Diritto annuale: Compensazioni e rimborsi


Testata DA compensazioni e rimborsi

Se hai pagato il diritto annuale ma non eri tenuto, o hai pagato più del dovuto, puoi chiedere la compensazione o il rimborso.

Se hai versato il diritto annuale:

  • a cui non eri tenuto
  • per un importo superiore al dovuto per lo stesso anno

puoi richiedere la compensazione oppure il rimborso. Di seguito le due procedure.

La compensazione

Puoi chiedere di compensare gli importi a credito, con altri importi a debito, sia per lo stesso diritto annuale sia per qualunque altro tributo, ma non puoi utilizzare l’importo per pagare cartelle ricevute per violazioni del diritto annuale.

Come procedere

Presentare l'istanza di autorizzazione alla compensazione  allegando i documenti indicati in fondo all'istanza stessa, inviando

  1. una mail a diritto.annuale@to.legalmail.camcom.it, oppure
  2. un fax al numero 011 5716516, o ancora
  3. una lettera all’indirizzo: Camera di commercio  Via Carlo Alberto 16 10123 TORINO

Il Settore, verificata l’esistenza del credito, ne autorizza la compensazione indicandone le modalità.

E' esclusa la compensazione per le somme  versate con i codici:

  • 3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
  • 3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

Si ricorda che non è possibile utilizzare il codice tributo RUOL per il pagamento del diritto annuale.

ATTENZIONE: se hai versato errando il codice ENTE,  puoi inviare una mail all'indirizzo diritto.annuale@to.legalmail.camcom.it:, il Settore provvederà a rimborsare d'ufficio alla Camera di commercio competente.

Il rimborso

Se non puoi utilizzare il credito in compensazione, ne potrai chiedere il rimborso entro 24 mesi dal versamento. La procedura del rimborso è più complessa e richiede tempi più lunghi rispetto alla compensazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 e s.m., anche la Camera di commercio prima di rimborsare importi superiori a euro 5.000,00 deve verificare eventuali inadempienze tributarie presso l'Agente della riscossione.

Come procedere

Puoi presentare l'istanza di rimborso  collegandoti alla piattaforma ServiziOnline, selezionando il servizio Diritto Annuale e - previa autenticazione con SPID/CIE/CNS - scegliere dal menu a tendina:

- Rimborso diritto annuale

NOTA BENE: è necessario allegare copia del/i modello/i F24 quietanzato e non il modello scaricato dal cassetto fiscale in quanto quest’ultimo rappresenta un servizio telematico approntato dall’Agenzia delle Entrate per consentire, ai singoli contribuenti, la consultazione delle proprie informazioni fiscali dando seguito ad un principio di trasparenza sancito dallo “Statuto del contribuente”, ma che non può assumere valenza probatoria nei confronti delle altre Pubbliche Amministrazioni.

Il credito verrà rimborsato come segue:

  • Impresa individuale
  1. al titolare
  2. in caso di decesso, ai legittimati: coniuge, figli legittimi, figli naturali, ascendenti legittimi (a tal fine è necessario che venga presentata un’autocertificazione dell’erede).

 

  • Società di persone
  1. alla società stessa, se iscritta
  2. in caso di società cancellata, ad un socio amministratore purché la domanda sia integrata da autorizzazioni al rimborso da parte degli altri soci (dichiarazione firmata e completata di documento di riconoscimento)
  3. al  socio amministratore in caso di pagamento di un atto notificatogli personalmente.

 

  • Società di capitali
  1. alla società stessa, se iscritta
  2. in caso di società cancellata, al socio al quale da piano di riparto risulta attribuito il credito, diversamente non si può più procedere con il rimborso a meno che non venga riaperta la liquidazione
  3. al liquidatore, in caso di pagamento di un atto notificatogli personalmente.    

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Ultima modifica
Lunedì, Novembre 17, 2025 - 12:34

Aggiornato il: Lunedì, Novembre 17, 2025 - 12:34

A chi rivolgersi

Diritto annuale

Via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino
Orario sportelli: martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.15 
Per agevolare il servizio si consiglia di contattare preventivamente il settore.

Settore Diritto annuale: 011 571 6011, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00
 

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