Versamento capitale sociale non contestuale alla sottoscrizione


Entro trenta giorni dal momento in cui riceve i versamenti sulle singole partecipazioni, l'amministratore comunica al registro delle imprese la modifica al capitale sociale versato.

Riferimenti normativi: articolo 16, comma 12-septies, della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009; Direttiva del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015.

Termine: entro 30 giorni dal momento in cui l’amministratore ha ricevuto i versamenti sulle singole partecipazioni.

Soggetti obbligati: amministratore.

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati: professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica:

  • Modello S2 compilato nel riquadro relativo alla “VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE”, nella sezione VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE; codice atto A99
  • Modello S  compilato nel riquadro “INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZIATI”; codice atto A18.

Allegati: non previsti.

Importi:

  • € 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa e, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale, se incubatore certificato
  • € 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa e, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale, se incubatore certificato o se PMI innovativa.

Avvertenze: il versamento sulle singole partecipazioni e il relativo adeguamento del capitale versato costituiscono due distinti adempimenti. E’ però possibile presentare un'unica domanda al fine di aggiornare contestualmente sia il valore del capitale versato sia le informazioni relative ai singoli soci.

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Settembre 29, 2021 - 09:41

Aggiornato il: Mercoledì, Settembre 29, 2021 - 09:41

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