Diritto annuale anni precedenti


Qui puoi trovare tutte le informazioni relative al diritto annuale anni precedenti

Diritto annuale 2022

Con nota prot. 429691 del 22/12/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi per l'anno 2022 sulla base della riduzione del 50 per cento del diritto  determinato per l’anno 2014, disposta dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Con il Decreto Ministeriale del 12/03/2020 la Camera di commercio di Torino è stata autorizzata ad incrementare del  20% la misura del  diritto annuale per il triennio 2020-2022  quale finanziamento di progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Nuove imprese

Gli importi del diritto annuale dovuti dalle imprese che dal 1° gennaio 2022 chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA, sono invariati rispetto all'anno 2021.  Tabella importi 2022

Imprese già iscritte

Importi in misura fissanel link trovi gli importi dovuti dagli imprenditori individuali, dalle società semplici e agricole, dai Soggetti REA ed esteri
 
Importi su fatturatonel link  trovi le indicazioni su come i soggetti collettivi devono calcolare gli importi dovuti 

Il diritto deve essere calcolato sulla base del fatturatoconseguito nell'esercizio precedente, sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione. 
Il fatturato, ai fini del calcolo del diritto annuale, è quello indicato dall’art. 1, c.1,  lettera f del DM 359/2001,  è disponibile  la circolare 19230 del 3/03/2009 del Ministero dello Sviluppo economico per la corretta individuazione dei righi del modello IRAP.

Per calcolare l’importo del diritto annuale 2022  utilizza il Foglio di calcolo per il 2022 

Ogni anno vengono inviate le informative relative al diritto annuale esclusivamente all'indirizzo PEC comunicato al Registro delle imprese.
Ai soggetti esclusi dall'obbligo PEC viene inviata informativa cartacea.

Informativa diritto annuale 2022 - sezione ORDINARIA
Informativa diritto annuale 2022 - sezione SPECIALE 

Diritto annuale 2021

  • Importi in misura fissa: nel link che segue trovi gli importi dovuti dagli imprenditori individuali, dalle società semplici e agricole, dai Soggetti REA ed esteri  
    Importi misura fissa 2021 
  • Importi su  fatturato: nel link che segue trovi le indicazioni su come i soggetti collettivi devono calcolare gli importi dovuti  
    2021: modalità di calcolo in base al fatturato 

Il diritto deve essere calcolato sulla base del fatturatoconseguito nell'esercizio precedente, sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione.  
Il fatturato, ai fini del calcolo del diritto annuale,  è quello indicato dall’art. 1, c.1,  lettera f del DM 359/2001,  è disponibile  la circolare 19230 del 3/03/2009 del Ministero dello Sviluppo economico per la corretta individuazione dei righi del modello IRAP.

Per calcolare l’importo del diritto annuale 2021 puoi utilizzare il Foglio di calcolo per il 2021

​Per le imprese di nuova iscrizione nel 2021, nonchè i nuovi Soggetti REA  e per le nuove unità locali/sedi secondarie puoi consultare gli  Importi 2021 nuove iscrizioni

Nel 2021 sono state inviate le seguenti informative:

Informativa Diritto Annuale 2021 -  sezione ORDINARIA 
Informativa Diritto Annuale 2021 -  sezione SPECIALE

Contribuenti ISA e forfettari

Per l'anno 2021 per i contribuenti ISA e forfettari era prevista la proroga del versamento al 15/09/2021 senza maggiorazione.

"Si comunica che la proroga al 15/09/2021 senza alcuna maggiorazione, prevista dall’art. 9-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, si applica anche al versamento del diritto annuale.

La proroga riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario (regime di cui all’art 27 c. 1, Legge 111/2011 e regime forfettario di all’art. 1, commi da 54 a 89 Legge 190/2014) e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli ISA.

Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%."

Diritto annuale 2003 - 2020

Imprese e Soggetti di nuova iscrizione - Apertura nuove u.l./sedi secondarie: Importi 2020

Importi in misura fissa Importi 2020  
Importi su fatturato Importi 2020

Diritto annuale 2019

Imprese e Soggetti di nuova iscrizione - Apertura nuove u.l./sedi secondarie:Importi 2019

Importi in misura fissa Importi 2019  
Importi su fatturato Importi 2019

Diritto annuale 2018

Imprese e Soggetti di nuova iscrizione - Apertura nuove u.l./sedi secondarie:Importi 2018

Importi in misura fissa Importi 2018  
Importi su fatturato Importi 2018

Diritto annuale 2017

Imprese e Soggetti di nuova iscrizione - Apertura nuove u.l./sedi secondarie:Importi 2017 con maggiorazione

Importi in misura fissa Importi 2017  
Importi su fatturato Importi 2017

Diritto annuale 2016

Imprese e Soggetti di nuova iscrizione - Apertura nuove u.l./sedi secondarie:Importi 2016

Importi in misura fissa Importi 2016  
Importi su fatturato Importi 2016

Diritto annuale 2015

Imprese e Soggetti di nuova iscrizione - Apertura nuove u.l./sedi secondarie:Importi 2015

Importi in misura fissa Importi 2015  
Importi su fatturato Importi 2015

Diritto annuale 2014

Imprese e Soggetti di nuova iscrizione - Apertura nuove u.l./sedi secondarie: Importi 2014

​Importi in misura fissa importi 2014

Importi su fatturato Importi 2014

Diritto annuale 2013

Diritto annuale 2012

Diritto annuale 2011

Diritto annuale 2010

Diritto annuale 2009

Diritto annuale 2008

Diritto annuale 2007

Diritto annuale 2006

Diritto annuale 2005

Diritto annuale 2004

Diritto annuale 2003

Fogli di calcolo

Per aiutarti a calcolare il corretto calcolo dell'importo da versare, con riferimento all'anno di versamento del diritto, puoi utilizzare il  Foglio di calcolo (file xls):   

Anno: 20202019 - 2018 - 2017 - 2016  - 2015 - 2014 

Ciascun foglio di calcolo contiene i seguenti fogli di lavoro:

  • un foglio "CALCOLA IL DOVUTO SU FATTURATO" per le imprese tenute al versamento del diritto variabile che dovranno inserire il fatturato dell'esercizio precedente e, se esistenti, il numero delle unità locali iscritte nella provincia di Torino alla data del 1° gennaio;
  • un foglio "CALCOLA IL DOVUTO IN MISURA FISSA" per le imprese tenute al versamento del diritto in misura fissa che potranno usufruirne per il calcolo totale da versare in presenza di più unità locali iscritte in provincia al 1° gennaio;
  • un foglio "MAGGIORAZIONI" con l’elenco delle Camere di commercio che hanno applicato la maggiorazione.

Dal 2019 la Camera di commercio, per agevolare il calcolo, in prossimità della scadenza invia  una lettera informativa ai soggetti iscritti, quindi tenuti al pagamento, indicando se al 1° gennaio risultano unità locali aperte per le quali occorre versare il tributo. Si consiglia in tal caso di verificare i dati contenuti nel Registro delle Imprese.

RICORDA - La trasmissione avviene esclusivamente tramite PEC - Posta Elettronica Certificata, alla casella dichiarata al Registro delle imprese. Qualora l’impresa non abbia la PEC attiva, non riceverà più alcuna comunicazione cartacea, la quale sarà inviata soltanto ai Soggetti esclusi dall'obbligo di munirsi della PEC.        

 

Approfondimenti 

Imprese che pagano in misura fissa

Se sei:

  • un’impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese
  • un’impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese
  • un soggetto collettivo iscritto solo al REA (fondazioni, associazioni...)
  • una persona fisica iscritta al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
  • una società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” del Registro delle imprese
  • una società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” e “impresa agricola” del Registro delle imprese
  • una società tra avvocati ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001
  • un’impresa con sede principale all’estero che ha aperto unità locali o sedi secondarie in Italia

non devi calcolare il diritto da pagare in quanto l’importo dovuto è fisso e stabilito direttamente dal Ministero.

All’importo fisso dovrai aggiungere il 20% per ciascuna delle eventuali unità locali/sede secondarie iscritte nel Registro delle imprese al 1° gennaio, mentre dovrai escludere quelle chiuse entro il 31 dicembre e la cui domanda di cessazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo alla chiusura.

Inoltre:

  • le imprese italiane non devono pagare il diritto per le sedi aperte all'estero
  • le imprese estere devono calcolare l’importo da versare sommando il diritto dovuto per ciascuna u.l./s.s.
  • l’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno al Registro delle imprese.
Imprese che pagano in base al fatturato

Se sei un soggetto collettivo iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, l’importo da versare per la sede è calcolato sulla base del fatturato conseguito nell’esercizio precedente, sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione.

All’importo calcolato dovrai aggiungere il 20%, fino ad un massimo di 200,00 euro, per ciascuna delle eventuali unità locali/sede secondarie iscritte nel Registro delle imprese al 1° gennaio, mentre dovrai escludere quelle chiuse entro il 31 dicembre la cui domanda di cessazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo alla chiusura.

L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno al Registro delle imprese.

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Ultima modifica
Venerdì, Dicembre 29, 2023 - 11:03

Aggiornato il: Venerdì, Dicembre 29, 2023 - 11:03

A chi rivolgersi

Diritto annuale

Via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino
Orario sportelli: martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.15 
Per agevolare il servizio si consiglia di contattare preventivamente gli sportelli via email o per telefono.

Contact Center: 011 571 6011, dal lunedì al venerdì, 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00
Settore Diritto Annuale: 011 571 6242 /3 /4 /5 /6 /8 /9

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