Commercio all'ingrosso


Commercio all'ingrosso

Tutti i requisiti di onorabilità per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari

Dal 14 settembre 2012 aboliti i requisiti professionali per il commercio all'ingrosso di alimenti
Con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.Lgs. 147/2012 l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Lo svolgimento dell'attività di commercio all ingrosso è soggetto al rispetto dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 114/1998, art. 5 e successive modifiche.
La domanda/denuncia di inizio attività viene presentata al Settore Accettazione e controllo Registro Imprese; gli accertamenti vengono invece svolti, a campione, dal Settore Relazioni con l'Artigianato.

La nuova modulistica unificata per il commercio all'ingrosso

Scarica le relative istruzioni e informazioni
 


Requisiti e modulistica

  • L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2010.
  • Dal 1 maggio 2018 sono entrati in vigore con accordo del 22 febbraio 2018 i nuovi moduli SCIA unificati e standarizzati per le attività di commercio all'ingrosso da utilizzarsi unitamente al modulo SCHEDA ANAGRAFICA approvato con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017. Scarica il Modulo SCIA e SCHEDA ANAGRAFICA  e il Modello PROCURA

 

Dal 14 febbraio 2013 è necessario allegare alle pratiche di denuncia di attività di commercio all'ingrosso il modello di autocertificazione antimafia compilato dai seguenti soggetti:

  • Titolare di impresa individuale
  • Legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione delle società di capitale
  • Socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico
  • I soggetti membri del collegio sindacale, revisori, sindaco
  • Tutti i soci di società in nome collettivo 
  • Soci accomandatari di società in accomandita semplice, 
  • Soggetti che rappresentano stabilmente le società estere con sedi secondarie in Italia.
     


Requisiti morali

 Non possono esercitare l'attivita commerciale di vendita e di somministrazione:

  • a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l igiene e la sanita pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu condanne, nel quinquennio precedente all inizio dell esercizio dell attivita , per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • f) Coloro che siano sottoposti a misure previste dal codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione (d.lgs 159/2011);


Il divieto di esercizio dell attivita , ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell attivita non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di impresa individuale i requisiti di onorabilità devono esssere possseduti dal titolare e dall'eventuale direttore tecnico.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del Decreto Legislativo 159/2011.

È STATO ELIMINATO IL DIVIETO DI ESERCIZIO CONGIUNTO DEL COMMERCIO ALL INGROSSO E DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO (art. 8 comma 2 lettera c Decreto legislativo 147/2012.

Soggetti che devono possedere i requisiti di onorabilità

 

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Ultima modifica
Venerdì, Maggio 10, 2024 - 11:01

Aggiornato il: Venerdì, Maggio 10, 2024 - 11:01

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