Cessazione degli amministratori


Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità dichiarativa
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese

 

Termini di presentazione della domanda - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: nessuno
     
  • Sanzione: nessuna

 

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Non previsti

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

In assenza di una specifica disposizione normativa che individua il soggetto obbligato a presentare la domanda, si fa riferimento al principio generale previsto dall’art. 2189 c.c., secondo il quale “Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato”. Si ritengono interessati, quindi legittimati in via primaria, tutti gli amministratori, compreso l’amministratore cessato1, e tutti i sindaci effettivi.
 

  • Amministratore2
  • Sindaco effettivo, in caso di società dotate di organo di controllo3
  • Professionista incaricato: commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)).

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione


1Qualora la domanda sia presentata dall'amministratore cessato, occorre sempre allegare copia semplice della documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta cessazione. In genere questo avviene in caso di cessazione per dimissioni.
2La firma di un amministratore è comunque richiesta nel caso in cui, per l’amministratore cessato, venga presentata contestuale denuncia di cessazione da cariche REA.
3In presenza di sindaco unico/collegio sindacale (la domanda non deve essere necessariamente presentata da un membro dell'organo di controllo).

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 deve risultare compilato con il codice atto:
    • A07per la cessazione1 degli amministratori
       
  • Un modello intercalare P per ciascun amministratore cessato
     
  • Un modello intercalare P (eventuale) per la persona fisica, legale rappresentante della persona giuridica  "amministratore" cessato
     
  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:

     

    • la dichiarazione d’incarico (eventuale) resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore o il sindaco effettivo della società, privi del dispositivo di firma digitale, conferiscano allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda

Esempio di domanda di iscrizione della cessazione di un consigliere a seguito di decesso:

Percorso di compilazione con Comunica Starweb
Distinta R.I.risultante dalla compilazione della modulistica


1Le cause di cessazione possono essere: decesso, revoca, decadenza e dimissioni.

Allegati della domanda

Qualora la domanda sia presentata dall'amministratore cessato, occorre sempre allegare copia semplice della documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta cessazione (in genere questo avviene in caso di cessazione per dimissioni).
 

  • Copia informatica1 semplice2 della documentazione3 comprovante  la comunicazione della cessazione dalla carica che l’amministratore ha inviato alla società

Oppure

  • Copia informatica4 semplice5 del verbale di assemblea dei soci comprovante la cessazione dell’amministratore

Oppure

  • Copia informatica6 semplice5 delle pagine del libro delle decisioni dei soci nelle quali è stato trascritto il verbale di assemblea dei soci comprovante la cessazione dell’amministratore

 


1Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo.
2Trattandosi di un documento non soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo stesso sia allegato in formato pdf/A-1 e che sia sottoscritto digitalmente dal soggetto che ha presentato la domanda.
3Per documentazione si intende, per esempio, la lettera di dimissioni inviata alla società con la prova dell'avvenuta ricezione da parte della stessa.
4Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo (verbale) riportante le firme autografe del presidente e, se nominato, del segretario. Oppure copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) degli atti cartacei (decisioni dei soci) riportanti ciascuno la data e la firma autografa del socio che ha espresso il suo consenso.
5Trattandosi di atto/i non soggetto/i ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo/gli stesso/i sia/no allegato/i in formato pdf/A-1 e che sia/no sottoscritto/i digitalmente dal presidente e, se nominato, segretario, dal socio, né da altro soggetto che presenta la domanda.
6Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) delle pagine del libro delle decisioni dei soci nelle quali è/sono stato/e trascritto/e il verbale di assemblea dei soci/le decisioni dei soci assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto.

Registrazione dell'atto

Non prevista

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,001

  • Imposta di bollo: euro 65,002 per imposta di bollo se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000

 


1Esente se start-up innovativa o incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

2Esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Avvertenze

Approfondimento

Gli amministratori delle società a responsabilità limitata possono perdere nel corso del loro mandato i poteri loro delegati per:

  • scadenza del termine eventualmente fissato dal consiglio di amministrazione nella delibera/decisione di delega
  • dimissioni dell’amministratore delegato dalla sola delega dei poteri
  • cessazione dalla carica di amministratore (per dimissioni, scadenza della carica, revoca dell’amministratore)
  • revoca totale della delega da parte del consiglio di amministrazione

La legge non prevede alcuna disciplina di questi casi, per tale ragione si rende opportuno che gli stessi siano puntualmente regolamentati dall’atto costitutivo della società.

In mancanza di disposizioni normative in proposito, parte della dottrina ritiene applicabili, per analogia, le disposizioni dettate al riguardo per le società per azioni.

Alcune cause di cessazione operano immediatamente e di diritto, altre sono conseguenza di una manifestazione di volontà e non sono sempre immediatamente efficaci.

L’efficacia del decesso è evidentemente immediata, l’efficacia della cessazione per scadenza del termine di durata della carica, posta la mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, in via generale, si potrebbe ritenere anch’essa immediata, ma potrebbe anche essere differita e condizionata alla sostituzione dell’amministratore laddove l’atto costitutivo prevedesse la prorogatio degli amministratori cessati.

Gli amministratori cessano per decadenza in caso di perdita dei requisiti necessari a ricoprire la carica previsti dall’atto costitutivo.

Con riguardo al momento in cui diviene efficace la decadenza, si evidenzia che rispetto ad alcune delle situazioni che la determinano non è sempre così immediato cogliere il momento in cui le stesse si sono verificate, rendendo problematico definire il momento di operatività della decadenza stessa.

Secondo l’opinione prevalente, la decadenza ha effetto immediato se connessa a cause oggettive che non richiedono alcun accertamento, nel caso invece, di cause che richiedono un’ulteriore fase di accertamento, la decadenza non avrebbe effetto immediato, ma solo una volta appurata la sua effettiva esistenza eventualmente confermata da una decisione dei soci.

Per questa ragione la dottrina distingue le cause di decadenza in:

  • cause immediatamente accertabili
  • cause che necessitano di essere accertate dagli organo sociali

La giurisprudenza, invece, considera sempre automatica l’operatività della decadenza.
Con le dimissioni (o rinuncia) il singolo amministratore esercita una facoltà riconosciutagli e che può esercitare in qualsiasi momento, quella di sciogliere unilateralmente il suo rapporto con la società.

Le dimissioni hanno, infatti, natura di dichiarazione unilaterale e come tale non richiedono, al fine di produrre i propri effetti, l’accettazione da parte della società.

Pur non essendo prescritte particolari formalità, è prassi diffusa e si ritiene in genere necessario che l’amministratore rediga una lettera di dimissioni da inviare all’organo amministrativo presso la società, evidenziando i motivi di tale decisione.

Un punto controverso e non chiarito, neanche dalla riforma, riguarda il momento di efficacia delle dimissioni.

Ci si chiede se abbiano efficacia immediata, e cioè, in quanto atto unilaterale recettizio, dal momento in cui le stesse pervengono a conoscenza della società (per il tramite degli amministratori), oppure, condizionata alla possibilità di ricostituire l’organo amministrativo (regime della “prorogatio”). Si sottolinea al riguardo, tuttavia, che il negare efficacia immediata alla rinuncia impedirebbe all’amministratore di dimettersi e di sottrarsi da subito alle responsabilità connesse al ruolo. Posto il silenzio della norma, molto dipende da come la società decide di esercitare la sua autonomia statutaria e quindi di disciplinare l’efficacia delle dimissioni dei suoi amministratori.

La cessazione per revoca è infine sempre conseguenza di una decisione dei soci. In mancanza di una specifica disciplina, gli amministratori di società a responsabilità limitata sono sempre revocabili anche in assenza di una giusta causa. Se l’atto costitutivo non dispone nulla, in linea generale, si ritiene che la cessazione abbia effetto dalla data dell’atto di revoca.

La pubblicità legale nel Registro delle imprese

La pubblicità legale della cessazione degli amministratori di società a responsabilità limitata non è prevista né disciplinata dalle norme del codice civile, conseguentemente non è neanche previsto un termine, né è individuato espressamente dalla legge il soggetto che deve presentare la relativa domanda di iscrizione.

E’ evidente però che l’iscrizione della cessazione degli amministratori si rende necessaria al fine di garantire una pubblicità organica, completa e sempre attuale nel Registro delle imprese. Infatti, anche se non espressamente prevista dalla legge, essa costituisce sicuramente una vicenda modificativa di rilievo in quanto relativa a soggetti già iscritti nel Registro delle imprese per espressa previsione di legge, la cui mancata iscrizione determinerebbe certamente un mancato allineamento delle risultanze del registro stesso alla situazione di fatto o giuridica relativa all’impresa interessata.

Per tale ragione, gli effetti della pubblicità legale della cessazione nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): la cessazione, se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della cessazione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.              

Si evidenzia inoltre che: 

  • l’iscrizione della cessazione deve essere richiesta da uno degli amministratori in carica, ma in quanto soggetto interessato, può essere richiesta direttamente anche dall’amministratore cessato, sempre comprovando la veridicità della cessazione stessa.
  • in genere la domanda di iscrizione della cessazione viene presentata dallo stesso amministratore cessato quando la cessazione sia conseguenza delle sue dimissioni.   
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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:22

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:22

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