Trasferimento di quote per atto tra vivi a titolo oneroso - notaio


Le partecipazioni societarie sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e l’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato a cura del notaio presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Riferimenti normativi: artt. 2469, 2470 c.c.

Termine: entro 30 giorni dalla data dell’atto di trasferimento delle partecipazioni.

Soggetti obbligati: notaio.

Soggetti legittimati: nessuno.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codice atto - A18

  • Modello S compilato nel riquadro “INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZIATI”.


Allegati:

  • se l’atto di trasferimento delle partecipazioni è in origine cartaceo: copia informatica o copia scansionata dell’originale cartaceo, in formato .pdf/A, dichiarata conforme e sottoscritta digitalmente dal notaio
  • se l’atto di trasferimento delle partecipazioni è in origine informatico: copia informatica dell’originale informatico, in formato .pdf/A, dichiarata conforme e sottoscritta digitalmente dal notaio.

Importi:

  • € 90,00 per diritti di segreteria
  • € 65,00 per imposta di bollo
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Ultima modifica
Venerdì, Febbraio 19, 2021 - 10:11

Aggiornato il: Venerdì, Febbraio 19, 2021 - 10:11

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