Verbale assemblea dei soci che modifica l'atto costitutivo soggetto a condizione sospensiva non ancora avverata


Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea dei soci di modificazione dell'atto costitutivo, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, entro 30 giorni ne richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Attenzione: La condizione sospensiva si intende non ancora avverata alla data di presentazione della domanda.
Si richiede la presentazione di due domande in quanto tale modalità consente sia di rispettare gli obblighi che la legge prescrive per la presentazione della domanda d’iscrizione dell’atto (prima domanda), sia di pubblicizzare gli effetti della deliberazione solo all’avverarsi della condizione sospensiva (seconda domanda).

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

 

Riferimenti normativi

Artt. 2480, 2436, 2615 ter c.c., 223 quater norme di att. c.c.

 

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: Pubblicità COSTITUTIVA
     
  • Tipo di adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese

 

Termini di presentazione della domanda/denuncia - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: entro 30 giorni dalla data atto o dalla data in cui l’autorizzazione1è stata consegnata al notaio
     
  • Sanzioni: euro 20,00 Notaio (più spese di notifica verbale)
    (per ulteriori informazioni vai alla pagina Sanzioni amministrative)

1Quando le autorizzazioni previste dall’art. 2436 c.c., integralmente richiamato dall’art. 2480 c.c., siano rilasciate successivamente alla deliberazione di modifica dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 223 quater delle disposizioni transitorie del c.c..

 

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda/denuncia

Notaio

 

Soggetti legittimati a presentare della domanda/denuncia in luogo dei soggetti obbligati

Amministratore: qualora il Notaio non abbia ritenuto adempiute le condizioni di legge per l’iscrizione dell’atto e gli amministratori abbiano optato per il ricorso al Tribunale che, laddove riscontri la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, omologa l’atto e ne ordina l’iscrizione nel Registro delle Imprese. In tal caso, occorre allegare la copia informatica semplice del decreto di omologa.

 

Firme: chi deve firmare la domanda/denuncia

Firma digitale del:

  • soggetto che presenta la domanda (Notaio o Amministratore)
     
  • amministratore/i (eventuale1)
     
  • sindaco/i nominato/i (eventuale2)

 

 Nel caso in cui l’amministratore è soggetto legittimato alla presentazione della domanda a seguito di atto omologato con decreto del Tribunale, lo stesso può conferire l’incarico alla presentazione della domanda ad un professionista incaricato, commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)) mentre il professionista incaricato deve indicare nel Modello Note della domanda di essere stato incaricato alla presentazione dall’amministratore della società
La dichiarazione d’incarico da rendere nel Modello Note, nel caso di professionista che firma con dispositivo contenente il “certificato di ruolo”, è la seguente: “Il sottoscritto…dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico di…(nome e cognome dell’amministratore)”.
La dichiarazione d’incarico da rendere nel Modello Note, nel caso di dispositivo di firma privo del “certificato di ruolo”, è la seguente: “Il sottoscritto…dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione…(A o B) dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di…, al n…..Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico di…(nome e cognome dell’amministratore)”.


1Nel caso in cui con l’atto modificativo si sia proceduto al rinnovo dell’organo amministrativo, ciascun amministratore nominato, dovendo iscrivere la propria nomina ai sensi dell’art. 2383 c.c., deve firmare la domanda. La sua firma non è necessaria nel caso in cui la domanda d’iscrizione sia presentata dal Notaio e nell’atto risulti, in alternativa, una delle seguenti condizioni:

  • l’accettazione espressa della carica da parte dell’amministratore
  • la delega al Notaio a presentare la domanda per l’iscrizione della propria nomina;
  • la sottoscrizione dell’atto da parte dell’amministratore.

La firma di un amministratore è comunque richiesta nel caso in cui venga presentata contestuale denuncia di inizio /modifica/cessazione attività, denuncia di apertura/modifica/cessazione unità locale, dichiarazione della sussistenza/modifica/cessazione della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento art. 2497 bis c.c. (gruppo societario), domanda di iscrizione delega poteri ai componenti dell’organo amministrativo, se la delibera è oggetto di atto separato, non essendo il Notaio soggetto obbligato, né legittimato alla presentazione di tali domande/denunce.

2Nel caso in cui con l’atto modificativo si sia proceduto anche al rinnovo dell’organo di controllo, la firma del sindaco viene richiesta come prova del consenso alla designazione alla carica. La sua firma non è necessaria nel caso in cui la domanda d’iscrizione sia presentata dal Notaio e nell’atto risulti, in alternativa, una delle seguenti condizioni:

  • l’accettazione espressa della carica da parte del sindaco;
  • la delega al Notaio da parte del sindaco ad esprimere il consenso alla designazione alla carica;
  • la sottoscrizione dell’atto da parte del sindaco.

 

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 deve risultare compilato nel riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO in cui, in corrispondenza del codice 021 (Condizioni sospensive), deve risultare l’indicazione “Iscrizione atto del …rep…Notaio…soggetto a condizione sospensiva, i cui effetti decorrono …” con codici atto:
     
  • A05 per l’iscrizione dell'atto modificativo
     
  • A06 (eventuale) per l’iscrizione della nomina degli amministratori
     
  • A07 (eventuale) per la cessazione degli amministratori
     
  • A08 (eventuale) per la nomina e la cessazione del/i sindaco/i e/o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
     
  • A03 (eventuale) per l’iscrizione, modifica, cancellazione di sede secondaria1
     
  • A99 (eventuale) per il deposito dello statuto aggiornato (indicando quale “data atto” la data di presentazione della domanda)
     
  • Un modello intercalare P  (eventuale) per ogni amministratore e/o sindaco e/o soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti se l’atto modificativo comporta anche la nomina,modifica, cessazione delle cariche sociali
     
  • Unmodello intercalare P (eventuale) per il preposto alla sede secondaria
     

Esempio Distinta R.I.  risultante dalla compilazione della modulistica


1L’istituzione, la modifica o la cancellazione della sede secondaria deve essere prevista nell’atto modificativo.

 

Allegati alla domanda/denuncia

  • Copia informatica dell'originale cartaceo del verbale di assemblea dei soci1 , senza lo statuto, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.lgs. n. 82/20052 (qualora la società non abbia adottato lo statuto o, in caso di adozione, lo stesso, in versione aggiornata, non sia parte dell’atto e sarà oggetto di deposito separato all’avveramento della condizione sospensiva3)

Oppure

  • Copia informatica dell'originale cartaceo del verbale di assemblea dei soci1, comprensivo dello statuto aggiornato, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal Notaioai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.lgs. n. 82/20052 (qualora in caso di adozione da parte della società dello statuto, lo stesso, nella sua versione aggiornata, sia depositato unitamente all’atto4)

Oppure

  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell'originale cartaceo del verbale di assemblea dei soci1, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme, per estratto5, ai sensi art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (qualora in caso di adozione da parte della società dello statuto, lo stesso, richiamato come allegato, non sia depositato unitamente all’atto in quanto sarà oggetto di deposito separato all'avveramento della condizione sospensiva3)
     
  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell'originale cartaceo (eventuale), del/degli allegato/i6 richiamato/i o meno nell’atto, a completamento della domanda, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.lgs. n. 82/20057.

1Ai sensi dell’art. 2480 c.c. le modificazioni dell’atto costitutivo devono avvenire con deliberazione dell’assemblea dei soci verbalizzata da Notaio.

2Oppure copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell'originale cartaceo dell'atto, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo la seguente formula apposta in calce all'atto:
"Il sottoscritto...(nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/05, che la copia dell'atto....(indicare il tipo di atto) è conforme all'originale. Lì,.........(indicare luogo e data)".

3Ai sensi dell’art. 2436 c.c., integralmente richiamato dall’art. 2480 c.c., il deposito dello statuto aggiornato deve avvenire successivamente al verificarsi degli effetti delle modifiche oggetto della deliberazione.

4In tal caso, la copia deve riportare l’indicazione che lo statuto entrerà in vigore all'avveramento della condizione sospensiva, oppure la copia riporta solo la parte del testo dello statuto che entra in vigore dall’iscrizione della delibera nel caso in cui quest’ultima contenga sia modifiche con effetto immediato sia modifiche soggette a condizione sospensiva.

5La dichiarazione di conformità, apposta in calce al documento informatico contenente la copia per immagine dell'estratto dell'atto, deve essere resa rispettando la seguente formula:

"Il sottoscritto ... (nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, che la copia dell'estratto del ... (indicare il tipo di atto e specificare che non si allega lo statuto aggiornato) è conforme all'originale. Lì, ... (indicare luogo e data)"
 

6L’art. 2436 c.c. prevede che il Notaio, contestualmente al deposito dell’atto, debba allegare anche le eventuali autorizzazioni richieste.

7Oppure copia informatica (non scansionata) dell'originale cartaceo del/degli allegato/i, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.lgs n. 82/2005.

 

Registrazione dell'atto

Obbligatoria. E’ consentito il deposito dell’atto anteriormente alla registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. 131/86.
 

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,001
  • Imposta di bollo: euro 65,002 se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.
    Se sussistono i presupposti è possibile assolvere l’imposta di bollo tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.)
  • Diritto annuale: euro 24,001 per ogni unità locale aperta e/o sede secondaria istituita (vedi la pagina Diritto Annuale)

1Esente se start-up innovativa o incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

2Esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

 

Avvertenze

  • Avveramento condizione sospensiva (seconda domanda): per l’iscrizione delle modifiche all’avveramento della condizione sospensiva, vedere scheda “Comunicazione modifiche dell’atto costitutivo a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva”.
     
  • Atto modificativo soggetto a condizione sospensiva che contiene anche rinnovo cariche sociali1, non soggetto a condizione sospensiva2: se il verbale di assemblea contiene anche nomine/modifiche/cessazioni di cariche, devono risultare compilati anche i modelli intercalari P dei componenti dell’organo oggetto di variazione. Nel modello S2 devono risultare anche i codici atto A06, per l’attribuzione e riconferma cariche dei componenti dell’organo amministrativo e/oA08, per l’attribuzione, riconferma, cessazione cariche dell’organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o A07, per la cessazione delle cariche dei componenti dell’organo amministrativo.
     
  • Atto modificativo soggetto a condizione sospensiva che contiene anche rinnovo cariche sociali1, anch’esso soggetto a condizione sospensiva2: se il verbale di assemblea contiene anche nomine/modifiche/cessazioni di cariche, anch’esse soggette a condizione sospensiva non ancora avverata, occorre presentare due domande:
     
  • 1° domanda): unitamente al modello S2 per il deposito e iscrizione dell’atto modificativo, devono risultare compilati, oltre al riquadro relativo ad ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO, anche i modelli intercalari P dei componenti l’organo nominato con “data nomina” la data dell’atto e con l’indicazione della condizione sospensiva nel riquadro dei poteri, all’interno del medesimo modello3. Nel modello S2 devono risultare anche i codici atto A06, per l’attribuzione delle cariche dei componenti dell’organo amministrativo e/o A08, per l’attribuzione della/e carica/che di sindaco/i e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
    Esempio Distinta R.I.  risultante dalla compilazione della modulistica;
     
  • 2° domanda): la cessazione dei componenti dell’organo amministrativo e/o del/i sindaco/i e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve essere presentata con la seconda domanda, successivamente all’avveramento della condizione sospensiva. Vedi la pagina “Comunicazione modifiche dell’atto costitutivo a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva".
     
  • Amministratore nominato che non iscrive la propria nomina: se l’amministratore, alla data di presentazione della domanda, non ha accettato la carica (in quanto si riserva di accettare o meno in un secondo momento oppure manifesta la volontà di non accettare), non allegare il relativo modello intercalare P e indicare tale informazione nel modello Note. Se l’amministratore nominato dovesse accettare in un secondo momento, dovrà essere presentata un’ulteriore domanda per l’iscrizione della sua nomina.
     
  • Nomina di una persona giuridica italiana alla carica di amministratore: deve risultare compilato esclusivamente un modello intercalare P a nome della persona giuridica “amministratore”. Qualora la persona giuridica sia dotata di legale rappresentanza all’interno del modello deve risultare compilato anche il riquadro POTERI DI RAPPRESENTANZA in cui deve risultare l’indicazione “In persona del legale rappresentante pro-tempore”.
     
  • Nomina di una persona giuridica estera alla carica di amministratore: deve risultare compilato un modello intercalare P a nome della persona giuridica “amministratore”. Qualora la persona giuridica sia dotata di legale rappresentanza all’interno del modello deve risultare compilato anche il riquadro POTERI DI RAPPRESENTANZA in cui deve risultare l’indicazione “In persona del legale rappresentante…(nome e cognome del legale rappresentante della persona giuridica)”.
     
  • Deposito statuto aggiornato: di norma, laddove la società abbia adottato lo statuto, all’atto modificativo soggetto all’avveramento della condizione sospensiva non è allegato lo statuto aggiornato in quanto lo stesso dovrà essere oggetto di deposito soltanto successivamente all’avveramento della condizione4. Tuttavia, nella prassi, si possono presentare i seguenti casi:
    • lo statuto aggiornato non è allegato all’atto in quanto sarà oggetto di deposito separato, una volta avveratasi la condizione sospensiva;

    • lo statuto aggiornato è richiamato come allegato nell’atto modificativo, ma sarà oggetto di deposito separato, una volta avveratasi la condizione sospensiva (in tal caso l’atto modificativo deve riportare la dichiarazione di conformità resa per estratto dal Notaio in quanto deve essere depositato omettendo lo statuto);
       
    • lo statuto aggiornato è allegato all’atto modificativo e riporta l’indicazione che lo stesso entrerà in vigore nel nuovo testo aggiornato all’avveramento della condizione sospensiva. In tal caso, nel modello S2 deve risultare anche il codice atto A99, come “data atto” la data di presentazione della domanda e il riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO deve risultare compilato anche in corrispondenza del codice 002 (Deposito statuto aggiornato) con l’indicazione “Deposito statuto aggiornato al … che entrerà in vigore all’avveramento della condizione sospensiva…"
      Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica;
       
    • lo statuto è allegato all’atto modificativo che contiene sia modifiche con effetto immediato sia modifiche soggette all’avveramento della condizione sospensiva, ma è aggiornato solo con le modifiche che entrano in vigore immediatamente all’iscrizione della delibera. In tal caso, nel modello S2 deve risultare anche il codice atto A99, come “data atto” la data di presentazione della domanda e il riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO deve risultare compilato anche in corrispondenza del codice 002 (Deposito statuto aggiornato) con l’indicazione “Deposito statuto aggiornato al … (data di presentazione della domanda)”. Si ricorda che avveratasi la condizione sospensiva, occorrerà un ulteriore deposito dello statuto aggiornato nel testo anche per la parte relativa alle modifiche soggette a condizione sospensiva;
       
    • lo statuto è allegato all’atto modificativo che contiene sia modifiche con effetto immediato sia modifiche soggette all’avveramento della condizione sospensiva, il testo riporta solo le modifiche che entrano in vigore immediatamente all’iscrizione della delibera mentre, per le parti relative alle modifiche soggette all’avveramento della condizione sospensiva, lo statuto riporta gli “omissis”. In tal caso, nel modello S2 deve risultare anche il codice attoA99, come “data atto” la data di presentazione della domanda e il riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO deve risultare compilato  anche in corrispondenza del codice 002 (Deposito statuto aggiornato) con l’indicazione “Deposito statuto aggiornato al … (data di presentazione della domanda). Si ricorda che avveratasi la condizione sospensiva, occorrerà eseguire un ulteriore deposito dello statuto aggiornato nel testo anche per la parte relativa alle modifiche soggette a condizione sospensiva.
       

1In tal caso, la domanda di iscrizione della nomina delle cariche sociali, non avendo per oggetto anche l’iscrizione dell’atto, che viene richiesto solo a scopo probatorio, sconta sempre l’imposta di bollo di euro 65,00 (la stessa non può essere assolta tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.)).

2Ciascun amministratore nominato, dovendo iscrivere la propria nomina ai sensi dell’art. 2383 c.c., deve firmare la domanda. La sua  firma non è necessaria nel caso in cui la domanda d’iscrizione sia presentata dal Notaio e nell’atto risulti, in alternativa, una  delle seguenti condizioni:

  • l’accettazione espressa della carica da parte dell’amministratore;
  • la delega al Notaio a presentare la domanda per l’iscrizione della propria nomina;
  • la sottoscrizione dell’atto da parte dell’amministratore.

Per la nomina del sindaco viene richiesta la firma come prova del consenso alla designazione alla carica. La sua  firma non è necessaria nel caso in cui la domanda d’iscrizione sia presentata dal Notaio e nell’atto risulti, in alternativa, una delle seguenti condizioni:

  • l’accettazione espressa della carica da parte del sindaco;
  • la delega al Notaio da parte del sindaco ad esprimere il consenso alla designazione alla carica;
  • la sottoscrizione dell’atto da parte del sindaco.

3In tal caso, fino all’iscrizione della cessazione dei componenti dell’organo cessato, in visura risulterà sia il precedente che il nuovo organo. Per la conferma della carica soggetta a condizione sospensiva, il modello intercalare P della persona deve risultare compilato come “nomina” e non come “modifica”.

4Ai sensi dell’art. 2436 c.c., integralmente richiamato dall’art. 2480 c.c., il deposito dello statuto aggiornato deve avvenire successivamente al verificarsi degli effetti delle modifiche oggetto della deliberazione.

 

Approfondimento

Se in linea di principio, le deliberazioni modificative dell’atto costitutivo adottate dall’assemblea dei soci sono destinate a produrre i propri effetti in coincidenza con la data della loro iscrizione nel Registro delle Imprese, talvolta l’efficacia di tali deliberazioni è differita poiché espressamente condizionata o sottoposta a termine iniziale per volontà dei soci.

Queste ultime deliberazioni modificative non si differenziano dalle altre né per quanto riguarda il procedimento di deliberazione, né per quanto riguarda il contenuto che può essere il medesimo; si differenziano però con riguardo alle regole relative al deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in particolare con riguardo al modo di presentazione della domanda di iscrizione, restando fermo tutto quello che concerne il controllo che deve eseguire il notaio verbalizzante in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Se é oramai pacifico che, anche in questo caso, l’atto modificativo debba essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, dal notaio verbalizzante, sempre entro il termine di trenta giorni e questo, nonostante la sua efficacia sia stata differita o condizionata per volontà dei soci, diversamente, le modificazioni deliberate non possono essere pubblicizzate prima del verificarsi della condizione sospensiva o dello scadere del termine cui l’atto stesso è condizionato. Questo perché, pubblicizzando anche le modificazioni deliberate, si corre il rischio così di dare ai terzi un’informazione sulla società non ancora attuale essendo ancora vigente la clausola contrattuale che si è deciso di modificare, all'uopo si pensi alle modificazioni relative all’indirizzo della sede legale o all’oggetto sociale.

Per completare la pubblicità delle modificazioni deliberate, si rende quindi necessario in questi casi presentare successivamente un’ulteriore domanda per comunicare le modificazioni intervenute. Questa seconda domanda non è soggetta a termine, ma deve essere presentata soltanto una volta verificato il termine o la condizione apposti all’atto, cioè una volta divenute efficaci le modificazioni deliberate dall’assemblea.

E’ sufficiente presentare, invece, un’unica domanda di iscrizione dell’atto modificativo la cui efficacia sia stata differita per volontà dei soci quando il termine e la condizione si siano già rispettivamente verificati o avverati al momento del deposito dell’atto modificativo nel Registro delle Imprese.

Lo statuto aggiornato, quando adottato, deve essere depositato soltanto una volta divenute efficaci le modifiche oggetto delle deliberazioni soggette a condizione sospensiva o termine futuro, ne consegue che il deposito dello statuto può anche essere contestuale alla presentazione della seconda domanda.

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Settembre 29, 2021 - 10:44

Aggiornato il: Mercoledì, Settembre 29, 2021 - 10:44

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