincida con il titolare o con gli amministratori dell’impresa. Quando il soggetto obbligato o legittimato coincide con un soggetto diverso (per esempio il curatore fallimentare dell’impresa o il socio unico della società), all’indirizzo PEC dello stesso, se conosciuto dall’Ufficio, diversamente  presso la residenza o il domicilio dello stesso tramite raccomandata A/R.

(15)All’indirizzo PEC dichiarato come domicilio elettronico dell’impresa nel riquadro 5 del modello Comunica, nel caso il soggetto obbligato o legittimato in via principale coincida con il titolare, nel caso di impresa individuale, o con gli amministratori, nel caso di società. Quando il soggetto obbligato o legittimato coincide con un soggetto diverso (per esempio il curatore fallimentare dell’impresa o il socio unico della società), all’indirizzo PEC dello stesso, se conosciuto dall’Ufficio, diversamente  presso la residenza o il domicilio dello stesso tramite raccomandata A/R.

(16)A tal fine, per legge, è sufficiente che l’invito formale sia stato ricevuto dal destinatario della PEC (momento che coincide con la consegna della PEC alla sua casella PEC), a nulla rilevando il fatto che lo stesso ne abbia avuto un’effettiva conoscenza oppure no.

(17)ll soggetto obbligato o legittimato a presentare la domanda/denuncia o, per suo conto, il professionista incaricato o il procuratore, mai l’intermediario.

(18)Diverse da quelle sissistenti e riscontrate al momento dell'invio del secondo invito formale.

(19)Di conseguenza, in caso di notifica del preavviso di rigetto, l’Ufficio lascerà aperta la richiesta di correzione della domanda/denuncia sospesa.

Conclusione del procedimento: iscrizione o rifiuto della domanda/denuncia

Il procedimento di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese può concludersi alternativamente con:

  • esito positivo: iscrizione o deposito(1)  della domanda/denuncia nel Registro delle imprese o nel REA;
  • esito negativo: rifiuto della domanda/denuncia con provvedimento motivato del Conservatore, parziale o totale.

 

Il procedimento si conclude con esito positivo: iscrizione o deposito

Per legge, l’Ufficio del Registro delle imprese deve eseguire l’iscrizione o il deposito delle domande e delle denunce presentate entro il termine di:

  • cinque giorni dalla protocollazione della domanda di iscrizione(2);
  • trenta giorni dalla protocollazione della domanda di deposito o delladenuncia al REA.


L’Ufficio del Registro delle imprese di Torino si è organizzato per provvedere all’iscrizione, di regola, due giorni dopo la protocollazione della domanda (quindi prima della scadenza del termine previsto dalla legge). Di conseguenza, le domande di iscrizione protocollate lo stesso giorno, sono istruite dall’Ufficio “tutte” lo stesso giorno. Per fare un esempio, tutte le domande di iscrizione protocollate il lunedì sono istruite(3)  e iscritte, se regolari, il mercoledì successivo.

L’Ufficio procede all’iscrizione o esegue il deposito se, al termine della fase istruttoria, accerta che la domanda/denuncia presentata è regolare(4). In questo caso il procedimento si conclude con esito positivo, quindi a seconda del caso, con l’iscrizione o il deposito della domanda/denuncia medesima nel Registro delle imprese o nel REA: le domande sono iscritte o depositate unitamente agli eventuali atti allegati nel Registro delle imprese, le denunce sono iscritte nel REA.

Per effetto dell’iscrizione i dati contenuti nel modello di domanda/denuncia sono inseriti nell’archivio informatico del Registro delle imprese e sono resi pubblici, quindi conoscibili da chiunque, attraverso la consultazione dell’archivio e attraverso il rilascio della visura aggiornata sia nella parte ordinaria sia nella parte storica dove risulta la trascrizione dell’iscrizione o del deposito eseguiti, completa del giorno e dell’ora dell’operazione(5).

Se con la domanda é stata richiesta anche l’iscrizione dell’atto allegato e degli eventuali documenti che lo integrano o lo completano, l’iscrizione è eseguita quando sono stati inseriti nell’archivio del Registro delle imprese e resi pubblici sia i dati contenuti nel modello di domanda sia l’atto alla stessa allegato, con tutti i documenti che lo integrano o lo completano.

Per effetto del deposito, invece, l’atto depositato è inserito nell’archivio informatico nel Registro delle imprese e reso pubblico e conoscibile da chiunque sia attraverso la consultazione dell’archivio informatico del Registro delle imprese sia attraverso il rilascio della visura, in genere aggiornata soltanto nella parte storica(6), in taluni casi anche nella parte ordinaria(7), completa della relativa trascrizione.

Sia in caso di iscrizione che in caso di deposito, il sistema informatico del Registro delle imprese comunica all’impresa la conclusione positiva del procedimento notificando alla PEC dell’impresa medesima, indicata nella distinta Comunica, la visura aggiornata alla domanda/denuncia iscritta o depositata.
 

Il procedimento si conclude con esito negativo: rifiuto totale o parziale della domanda/denuncia

L’Ufficio procede al rifiuto totale o parziale della domanda/denuncia se, al termine della fase istruttoria, accerta che la stessa è stata presentata in modo irregolare(8), ma la stessa non è regolarizzabile oppure è regolarizzabile, ma non è stata regolarizzata.

Quando l’Ufficio accerta che la domanda/denuncia è irregolare, ma non è regolarizzabile, il provvedimento di rifiuto è sempre preceduto dalla notifica di un preavviso di rigetto(9).

Quando l’Ufficio accerta che la domanda/denuncia è irregolare, ma può essere regolarizzata a cura del soggetto che l’ha presentata, il provvedimento di rifiuto è sempre preceduto dalla notifica di un invito formale alla regolarizzazione entro il termine assegnato(9).

Se il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto non fa pervenire all’Ufficio, nei dieci giorni successivi alla sua notifica, osservazioni idonee ad evitare il provvedimento di rifiuto, oppure, se il soggetto al quale è stato notificato l’invito formale non regolarizza la domanda/denuncia presentata entro il termine assegnato, la domanda/denuncia è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore.

Il provvedimento motivato di rifiuto del Conservatore è notificato via PEC al soggetto obbligato o legittimato(10) che ha presentato la domanda/denuncia e, solo per conoscenza, anche al professionista incaricato o al procuratore o all’eventuale intermediario, quando il soggetto obbligato o legittimato in via principale si sia avvalso di uno di questi ultimi rispettivamente per presentare o inviare la domanda/denuncia e l’indirizzo PEC o di posta elettronica degli stessi sia stato indicato nel riquadro 4 del modello Comunica.

La domanda/denuncia può essere rifiutata interamente (rifiuto totale) o parzialmente (rifiuto parziale(11) cioè limitatamente alla parte irregolare, quando quella regolare possa costituire autonomo oggetto di pubblicità nel Registro delle imprese.

Tutte le regolarizzazioni pervenute successivamente al perfezionamento della notifica del provvedimento motivato di rifiuto del Conservatore sono immediatamente respinte dall’Ufficio. Con la notifica del provvedimento, infatti,  si conclude definitivamente il procedimento di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese o nel REA. Della conclusione del procedimento e dell’impossibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda/denuncia, l’Ufficio informa i soggetti interessati tramite e-mail.

Il soggetto obbligato o legittimato in via principale che ha presentato, personalmente o tramite altro soggetto allo scopo incaricato o delegato, la domanda di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese e al quale è stato notificato il provvedimento di rifiuto motivato del Conservatore, può ricorrere contro lo stesso entro otto giorni al giudice del registro(12) ,che provvede con decreto.

Il giudice del registro, valutati tutti gli elementi a sua disposizione può:

  • accogliere il ricorso e ordinare al Conservatore di iscrivere nel Registro delle imprese la domanda rifiutata;
  • rigettare il ricorso, confermando il provvedimento di rifiuto del Conservatore.

Contro il decreto del giudice del registro che ha deciso sul ricorso, l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere(13)  al tribunale dal quale dipende l’Ufficio del Registro delle imprese.
Il decreto che pronuncia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel Registro delle imprese.

Il soggetto obbligato o legittimato in via principale che ha presentato la denuncia di iscrizione nel REA e, al quale è stato notificato il provvedimento di rifiuto motivato del Conservatore, può impugnare lo stesso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica ovvero davanti al Giudice Ordinario, a seconda della qualificazione della posizione giuridica soggettiva lesa quale interesse legittimo o diritto soggettivo.

Le domanda/denunce rifiutate, perché non regolarizzate entro il termine assegnato nell’invito formale notificato, devono essere ripresentate al Registro delle imprese/REA competente.
Le domande/denunce rifiutate, perché non regolarizzabili, non devono essere ripresentate, fatta eccezione per tutte quelle rifiutate per incompetenza territoriale(14) .

Note

(1)Il deposito ha sempre per oggetto un atto e viene eseguito esclusivamente nel Registro delle imprese.
(2)Ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 581/1995.
(3)Se irregolari sono sospese.

(4)Sia quando la domanda/denuncia sia stata presentata in modo regolare, sia quando la stessa sia stata regolarizzata successivamente alla notifica dell’invito formale finalizzato alla sua regolarizzazione.

(5)L’ora e la data dell’iscrizione o del deposito sono trascritte automaticamente dal sistema a conclusione delle operazioni di caricamento dei dati da parte dell’Ufficio.
(6)Per esempio, nel caso del deposito del bilancio di esercizio.
(7)Per esempio, nel caso del deposito dello statuto aggiornato.

(8)Sia quando la domanda/denuncia sia stata presentata in modo regolare, sia quando la stessa sia stata regolarizzata successivamente alla notifica dell’invito formale finalizzato alla sua regolarizzazione.

(9)Via PEC al soggetto obbligato o legittimatoche ha presentato la domanda/denuncia e, solo per conoscenza, anche al professionista incaricato o al procuratore o all’eventuale intermediario, quando il soggetto obbligato o legittimato in via principale si sia avvalso di uno di questi ultimi rispettivamente per presentare o inviare la domanda/denuncia e l’indirizzo PEC o di posta elettronica degli stessi sia stato indicato nel riquadro 4 del modello Comunica.

(10)All’indirizzo PEC dichiarato come domicilio elettronico dell’impresa nel riquadro 5 del modello Comunica, nel caso il soggetto obbligato o legittimato in via principale coincida con il titolare, nel caso di impresa individuale, o con gli amministratori, nel caso di società. Quando il soggetto obbligato o legittimato coincide con soggetto diverso (per esempio il curatore fallimentare dell’impresa o il socio unico della società), all’indirizzo PEC dello stesso, se conosciuto dall’Ufficio, diversamente  presso la residenza o il domicilio dello stesso tramite raccomandata A/R.

(11)Si pensi, per esempio, alla domanda di iscrizione della nomina di un consiglio di amministrazione di società a responsabilità limitata, composto da cinque consiglieri, che viene  rifiutata parzialmente, limitatamente alla richiesta di iscrizione di una delle cinque nomine, in quanto il consigliere interessato, neanche successivamente alla notifica dell’invito formale, ha provveduto a regolarizzare la domanda di iscrizione della propria nomina apponendo alla stessa la sua sottoscrizione, mancante al momento della presentazione della domanda stessa.

(12)Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione – corso Vittorio Emanuele II n. 130 Torino.

(13)Come previsto dall’articolo 2192 c.c..
(14)Che devono essere ripresentate all’Ufficio del Registro delle imprese competente per territorio.


In via del tutto eccezionale, l’iscrizione nel solo Registro delle imprese può essere eseguita d’ufficio(1) , su disposizione del giudice del registro. Di fatti, quando un’iscrizione obbligatoria non è richiesta, l’Ufficio(2)  del Registro delle imprese invita l’imprenditore(3) a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

Note

(1)Come previsto dagli articoli 2190, 2191, 2490 c.c. e dal D.P.R. n. 247/2004.

(2)Quando, in qualunque modo, viene a conoscenza del fatto o dell’atto o del soggetto da iscrivere obbligatoriamente nel Registro delle imprese.

(3)Il titolare nel caso dell’impresa individuale, gli amministratori nel caso di società.

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Ultima modifica
Venerdì, Giugno 12, 2020 - 16:25

Aggiornato il: Venerdì, Giugno 12, 2020 - 16:25

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