Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)


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Percorsi formativi per favorire l’orientamento degli studenti e per sviluppare competenze trasversali.

Cosa sono i PCTO

La Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) comma 784 ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola lavoro in "Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)".

I PCTO sono percorsi formativi per favorire l’orientamento degli studenti al mondo del lavoro e/o al proseguimento degli studi, per sviluppare competenze trasversali e facilitarne il raccordo con competenze tecnico-professionali.

Fra le diverse possibilità a disposizione delle istituzioni scolastiche per facilitare le scelte degli studenti rientrano le attività di inserimento degli stessi in contesti extra scolastici e professionali (alternanza scuola lavoro).

Si tratta di percorsi progettati da imprese e scuole per approfondire gli apprendimenti curriculari, contestualizzare le conoscenze apprese e sviluppare le competenze trasversali sempre più richieste dal mondo del lavoro.

Fra i PCTO, quelli progettati in modalità alternanza scuola lavoro si articolano in periodi di formazione scolastica e periodi di formazione "sul campo", secondo logiche di apprendimento graduale, e costituiscono un ottimo "ponte" fra sistema formativo e sistema lavorativo.

L'obbligo dei PCTO sistematizzato negli ultimi tre anni delle scuole secondarie di 2° grado e inserito nei piani triennali dell'offerta formativa delle scuole prevede percorsi di almeno 90 ore nei Licei, di almeno 150 ore negli Istituti Tecnici e 210 ore negli Istituti Professionali, con valutazione dei risultati e relativa certificazione.

I PCTO possono essere anche svolti durante la sospensione delle attività didattiche e possono essere realizzati anche all’estero.

La quotidianità lavorativa è dunque momento importante e complementare per la propria formazione, una modalità per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

Come funzionano i PCTO

I PCTO si sviluppano in 6 fasi:

Fase 1 - Ricerca

Gli Istituti scolastici ricercano all'interno del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro i soggetti disponibili a realizzare attività con gli studenti.

Si incrociano in questa fase le necessità delle scuole con le disponibilità offerte da imprese, enti privati, enti pubblici e professionisti.

Fase 2 - Incontro

L'impresa e la scuola si incontrano per approfondire la conoscenza reciproca e verificare la fattibilità della collaborazione in merito alle disponibilità offerte da un lato e esigenze formative all’altro.

Fase 3 - Progettazione

L'istituzione scolastica e l'impresa progettano il percorso da condividere con gli studenti.

In questa fase vengono definiti gli aspetti progettuali:

  • contenuti formativi
  • tempistiche
  • obiettivi formativi da conseguire
  • individuazione delle figure dei tutor (scolastico e aziendale)
  • rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • definizione delle unità di apprendimento
  • griglie di valutazione
  • modalità di verifica
  • criteri di valutazione dell'esperienza

Viene infine sottoscritta la convenzione tra scuola e impresa in cui sono dettagliati tutti gli aspetti sopra elencati.

Fase 4 - Adempimenti

Viene effettuata la formazione sulla salute e sicurezza e, qualora ne sia ravvisata la necessità in fase di progettazione del percorso, la sorveglianza sanitaria.

Fase 5 - Svolgimento

Dopo una fase iniziale di orientamento si alternano periodi di formazione in aula e di apprendimento in impresa.

Il periodo e la durata del percorso presso l'azienda vengono stabiliti nella fase di progettazione.

Fase 6 - Verifica e valutazione

Al termine dell'esperienza, tutti i partecipanti verificano l'efficacia del percorso, confrontando obiettivi e risultati e valutando gli apprendimenti raggiunti dagli studenti.

La valutazione dello studente terrà in considerazione conoscenze, competenze e capacità raggiunte rispetto alla sua base formativa di partenza.

La griglia di valutazione concordata tra scuola e azienda consentirà di verificare oggettivamente il livello di apprendimento raggiunto.

I PCTO per le imprese

Le Camere di commercio sono chiamate a svolgere diversi compiti per favorire l'incontro tra sistema formativo e sistema del lavoro tra cui:

  • diffondere la conoscenza del tessuto produttivo e dei settori trainanti dell’economia locale
  • supportare la progettazione e l'attuazione dei percorsi formativi

La partecipazione ai PCTO da parte del sistema lavorativo è facoltativa.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la Guida per le Imprese e la Guida per gli Enti e Professionisti, disponibili sul sito internet del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro.

Le Associazioni di categoria agevolano l’incontro tra gli istituti scolastici e le imprese e contribuiscono a:

  • individuare gli istituti scolastici che presentano indirizzi di studio con contenuti formativi corrispondenti o comunque più vicini ai fabbisogni delle imprese
  • agevolare il confronto tra gli istituti scolastici e le imprese al fine di aggiornare i programmi scolastici in funzione dei cambiamenti della società produttiva e introdurre nei piani di studio curvature didattiche più rispondenti alle esigenze formative delle imprese
  • supportare le imprese nella fase di co-progettazione dei percorsi PCTO in modalità alternanza scuola lavoro con gli istituti scolastici
  • svolgere il ruolo di raccordo tra istituti scolasti e imprese nelle diverse fasi di attuazione dei PCTO in modalità alternanza scuola lavoro

Le Associazioni di categoria che aderiscono all'iniziativa a livello locale sono: Aparc Usarci, Api Torino, Ascom Confcommercio Torino, Casartigiani Torino, CNA Associazione della Città Metropolitana di Torino, Collegio Costruttori Edili (Ance Torino), Confagricoltura Torino, Confartigianato Imprese Torino, Confcooperative Piemonte Nord, CIA Agricoltori Italiani - Provincia CIA Agricoltori delle Alpi, Confesercenti Torino e Provincia, Confindustria Canavese - Associazione Industriali del Canavese, Federazione Provinciale Coldiretti Torino, Legacoop Piemonte, Unione Industriale di Torino, Compagnia delle Opere del Piemonte.

Vantaggi per le imprese

L'impresa ha la possibilità di svolgere in collaborazione con altri soggetti (Associazioni di categoria, Camere di commercio, enti pubblici e privati) un importante ruolo formativo nei confronti dei giovani:

  • progetta con gli istituti scolastici il percorso per una formazione più mirata alle effettive esigenze e sottoscrive la convenzione nel caso in cui il percorso preveda un periodo in azienda
  • ospita gli studenti in stage
  • testimonia la propria attività sia presso gli istitui scolastici, sia organizzando visite aziendali
  • forma i giovani da inserire nell’organizzazione secondo le proprie aspettative
  • introduce l'innovazione nei processi aziendali con il contributo dei giovani e il supporto di metodologie innovative
  • beneficia di un ritorno di immagine, valorizzando l'attitudine a sostenere le attività di valore sociale

Requisiti per ospitare gli studenti

Per ospitare gli studenti le imprese dovranno disporre di:

  • spazi adeguati all’esercizio delle attività progettate, garantendo il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche in caso di studenti con disabilità
  • attrezzature, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, idonee all’esercizio delle attività progettate
  • competenze professionali per la realizzazione delle attività progettate, garantendo la presenza di un tutor, anche esterno all’azienda, appositamente individuato

Tali disponibilità dovranno essere riportate nella convenzione sottoscritta tra l'istituto scolastico e l'impresa per le attività dei PCTO.

Come attivare un PCTO

Di seguito è descritto l'iter per attivare un PCTO presso la propria sede:

1. Sottoscrizione della convenzione

L'impresa dovrà sottoscrivere una convenzione con l’istituzione scolastica con la quale l’impresa dichiara la propria disponibilità ad accogliere gli studenti per determinati periodi di apprendimento presso le proprie strutture.

Ad essa è quindi allegato un progetto formativo per ciascuno degli studenti che l’azienda intende ospitare in alternanza, in cui saranno specificati le caratteristiche del percorso di alternanza e gli obiettivi di apprendimento.

Elementi necessari

I dati essenziali che devono emergere dalla convenzione e dai progetti formativi ad essa allegati sono:

  • anagrafica della scuola e della struttura ospitante
  • numero degli studenti coinvolti e indirizzo di studi da essi frequentato
  • tipologia delle attività che lo studente svolgerà all’interno della struttura ospitante durante il periodo di alternanza
  • durata del singolo percorso formativo in alternanza
  • identificazione dei referenti dell'istituzione scolastica e dell'impresa (tutor interno scolastico e tutor aziendale) coinvolti nella co-progettazione e nella realizzazione delle attività
  • informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:
    • l’istituzione scolastica dovrà specificare le attività di formazione già svolte dagli studenti e allegare i relativi attestati che dovranno riportare nel modo più preciso possibile i dettagli dei contenuti trattati
    • l’impresa dovrà stabilire, sulla base degli attestati, l’eventuale necessità di formazione integrativa secondo lo specifico profilo di rischio
  • strutture e know how (spazi, attrezzature, ecc.) messi a disposizione dalla struttura ospitante
  • obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e del soggetto ospitante
  • modalità di valutazione dello studente sulle conoscenze / competenze acquisite

2. Individuazione di un tutor

L'impresa dovrà individuare un tutor (detto tutor esterno o tutor aziendale) con la funzione di raccordo tra l’impresa e l'istituzione scolastica.

Tale tutor potrà essere un dipendente o un collaboratore esterno dell’impresa.

La normativa vigente, D.M. 195/2017, prevede:

  • in caso di imprese con attività a rischio alto: massimo 5 studenti per ogni tutor aziendale
  • in caso di imprese con attività a rischio medio: massimo 8 studenti per ogni tutor aziendale
  • in caso di imprese con attività a rischio basso: massimo 12 studenti per ogni tutor aziendale

E’ comunque opportuno che il rapporto numerico tra tutor aziendale e studenti sia adeguato a garantire un efficace supporto ai medesimi nello svolgimento delle attività, in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche e organizzative della struttura ospitante.

In particolare, il tutor aziendale (detto anche tutor esterno) ha il compito di:

  • co-progettare insieme al tutor scolastico (detto anche tutor interno) il percorso formativo personalizzato, individuando obiettivi coerenti con il piano di studi dello studente, modalità di svolgimento del percorso e di rilevazione degli esiti di apprendimento
  • affiancare e assistere lo studente all’interno dell’azienda
  • accogliere lo studente, favorendone l’inserimento in azienda
  • garantire la formazione sui rischi specifici aziendali. In tema di salute e sicurezza sul lavoro, si sottolinea che il documento di approfondimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro "Alternanza scuola lavoro e gestione della sicurezza" della Regione Piemonte specifica che il ruolo di affiancamento attivo cui è chiamato "attribuisce al tutor esterno la funzione di preposto rispetto allo studente". La funzione di preposto, in ogni caso, è assunta in automatico da qualsiasi altro dipendente aziendale che affianchi lo studente nello svolgimento dell’attività assegnatagli ed eserciti un ruolo di sovraintendenza e controllo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008. Dovranno prestare particolare attenzione le imprese senza dipendenti e/o collaboratori e i professionisti che non hanno al proprio interno la figura del preposto
  • organizzare l’attività dello studente nel contesto operativo in base al progetto formativo concordato
  • redigere un report finale sull’attività dello studente, fornendo alla scuola gli elementi utili a valutare l’efficacia del percorso e i risultati raggiunti dallo studente

3. Attribuzione delle attività agli studenti

L'impresa dovrà attribuire allo studente delle attività programmate.

I PCTO non configurano un rapporto di lavoro, ossia non devono essere assegnati allo studente compiti lavorativi in sostituzione di personale interno all’azienda né applicati criteri di produttività.

4. Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ai fini di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro gli studenti inseriti in PCTO che prevedano periodi di presenza in azienda, pur rimanendo giuridicamente tali, sono soggetti equiparabili ai lavoratori, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 (e s.m.i). Spetta, pertanto, all’Istituzione scolastica che li ha in carico l’onere di verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione di tali percorsi.

Particolare attenzione dovranno quindi avere le imprese (e i professionisti) che non hanno dipendenti, e che si rendono disponibili ad accogliere studenti in PCTO.

Ogni qualvolta, infatti, un soggetto assume la figura di datore di lavoro, qualunque sia la sua attività (commerciale, artigianale, ecc.), dovendo lo stesso tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati, si applicano tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (istituzione del servizio di prevenzione e protezione, formazione, valutazione dei rischi, redazione del DVR).

Adempimenti

E' opportuno che la struttura ospitante richieda a ogni studente copia dell’attestato di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per maggiori informazioni si rimanda al documento di approfondimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro "Alternanza scuola lavoro e gestione della sicurezza" della Regione Piemonte.

5. Sorveglianza sanitaria

Gli studenti inseriti nei PCTO devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo qualora i rischi connessi alle attività svolte e le tempistiche di esposizione siano tali da renderla obbligatoria ai sensi di legge (è il caso, ad esempio, di un’attività d’ufficio con utilizzo di personal computer per più di 20 ore settimanali).

Adempimenti

Qualora le attività in azienda comportino la necessità della sorveglianza sanitaria, il documento di approfondimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro "Alternanza scuola lavoro e gestione della sicurezza" della Regione Piemonte individua 2 possibilità:

  • se lo studente è già stato sottoposto a sorveglianza sanitaria in ambito scolastico per effetto dell’esposizione agli stessi rischi specifici connessi all’attività da svolgere in alternanza, l’azienda non è tenuta a ripetere a proprio carico tale adempimento
  • negli altri casi, compresa l’ipotesi in cui lo studente non sia già stato sottoposto a sorveglianza sanitaria in ambito scolastico, la sorveglianza sanitaria è carico dell’azienda ospitante

Approfondimenti

Il Manuale di "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola", pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall’INAIL nel 2013, nel premettere che "è l’azienda ospitante ad effettuare la valutazione dei rischi e a verificare se le operazioni compiute dallo studente e il tempo di esposizione (giornaliera e complessiva) sono tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria", precisa anche che "in base alla esperienza e ai limiti imposti dalla norma, considerati i compiti lavorativi che vengono richiesti agli stagisti (affiancamento e non svolgimento diretto) e la limitata permanenza degli allievi nelle aziende, tale valutazione dovrebbe portare ad escludere livelli di rischio tali da giustificare la sorveglianza sanitaria".

In coerenza con quest’ultima considerazione, il documento regionale suggerisce di valutare attentamente, da parte sia dell’istituzione scolastica che dell’impresa ospitante, l’adozione di modalità di alternanza che comportino un’esposizione a rischio tale da richiedere la sorveglianza sanitaria sugli studenti.

6. Copertura assicurativa

La copertura assicurativa INAIL è ad esclusivo a carico dell’istituzione scolastica, così come quella per la responsabilità civile a copertura delle fattispecie che esulano dall’assicurazione obbligatoria.

Gli studenti impegnati nei PCTO beneficiano della copertura assicurativa INAIL anche per i rischi legati a tale attività in quanto la stessa rientra nell’ambito delle "esercitazioni pratiche e di lavoro", per le quali la tutela di legge è obbligatoria (cf. circolare della Direzione Generale INAIL n. 44 del 21 novembre 2016).

Casistica

  • Infortuni occorsi in "ambiente di lavoro": l’attività svolta dagli studenti presso il soggetto ospitante è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Sono, quindi, indennizzabili tutti gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro" (dove per "ambiente di lavoro" deve intendersi non solo lo stabilimento aziendale, ma anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, in cui si svolge l’attività prevista dai PCTO)
  • Infortuni occorsi "in itinere": rientrano nella tutela assicurativa anche gli infortuni “in itinere” occorsi durante il tragitto tra l’Istituto scolastico presso il quale è iscritto lo studente ed il luogo in cui si svolge l’esperienza formativa (e viceversa)

Non è invece tutelabile l’infortunio "in itinere" che accada nel percorso dal luogo di abitazione dello studente a quello in cui si svolge l’esperienza formativa (e viceversa). In tal caso l’azienda non è comunque gravata da oneri di risarcimento, in quanto lo studente non è suo dipendente.

L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro, ed eventualmente di malattia professionale, relative agli studenti impegnati in PCTO ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito nella convenzione stipulata tra l’stituto scolastico e l’impresa ospitante.

E' lo studente (e cioè l’assicurato) a dover comunicare l’infortunio occorsogli, o denunciare la malattia professionale, al proprio dirigente scolastico.

Nel caso in cui lo studente assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente all’impresa ospitante, sarà invece quest’ultima a dover notificare l’evento al dirigente scolastico in tempo utile per consentirgli di presentare all’INAIL le relative denunce entro i termini di legge (due giorni per gli infortuni sul lavoro e cinque giorni per le malattie professionali).

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Mercoledì, Ottobre 27, 2021 - 17:30

Aggiornato il: Mercoledì, Ottobre 27, 2021 - 17:30

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