Cessazione sindaci per scadenza termine nelle s.r.l.


I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Riferimenti normativi: artt. 2400, 2477 c.c.

Termine: entro 30 giorni dalla data della cessazione

Soggetti obbligati: amministratori

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati: professionista incaricato

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codice atto A08

  • Modello S2 compilato nel riquadro ORGANI SOCIALI IN CARICA – COLLEGIO SINDACALE se varia il numero dei sindaci in carica
  • Modello intercalare P  per ciascun sindaco cessato1, nominato 
  • Modello Note in cui deve risultare l'indicazione: “Cessazione del collegio sindacale/sindaco unico per scadenza del termine”.

1La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. In assenza di sostituzione, la data di cessazione coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio per il quale l’organo è stato nominato.
 

Allegati:

Nel caso di nomina del collegio sindacale/sindaco unico in sostituzione dell'organo di controllo scaduto:

  • Verbale di assemblea o decisione, quest'ultima corredata del verbale riepilogativo del risultato conseguito, in cui i soci nominano l'organo di controllo.

Nel caso di cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine senza sostituzione:

Per la forma degli atti consultare la pagina Atti probatori

Importi:

€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato2
€ 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa2.

 


 2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

 

Avvertenze:

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo è previsto  nel caso in cui la società si trovi nelle condizioni previste all'art. 2477, comma 2 del c.c.
L'art. 2477, comma 3, del c.c. stabilisce che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo di cui alla lettera c) del secondo comma (superamento di almeno uno dei limiti previsti) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine è disciplinata dalle norme del codice civile anche nel caso in cui all'organo di controllo sia stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

 

 

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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 10:56

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 10:56

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