Consumatori, contratti e contenzioso: domande e casi pratici


Consumatori, contratti e contenzioso: domande e casi pratici

Hai concluso un contratto online, ma ci hai ripensato? Hai ricevuto un decreto ingiuntivo e non sai cosa fare? Vuoi sapere se l’albergatore è responsabile per i beni personali che hai lasciato in camera?

Più frequentemente di quanto si pensi capita di concludere contratti o, in generale, di compiere azioni e comportamenti che possono determinare delle conseguenze sul piano giuridico. Non sempre, però, in questi casi sappiamo quali sono i nostri diritti, come agire per tutelarli o come comportarci se riceviamo un atto giudiziario. Per cercare di dare una risposta concreta agli interrogativi più comuni, si riportano di seguito alcune domande ricorrenti e casi pratici, raggruppati per argomento.

Tutela del consumatore e contratti

In questa sezione sono state raccolte alcune domande ricorrenti e casi pratici per sapere, ad esempio, come evitare le chiamate indesiderate, quali rimedi si possono utilizzare se i prodotti acquistati presentano dei difetti, come verificare se la linea internet può essere più veloce, se il gestore del parcheggio risponde dei danni cagionati ai veicoli parcheggiati o come comportarsi quando si stipula un contratto di locazione.

Garanzie post vendita

Ho fatto ordinare un cellulare dal mio negoziante di fiducia, ma mi è arrivato con lo schermo danneggiato e imballato non adeguatamente. Cosa posso fare? 
In base all’art. 135 bis del codice del consumo, il consumatore ha il diritto di scegliere tra la riparazione del prodotto difettoso o la sua sostituzione, senza alcuna spesa, salvo che per il venditore sia concretamente impossibile o eccessivamente oneroso ricorrere a uno dei due rimedi. In questo caso, quindi, si potrà legittimamente rifiutare la riparazione e pretendere la sostituzione del bene, senza che sia necessario giustificare la scelta, e anche se l’assistenza clienti dovesse dire che non è più possibile sostituire il prodotto. A questo proposito va ricordato che, in base alle norme del codice del consumo, il soggetto che deve prestare la garanzia, consentendo la riparazione o la sostituzione del prodotto in caso di difetti, è il venditore. Il consumatore per far valere correttamente la garanzia legale dovrà quindi rivolgersi sempre al venditore (e non direttamente al produttore) che valuterà se inviare il prodotto ad un centro assistenza di sua fiducia o a quello indicatogli dal produttore, assumendosi la responsabilità della scelta.

Il computer che ho comprato online non funziona bene ed è passato un mese dalla consegna, posso ancora restituirlo e chiedere indietro l’intero importo che ho pagato? 
Essendo trascorso il termine previsto per il diritto di ripensamento, non si può più pretendere il rimborso dell’intero importo pagato, neppure a fronte della restituzione del computer al venditore, a meno che il venditore non sia d’accordo, nel qual caso il contratto verrebbe risolto per mutuo consenso di entrambe le parti. 
Quando il computer presenta un difetto di conformità (ad esempio, lo schermo rimane bloccato per troppo tempo sulla stessa immagine e non si riesce a digitare il codice di accesso) è comunque possibile far valere la garanzia legale del bene, chiedendone la sostituzione o la riparazione. Va infatti ricordato che l’art. 135 bis del codice del consumo consente al compratore-consumatore di pretendere la riduzione del prezzo pagato o la risoluzione, cioè lo scioglimento, del contratto, con conseguente restituzione del prezzo pagato, solo nel caso in cui tanto la riparazione quanto la restituzione non siano state effettuate entro un congruo termine o siano state effettuate in maniera tale da arrecare un ulteriore danno al compratore.

A quattro mesi dall’acquisto di un maglione, mi sono accorto di un difetto che si è rivelato non riparabile. Posso ancora chiedere al venditore la sostituzione del prodotto o la restituzione del prezzo pagato? 
Per gli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2022 (prima di una recente modifica del codice del codice del consumo), il vizio deve essere denunciato al venditore entro due mesi dalla scoperta; in mancanza di denuncia entro tale termine, si decade dal diritto di chiedere la sostituzione del bene o di avvalersi degli altri rimedi previsti per il caso in cui le cose acquistate presentino un difetto di conformità. Dunque non si potrà ottenere nulla dal negozio, a meno che, naturalmente, il titolare non decida di aderire comunque alla richiesta del cliente o che nelle condizioni generali del negozio sia previsto un termine maggiore per la denuncia. Il nuovo articolo 135 del codice del consumo, applicabile agli acquisti effettuati dopo il 1° gennaio 2022, non prevede più il termine di decadenza di due mesi. Tuttavia, si consiglia di denunciare quanto prima il vizio al venditore, in quanto, specie per beni per natura soggetti a usura, il venditore potrebbe negare che si tratti di un difetto esistente al momento della consegna. In ogni caso, la possibilità di agire in giudizio per far valere i difetti viene meno decorsi 26 mesi dalla consegna del bene.

Ho acquistato una camicia e, nonostante il negoziante mi avesse avvertito di un difetto del colore e mi avesse invitato a controllare, per la fretta non l’ho fatto e ho risposto che sarebbe andata bene in ogni caso. Quando l’ho indossata per la prima volta, ho notato una macchia, che non è stato possibile in alcun modo eliminare. Ho diritto a qualche rimedio? 
In casi simili non si ha diritto ad alcun rimedio perché in base al codice del consumo (art. 130, c. 4) il difetto di conformità del bene acquistato avrebbe potuto essere conosciuto al momento dell’acquisto; di conseguenza, il difetto non si considera un vizio e quindi non legittima il consumatore a chiedere la riparazione o la sostituzione del bene, né la restituzione del prezzo pagato.

Ho comprato una borsa “double face” e, nel tentativo di rimuovere (tagliandola) l’etichetta posta su uno dei due lati, l’ho scucita, rendendola inutilizzabile. Posso restituirla al negozio e chiedere la sostituzione con un altro prodotto? 
In questo caso la borsa non può essere restituita né sostituita, in quanto lin base al codice del consumo, in caso di bene difettoso, il consumatore può pretendere, tra gli altri rimedi, la sostituzione a meno che i vizi siano causati da normale usura, da danni accidentalmente o dolosamente provocati al prodotto dal compratore oppure da un uso anomalo o improprio del prodotto medesimo. Di conseguenza, l’aver messo a repentaglio l’integrità del bene in modo poco accorto, rimuovendo l’etichetta autonomamente ed in maniera impropria, invece di rivolgersi immediatamente al venditore, esclude il diritto di richiedere la riparazione o la sostituzione del bene.

Mi sono abbonato ad una pay TV e nel prezzo dell’abbonamento era compresa la fornitura e l’installazione di uno specifico dispositivo. Qualche giorno dopo ho scoperto, avvalendomi della consulenza di un tecnico di mia fiducia, che alcune funzionalità particolari del dispositivo non erano utilizzabili perché l’installazione non era stata effettuata a regola d’arte. Posso pretendere che il venditore mi mandi un altro installatore a sue spese? 
Sì. La garanzia della conformità dei beni acquistati rispetto all’uso cui sono destinati - che il venditore deve sempre prestare in base al codice del consumo (art. 131) - copre anche l’installazione di detti beni, naturalmente ove questo servizio sia offerto dal venditore (o comunque si assuma l’obbligo di fornirlo sotto la sua responsabilità), e ricompreso nel contratto. Anche un’installazione non praticata a regola d’arte legittima, quindi, il compratore a pretendere una nuova installazione con spese integralmente a carico del venditore.

Per inserire la sim nel cellulare appena acquistato ho seguito le istruzioni, utilizzando una qualsiasi punta metallica. Purtroppo questa operazione ha causato un danno al vetro dello schermo e il rivenditore sostiene che non posso avvalermi della garanzia, perché avrei dovuto utilizzare l’apposita graffetta (peraltro non fornita né menzionata nelle istruzioni). Quanto afferma il venditore è corretto? 
Quanto afferma il venditore sarebbe corretto se il cellulare fosse stato danneggiato per non aver seguito correttamente le istruzioni o per averne comunque fatto un uso anomalo. In questo caso, invece, il danno al prodotto è dipeso da un difetto del libretto di istruzioni fornito dal venditore e dalla mancata fornitura dell’idonea strumentazione. Si applica quindi la garanzia legale , in conformità, peraltro con quanto previsto dall’art. 131 del codice del consumo. Di conseguenza, il consumatore potrà richiedere al venditore la riparazione o la sostituzione del prodotto acquistato.

Internet e telefonia

Da qualche tempo la connessione internet a casa è troppo lenta. Cosa posso fare? 
Innanzitutto è possibile effettuare gratuitamente la misurazione della qualità della connessione sul sito  www.misurainternet.it il programma creato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per misurare la qualità della connessione internet (Ne.me.sys). Se dalla verifica risulta che la qualità non è quella pattuita nel contratto (il contratto deve sempre indicare la velocità di connessione promessa), si potrà utilizzare il report rilasciato dal programma per chiedere all’operatore il ripristino di tale livello di qualità o per recedere dal contratto senza alcun costo.

È possibile cambiare operatore di telefonia mobile in tempi brevi e senza rischiare di rimanere per diversi giorni senza poter usufruire del telefono? 
L’utente ha diritto a pretendere che il passaggio al nuovo operatore venga ultimato entro un giorno lavorativo. In caso contrario, come stabilito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 147/11/CIR, si potrà ottenere dal nuovo operatore, telefonando al relativo call center o inviando una mail, un indennizzo pari a 2,50 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 50,00 euro.

Ho attivato involontariamente un servizio aggiuntivo sul mio cellulare, posso disdirlo? Posso ottenere il rimborso del credito che mi è stato scalato? 
Per disdire l’abbonamento al servizio aggiuntivo è sufficiente contattare il proprio gestore telefonico, il quale sarà obbligato a provvedere immediatamente e quindi ad interrompere gli addebiti sin dal momento della richiesta (come stabilito dall’Autorità Garante con la delibera 418/07/CONS). 
In generale, è anche possibile cautelarsi, almeno in parte, richiedendo all’operatore il blocco di tutti i messaggi in entrata che contengano proposte di attivazione di servizi a pagamento (con l’inconveniente però che questo sistema potrebbe bloccare anche eventuali messaggi utili, ad esempio quelli inviati dalla banca). 
Nel caso in cui il servizio sia stato attivato dall’operatore fraudolentemente, vale a dire senza che l’utente ne fosse consapevole, è possibile ottenere la restituzione di quanto già pagato. A questo fine si può innanzitutto inviare un reclamo all’operatore telefonico con intimazione a restituire il denaro entro un certo termine. Nel caso in cui questo non avvenga, si deve, in prima battuta, avviare la procedura conciliativa online predisposta dal Comitato Regionale per le Telecomunicazioni (CORECOM), tramite la piattaforma Conciliaweb (per gli utenti residenti in Piemonte è possibile rivolgersi al CORECOM Piemonte). 
In caso di fallimento del tentativo di conciliazione (che per le controversie telefoniche è obbligatorio e gratuito), si può ricorrere all’Autorità giudiziaria.

Ho attivato un contratto per il telefono cellulare con un nuovo operatore. Nel contratto è previsto che non è possibile recedere se non dopo un anno. Posso comunque recedere anticipatamente? 
Il recesso anticipato è possibile, perché si tratta di un contratto di durata a tempo indeterminato; tuttavia, poiché nel contratto è previsto un termine minimo di vigenza dello stesso, per effettuare il recesso occorre sostenere dei costi, solitamente superiori ai normali costi di disattivazione. Tuttavia questi costi devono essere indicati dall’operatore in maniera tale che l’utente possa conoscerli dalla semplice lettura del contratto. Ogni ulteriore costo non sarà dovuto.

Ho sottoscritto un nuovo contratto per il cellulare. Dopo qualche tempo scopro un'offerta più vantaggiosa di un altro operatore. Posso recedere dal contratto? Devo sostenere dei costi per questo? 
Dal contratto si può recedere in qualsiasi momento (in quanto si tratta di un contratto di durata a tempo indeterminato), sostenendo soltanto i normali costi di disattivazione, che corrispondono alle spese sostenute dall’operatore per l’attivazione del servizio. 
In ogni caso, per verificare la congruità degli importi addebitati in sede di recesso è possibile consultare il sito web dell’operatore, oppure visitare l’apposita pagina web dell’AGCOM
Qualora gli importi addebitati si rivelino difformi rispetto a quanto riportato sui predetti siti, si potrà effettuare una segnalazione all’AGCOM, compilando l’apposito modulo telematico disponibile sul sito www.agcom.it nella sezione “Denunce all’Autorità” nell’area dedicata ai consumatori. In questi casi è anche possibile promuovere un tentativo di conciliazione dinanzi ai CORECOM secondo le indicazioni reperibili sul medesimo sito. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione (e solo in quel caso, essendo il tentativo di conciliazione obbligatorio), si potrà richiedere la definizione della controversia al CORECOM o all’AGCOM, ferma restando la possibilità di ricorrere al giudice ordinario.

Il mio operatore telefonico mi ha comunicato un aumento del costo mensile dell’abbonamento che ho scelto. È corretto? Come posso tutelarmi? 
Come stabilito dall’art. 98-septiesdecies, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, all’operatore telefonico è consentito modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici e giuridico, sia dal punto di vista delle condizioni economiche) purché, almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica informi l’utente della modifica stessa e della possibilità di esercitare il diritto di recesso (con indicazione dei relativi modi e tempi). 
Di fronte a tale comunicazione, l’utente può valutare se reputa convenienti le nuove condizioni o no. In quest’ultimo caso avrà diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione, purché comunichi tale volontà all’operatore entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. Con l’esercizio del diritto di recesso vengono meno anche eventuali obblighi di pagamento di canoni previsti per modem o decoder forniti dall’operatore. Resta invece fermo l’obbligo di pagare l’eventuale tablet o telefono acquistato insieme all’abbonamento scelto, decidendo se mantenere la rateizzazione o pagare in un’unica soluzione.

Chiamate indesiderate

Mi è stato detto che l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni consente di non ricevere più telefonate da nessun operatore. È vero? Se così non fosse, cosa posso fare per bloccarle? 
L’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni  serve soltanto a impedire che gli operatori chiamino i numeri contenuti negli elenchi telefonici pubblici. Non impedisce, invece, di ricevere le chiamate provenienti da operatori che abbiano reperito il numero telefonico in altri modi. Se, per esempio, sono stati forniti i dati personali per ottenere la carta fedeltà di una determinata catena di negozi o di supermercati e in quella sede, più o meno consapevolmente, è stato prestato il consenso all’utilizzo del proprio numero di telefono anche da parte di terzi per finalità di marketing, tali soggetti potranno legittimamente effettuare le chiamate a scopo commerciale, anche senza consultare il registro. 
L’interessato, però, ha comunque diritto di: 
a) pretendere che l’operatore (cioè chi ha telefonato) comunichi da quale lista ha reperito il numero telefonico; 
b) richiedere al titolare della lista la cancellazione del proprio numero telefonico dalla stessa (l’operatore ha l’obbligo di provvedere entro 15 giorni); 
c) revocare il consenso prestato inviando direttamente al titolare del trattamento dei dati personali (nell’esempio di cui sopra il supermercato o il negozio) apposito modulo debitamente compilato (anche in questo caso, il titolare ha l’obbligo di cancellare il numero dalla lista su cui figura).

Sul telefono fisso ricevo spesso telefonate da parte di compagnie telefoniche che propongono offerte e promozioni. È possibile bloccarle? 
In base alla normativa in tema di telemarketing, entrata in vigore nel 2011, gli utenti di telefonia fissa il cui numero compaia negli elenchi telefonici pubblici acquistano il diritto a non ricevere più telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato iscrivendosi (gratuitamente) al Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Chiamando il numero verde 800.265.265 si verifica che l’iscrizione sia andata a buon fine. Se, ciononostante, trascorsi 15 giorni dall’avvenuta iscrizione, si continuano a ricevere telefonate, è possibile innanzitutto rivolgersi, all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ha il potere di irrogare sanzioni a carico dell’operatore che continua ad effettuare le telefonate. Si può inoltre valutare di rivolgersi all’autorità giudiziaria per domandare il risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione della propria privacy

Danneggiamento o smarrimento dei beni lasciati in custodia

L’orologio che avevo lasciato nell’armadietto della palestra è stato rubato. La palestra è responsabile del furto? 
La palestra è responsabile del furto e, quindi, obbligata a risarcire il danno. Potrà liberarsi solo provando di aver adottato misure di sicurezza quantomeno ragionevoli e che il furto sia stato compiuto con modalità violente o comunque tali da non essere prevedibili ed evitabili.

La porta della mia stanza d’albergo è stata forzata e sono stati rubati i miei gioielli. L’albergatore risponde del furto? 
L'albergatore risponde, purché il furto sia stato denunciato tempestivamente. Infatti, l’albergatore risponde, in generale, del danneggiamento, della distruzione o del furto di tutte le cose portate in albergo ed è, di norma, tenuto a risarcire il danno per un importo massimo pari a 100 volte il prezzo giornaliero della stanza. 
Risponde, invece, per l’intero valore: 
se si è espressamente impegnato a custodire gli oggetti; 
se si è ingiustificatamente rifiutato di assumere la custodia di denaro o oggetti di valore; 
se si dimostra che il furto è avvenuto per una specifica colpa sua, dei suoi familiari o dei suoi dipendenti.

La tintoria ha smarrito il vestito che ho consegnato per il lavaggio. Posso chiedere il risarcimento del danno? 
Sì.  La tintoria ha infatti l’obbligo di custodire quanto ha ricevuto e restituirlo così come è stato consegnato. Deve inoltre, in ogni caso, avvisare immediatamente il proprietario dell’eventuale perdita della cosa, qualunque ne sia la causa.

Ho parcheggiato in un parcheggio automatico “non custodito”. Posso chiedere il risarcimento se la mia auto viene danneggiata? 
Se la scritta era ben visibile, ad esempio su un cartello posto all’ingresso del parcheggio, non potrà essere richiesto alcun risarcimento, perché, scegliendo di parcheggiare ugualmente la macchina, è stata accettata l’esclusione dell’obbligo di custodia dal contratto di parcheggio.

Ho parcheggiato la mia auto in un parcheggio automatico ed è stata danneggiata. Posso chiedere il risarcimento? 
Il risarcimento può essere richiesto, perché, in generale, il gestore del parcheggio è responsabile della custodia, anche se, ad esempio, dichiara di non esserlo, scrivendolo sullo scontrino/ricevuta rilasciato all’ingresso. La responsabilità può essere esclusa ma solo avvertendone chiaramente gli utenti prima che questi entrino nel parcheggio e non una volta che siano già entrati.

Ho lasciato l’auto nel parcheggio del ristorante, consegnando le chiavi al gestore, e quando sono tornato non l’ho più trovata. Il gestore è responsabile? 
Nel momento in cui il gestore ha preso in consegna le chiavi del veicolo, e, conseguentemente, il controllo dello stesso, ha assunto l’obbligo di custodirlo e restituirlo, per cui è responsabile dell’accaduto.

Locazione

Qual è la distinzione tra locazione ed affitto? 
Nel linguaggio comune locazione ed affitto sono spesso impiegati come sinonimi. Il nostro codice civile tuttavia definisce locazione il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo (art. 1571 cod. civ.), mentre l’affitto è il contratto di locazione avente ad oggetto il godimento di una cosa produttiva (art. 1615 cod.civ.). 
Questo significa che, ad esempio, se Mario concede a Sara di utilizzare un garage di sua proprietà dietro pagamento di un canone mensile il contratto è una locazione. Se, invece, Mario concede a Sara di coltivare un terreno agricolo di sua proprietà e di trattenerne i frutti, dietro pagamento di un canone annuale, il contratto è un affitto.

Qual è la distinzione tra locazione ad uso abitativo e locazione “commerciale”? 
La locazione ad uso abitativo riguarda immobili adibiti a civile abitazione. Al contrario la locazione c.d. commerciale, definita dalla legge 392/1978 “ad uso diverso da quello di abitazione”, ha ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, professionali e simili. 
Se, ad esempio, Mario concede a Sara di utilizzare un alloggio di sua proprietà affinché essa vi si trasferisca a vivere con la propria famiglia il contratto è una locazione ad uso abitativo. Se, invece, Mario concede a Sara di utilizzare un locale di sua proprietà adibendolo ad ufficio affinché essa vi svolga la sua attività di avvocato il contratto è una locazione “commerciale”.

Cosa posso fare se l’inquilino non paga il canone di locazione? 
Se l’inquilino non paga il canone di locazione, egli è inadempiente rispetto ai suoi obblighi contrattuali. Per questo motivo, posso decidere se proseguire la locazione, chiedendo al giudice la condanna dell’inquilino al pagamento dei canoni non pagati, oppure risolvere il contratto, ossia scioglierlo ed ottenere la liberazione dell’immobile (in questo caso posso comunque chiedere al giudice anche la condanna dell’inquilino al pagamento dei canoni non corrisposti). 
Quando il contratto di locazione è ad uso abitativo, la risoluzione può essere chiesta se l’inquilino è in ritardo di almeno 20 giorni con il pagamento del canone oppure se non ha pagato le spese condominiali per un importo pari ad almeno due mensilità di canone. Se, invece, il contratto è una locazione “commerciale” il giudice stabilisce discrezionalmente se il contratto può o meno essere risolto, in base alla gravità dell’inadempimento. 
Ad esempio, se Sara deve pagare a Mario il canone di locazione il giorno 5 di ogni mese per una locazione ad uso abitativo e al 26 del mese Sara non ha ancora pagato il canone, Mario può chiedere la risoluzione del contratto. Se, invece si tratta di locazione “commerciale” il giudice potrebbe ritenere che il mancato pagamento di una sola mensilità di canone da parte di Sara non rappresenti un grave inadempimento e quindi respingere la richiesta di risolvere il contratto.

Cosa posso fare se l’inquilino non rilascia l’immobile al termine di scadenza del contratto? 
Se l’inquilino non rilascia l’immobile al termine della scadenza del contratto posso intimargli lo sfratto per finita locazione.

Prima di rivolgermi al giudice per richiedere la convalida dello sfratto per finita locazione devo intimare all’inquilino la disdetta del contratto? 
Per intimare lo sfratto è necessario che la locazione sia effettivamente terminata. Il contratto di locazione di immobili, infatti, si rinnova tacitamente se una delle parti non dà tempestivamente disdetta, quindi, limitarsi ad attendere che decorrano gli anni indicati nell’accordo senza prendere alcuna iniziativa non è sufficiente. 
La disdetta va comunicata con raccomandata nei termini previsti dalla legge o dal contratto. Di regola, nei contratti di locazione ad uso abitativo la disdetta va data almeno 6 mesi prima della scadenza. La disdetta dei contratti di locazione “commerciali”, invece, generalmente va data almeno 12 mesi prima della scadenza. 
Vista la complessità della materia, è opportuno rivolgersi ad un consulente qualificato per sapere, nel caso concreto, entro quale termine va comunicata la disdetta e se è possibile darla alla prima scadenza (in molti casi ciò è consentito solo in specifiche ipotesi). 
È inoltre opportuno considerare che nella locazione “commerciale”, se il locatore dà disdetta, la legge in molti casi sancisce il diritto dell’inquilino al pagamento di una indennità pari a 18 - 21 mensilità di canone. 
Ad esempio, se il contratto di locazione concluso tra Mario e Sara scade il 20 dicembre e si tratta di locazione ad uso abitativo, è necessario che la raccomandata con cui Mario comunica a Sara la disdetta del contratto giunga a destinazione entro il 20 giugno (Mario, quindi, deve spedire la raccomandata con congruo anticipo e non il 20 giugno stesso).

Prima di rivolgermi al giudice per richiedere lo sfratto devo esperire il procedimento di mediazione? 
No, nei procedimenti per la convalida di sfratto non è necessario esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. L’esperimento della mediazione diviene obbligatorio nel solo caso in cui, iniziato il giudizio, l’inquilino si opponga allo sfratto ed il giudice, svoltasi la prima udienza, prenda i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

Cosa devo fare per sfrattare l’inquilino? Mi serve un avvocato? 
Per sfrattare l’inquilino è necessario rivolgersi ad un avvocato: al locatore non è consentito di difendersi personalmente. Lo sfratto necessita infatti di essere convalidato da un giudice. Per questo motivo, se Mario intende sfrattare Sara, deve rivolgersi ad un avvocato affinché compia gli atti necessari e partecipi all’udienza di convalida dello sfratto.

L’inquilino moroso può evitare lo sfratto con un pagamento tardivo? 
Nella locazione ad uso abitativo l’inquilino moroso può evitare lo sfratto pagando al locatore, anche in occasione della prima udienza (udienza di convalida), un importo comprensivo dei canoni non pagati, degli interessi legali e delle spese processuali. Se l’inquilino lo chiede, inoltre, di fronte a comprovate condizioni di difficoltà, il giudice può assegnargli il c.d. “termine di grazia”, ossia un termine non superiore a 90 giorni (che può arrivare in determinate circostanze sino a 120) entro il quale è possibile eseguire il pagamento evitando lo sfratto. L’inquilino, tuttavia, può beneficiare delle possibilità appena descritte al massimo per tre volte nel corso di quattro anni. 
Nella locazione “commerciale”, invece, anche se vi è un pagamento tardivo il giudice valuta la gravità dell’inadempimento e può dichiarare risolto il contratto. 
Ad esempio, Sara, che per la prima volta ha omesso di versare alcuni canoni, può evitare lo sfratto intimatole da Mario versando a quest’ultimo i canoni scaduti, gli interessi e le spese processuali all’udienza di convalida.

Se l’inquilino viene sfrattato, quando sarà liberato l’immobile? 
Una volta convalidato lo sfratto, se l’inquilino non rilascia l’immobile nel termine stabilito dal giudice, è necessario avviare un procedimento di esecuzione forzata, che deve essere preceduta dalla notifica dell’atto di precetto, con cui si intima all’inquilino di liberare l’immobile entro il termine di 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, occorre notificare il c.d. “avviso di sloggio” o “preavviso di sfratto”, in cui si indica all’inquilino la data in cui l’ufficiale giudiziario si recherà presso l’abitazione invitandolo a liberare l’immobile. Di fronte alla resistenza dell’inquilino, la legge consente all’ufficiale giudiziario di servirsi dell’ausilio della forza pubblica e di un fabbro per prendere materialmente possesso dell’immobile e consegnarlo al proprietario. 
Ad esempio, se Sara non rilascia l’immobile, Mario dovrà rivolgersi all’ufficiale giudiziario per avviare l’esecuzione forzata. Il rifiuto di Sara di liberare spontaneamente l’immobile, quindi, può comportare un considerevole prolungamento dei tempi necessari alla sua liberazione.

L’inquilino può chiedere al giudice una proroga dell’esecuzione dello sfratto? 
In passato sono stati più volte introdotti dei “blocchi” all’esecuzione di alcune tipologie di sfratti in relazione ad inquilini che versavano in situazioni di disagio in centri ad alta densità abitativa. Altri blocchi sono stati previsti in concomitanza con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (fino al 31 dicembre 2021). Tuttavia, in assenza di specifiche previsioni di legge non è possibile richiedere proroghe.

L’inquilino può opporsi allo sfratto? Deve essere assistito da un avvocato? 
L’inquilino può opporsi allo sfratto e per farlo non necessita di un avvocato: è infatti sufficiente che compaia all’udienza fissata per la convalida e manifesti al giudice, anche oralmente, la propria volontà di opporsi. Ovviamente l’inquilino, se desidera essere assistito da un avvocato, ha il diritto di designarne uno. 
È indispensabile che l’inquilino si presenti a tale udienza (la data in cui si tiene è indicata nella citazione per convalida di sfratto ricevuta dall’inquilino): in sua assenza, infatti, il giudice convalida lo sfratto. 
Se l’inquilino si oppone, il giudice dispone la prosecuzione del processo. Da questo momento in poi l’inquilino necessita di farsi assistere da un avvocato. 
Se, ad esempio, Sara riceve l’intimazione di sfratto per morosità di Mario ma ha già pagato i canoni, potrà opporsi. È però importante che Sara si presenti all’udienza di convalida e, se teme di non saper gestire adeguatamente il processo, potrà rivolgersi, ad un avvocato, che la difenderà e presenzierà all’udienza di convalida.

Se l’inquilino si oppone allo sfratto quali provvedimenti può prendere il giudice? 
In seguito all’opposizione dell’inquilino, il giudice deve disporre la prosecuzione del giudizio per decidere chi ha ragione. Tuttavia, se l’inquilino non porta delle prove scritte a sostegno della propria opposizione, il giudice potrà comunque condannarlo a rilasciare immediatamente l’immobile, riservandosi di valutare in seguito le sue difese. 
Ad esempio, Sara si presenta all’udienza di convalida e dichiara di opporsi allo sfratto per morosità, affermando che i canoni sono stati regolarmente pagati, contrariamente a quanto afferma il locatore, ma non presenta le quietanze (ricevute) che attestano il pagamento. In questo caso il giudice dispone la prosecuzione del giudizio per appurare se i canoni sono stati pagati o meno, ma ordina a Sara di abbandonare immediatamente l’immobile. Sara potrà rientrare nell’immobile solo in seguito, se al termine del processo il giudice riconoscerà fondata la sua opposizione.

Gestione del contenzioso

In questa sezione sono riportate alcune domande ricorrenti per conoscere le principali procedure alternative al giudizio ordinario e saperne di più su notificazione degli atti, esecuzione forzata e decreto ingiuntivo. 

Notificazione degli atti

Cos’è una notificazione e a cosa serve? 
La notificazione è lo strumento con cui un atto viene portato ufficialmente a conoscenza del suo destinatario. Nei casi in cui la legge prevede che un atto, per produrre effetti giuridici, debba essere comunicato ad un soggetto, la notificazione consente di avere certezza del fatto che tale comunicazione sia avvenuta e di sapere con esattezza quando.

Chi può eseguire una notificazione? 
Di norma le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, che consegna l’atto al destinatario o glielo spedisce a mezzo posta (salvo che ciò non sia espressamente vietato dalla legge). In molti casi, tuttavia, la legge consente anche all’avvocato di eseguire le notificazioni, a mezzo posta o utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).

Cosa succede se non leggo l’atto che mi è stato notificato? 
Se la notificazione è eseguita nelle forme previste dalla legge, l’atto si considera conosciuto dal destinatario (c.d. “conoscenza legale”), a prescindere dal fatto che questi lo abbia effettivamente letto o ne sia effettivamente venuto in possesso. Per questo motivo, la mancata lettura dell’atto da parte del destinatario è irrilevante, a meno che non sia dipesa da un vizio della notificazione.

Si può eseguire una notificazione a mezzo posta elettronica certificata? E via e-mail? 
È possibile eseguire una notificazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) se ciò non è espressamente vietato dalla legge. Per eseguire una notificazione a mezzo posta elettronica certificata è necessario che sia chi esegue la notificazione sia chi la riceve dispongano di un indirizzo PEC. 
Le notificazioni non possono essere invece eseguite con una e-mail “ordinaria” senza l’autorizzazione del giudice, che viene concessa solo in casi eccezionali.

Ho ricevuto una lettera da un avvocato: è una notificazione? 
Dipende. Se si tratta di un documento cartaceo, perché abbia valore di notificazione occorre che sia stato spedito con avviso di ricevimento in un’apposita busta (di colore verde) conforme al modello stabilito dalle Poste Italiane per la notifica degli atti giudiziari. Il documento notificato contiene inoltre la cosiddetta “relata di notifica”, cioè l’atto in cui l’avvocato dichiara di aver eseguito una notificazione. 
Se si tratta di una PEC, la legge impone di indicare nell’oggetto del messaggio la frase “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”. La comunicazione trasmessa via PEC deve inoltre contenere, in allegato, la “relata di notifica”.

Chi può ricevere una notificazione per mio conto? 
Può ricevere una notificazione per conto del destinatario un membro della sua famiglia o un addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace. In mancanza di tali persone, inoltre, la legge autorizza a ricevere la notificazione il portiere dello stabile in cui si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario e, se non esiste un portiere, un vicino di casa che accetti di ricevere per suo conto la notificazione.

Cosa succede se rifiuto di ricevere una notificazione? 
Se il destinatario rifiuta di ricevere una notificazione, l’ufficiale giudiziario lo indica nella sua relazione (“relata di notifica”) e la notificazione si ha per eseguita. 
Se invece uno degli altri soggetti abilitati a ricevere la notificazione per conto del destinatario la rifiuta, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto presso la casa comunale e avvisa il destinatario dell’accaduto lasciando un modulo nel luogo di tentata notifica e inviandogli, inoltre, un’apposita lettera raccomandata. 
Se la notificazione viene eseguita a mezzo posta si seguono regole analoghe, ma il deposito dell’atto non avviene presso la casa comunale bensì presso un “punto di deposito” della corrispondenza.

Cosa devo fare se ricevo una comunicazione di deposito di una notificazione presso un ufficio/punto di deposito postale? 
Quando il destinatario riceve – mediante lettera raccomandata – una comunicazione di avvenuto deposito di una notificazione presso un ufficio o un punto di deposito postale, egli dispone di 6 mesi per ritirare l’atto a lui destinato. La notificazione si considera però avvenuta trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, anche se il destinatario non ritira l’atto. Se, invece, il destinatario ritira l’atto prima che siano trascorsi dieci giorni, la notificazione si considera avvenuta nel giorno del ritiro. Chi non ritira celermente l’atto depositato, quindi, rischia di incorrere in conseguenze negative, come l’impossibilità di opporsi ad una sanzione (ad es. per violazione del Codice della strada) o ad un decreto ingiuntivo.

Cosa devo fare se ricevo un avviso di deposito di una notificazione presso la casa comunale? 
Quando il destinatario riceve – mediante lettera raccomandata – una comunicazione di avvenuto deposito di una notificazione presso la casa comunale deve ritirare celermente l’atto depositato. In caso contrario, rischia di incorrere in conseguenze negative come l’impossibilità di opporsi ad una sanzione (ad es. per violazione del Codice della strada) o ad un decreto ingiuntivo. 
La notificazione, infatti, si considera avvenuta trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, a prescindere dal fatto che il destinatario ritiri o meno l’atto presso la casa comunale. 
Ad esempio, Mario riceve una comunicazione di avvenuto deposito il 5 marzo e la comunicazione è stata spedita il 2 marzo. Se Mario decide di non presentarsi presso l’ufficio postale o presso gli uffici comunali per ritirarla, la notificazione si considera comunque eseguita in data 12 marzo (2 marzo + 10 giorni). Se l’atto notificato a Mario è un verbale di accertamento di violazione del Codice della strada (ad esempio, perché Mario ha superato i limiti di velocità), contro il quale è possibile presentare opposizione al giudice di pace entro 30 giorni dalla notificazione, e Mario ritira l’atto il 15 aprile, non potrà più opporsi. In questo caso, infatti, l’ultimo giorno utile per opporsi era l’11 aprile (12 marzo + 30 giorni): Mario non è stato sufficientemente rapido nel ritirare l’atto ed ha perso la possibilità di fare opposizione.

Cos’è una comunicazione di avvenuta notifica? 
La comunicazione di avvenuta notifica è una raccomandata con cui si comunica al destinatario che è stata eseguita una notificazione, consegnando l’atto ad una persona diversa dal destinatario stesso (ad esempio una persona di famiglia, il portiere dello stabile o un vicino di casa). Questa comunicazione serve a far sì che il destinatario possa entrare più facilmente in possesso dell’atto notificato, chiedendolo alla persona che ne è in possesso, se quest’ultima non glielo ha già recapitato spontaneamente. 
In ogni caso la notificazione si considera eseguita nella data in cui l’atto è stato consegnato alla persona abilitata a riceverlo (portiere, vicino di casa ecc.).

Decreto ingiuntivo

Cos’è il decreto ingiuntivo? 
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice ordina ad un soggetto (il debitore) di pagare ad un altro soggetto (il creditore) una somma di danaro oppure di consegnare a quest’ultimo una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata. 
Le cose fungibili sono quelle che possono essere individuate semplicemente indicandone il genere e la misura (es. litri di benzina, quintali di grano…). Le cose mobili sono quelle diverse dal suolo e dagli edifici.

Di cosa ho bisogno per ottenere un decreto ingiuntivo? 
Per ottenere un decreto ingiuntivo occorre che il credito, se ha ad oggetto una somma di danaro, sia liquido, ossia determinato numericamente oppure determinabile con operazioni matematiche (ad esempio la somma dovuta per interessi è liquida, mentre quella dovuta come risarcimento di un danno non è tale). 
Il credito dev’essere inoltre esigibile. In particolare, se era previsto un termine per adempiere, deve essere scaduto. 
L’esistenza del credito, infine, si deve dimostrare con prova scritta (art. 634 codice di procedura civile).

Per richiedere un decreto ingiuntivo è necessaria l’assistenza dell’avvocato? 
Per richiedere un decreto ingiuntivo è necessario rivolgersi al giudice con l’assistenza di un avvocato, a meno che il credito per cui si procede sia inferiore a 1.100,00 euro, nel qual caso è possibile presentare ricorso al giudice di pace sottoscrivendolo personalmente, senza l’assistenza del difensore. 
Quindi, se, ad esempio, Mario ha un credito di 5.000,00 euro nei confronti di Sara che risulta da alcune fatture scadute e non pagate, dovrà rivolgersi ad un avvocato per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di Sara.

Prima di rivolgermi al giudice per richiedere il decreto ingiuntivo devo esperire il procedimento di mediazione? 
No, per ottenere un decreto ingiuntivo non è necessario esperire preventivamente il procedimento di mediazione. 
L’esperimento della mediazione – se la lite rientra nei casi previsti dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. (es. condominio, diritti reali, locazioni, successioni ereditarie, affitto di aziende …) – diventa obbligatorio solo qualora il debitore proponga opposizione al decreto ingiuntivo e solo dopo che il giudice, nel corso della prima udienza del giudizio di opposizione, avrà deciso sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Ho ricevuto un decreto ingiuntivo: devo pagare immediatamente? 
Una volta ricevuto un decreto ingiuntivo, di norma il debitore ha a disposizione 40 giorni per effettuare il pagamento. Il giudice, tuttavia, può ridurre questo termine sino a 10 giorni oppure aumentarlo sino a 60. Il tempo a disposizione per pagare è indicato nel decreto ingiuntivo, che il debitore riceve mediante notificazione. Dunque è indispensabile che il decreto ingiuntivo sia letto con attenzione. 
Se, ad esempio, il 5 gennaio Sara riceve un decreto ingiuntivo in cui il giudice le intima il pagamento di 5.000,00 euro in favore di Mario entro il termine di 40 giorni, Sara avrà tempo sino al 14 febbraio per pagare. 
In determinate ipotesi, tuttavia, il giudice può concedere un decreto ingiuntivo “provvisoriamente esecutivo”. In tal caso il decreto segnala che il pagamento deve avvenire immediatamente. Il creditore, inoltre, in questo caso, solitamente notifica al debitore non solo il ricorso per ingiunzione ed il decreto ingiuntivo, ma anche un atto ulteriore, denominato “atto di precetto”, con il quale avvisa il debitore che, in mancanza del pagamento, si procederà ad esecuzione forzata.

Ho ricevuto un decreto ingiuntivo, cosa posso fare? 
Una volta ricevuto un decreto ingiuntivo, se il debitore ritiene che la somma non sia da lui dovuta – in tutto o in parte – deve proporre opposizione davanti al giudice che ha emanato il decreto. Se il debitore non si oppone o non lo fa tempestivamente, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e l’esistenza del debito non può più essere messa in discussione.

Di quanto tempo dispongo per proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo? 
Il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo entro il termine di 40 giorni dalla sua notificazione. Il giudice tuttavia può ridurre questo termine sino a 10 giorni o aumentarlo sino a 60. 
Il tempo a disposizione per proporre opposizione è indicato nel decreto ingiuntivo che il debitore riceve mediante notificazione, dunque è indispensabile che egli lo legga con attenzione: se il debitore non si oppone o non lo fa tempestivamente, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e l’esistenza del debito non può più essere messa in discussione.

Per proporre opposizione a decreto ingiuntivo mi serve un avvocato? 
Per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è necessario essere assistiti da un avvocato, a meno che il credito per cui si procede sia inferiore a 1.100,00 euro. L’opposizione determina infatti l’inizio di un processo, al termine del quale il giudice deciderà se confermare o revocare il decreto ingiuntivo. 
Ovviamente il debitore ha il diritto di farsi assistere da un avvocato anche se il credito è inferiore a 1.100,00 euro ed è opportuno che nomini un difensore se non è certo di poter gestire adeguatamente un procedimento complesso qual è il giudizio di opposizione. 
Se, ad esempio, Sara riceve da Mario un decreto ingiuntivo per il pagamento di un importo di 5.000,00 euro, ma ritiene di aver pagato tutte le fatture emesse nei suoi confronti da parte di Mario, dovrà rivolgersi (con un congruo anticipo) ad un avvocato affinché proponga opposizione al decreto ingiuntivo nel termine assegnato dal giudice.

Esecuzione forzata

Cos’è l’esecuzione forzata? 
L’esecuzione forzata è il procedimento che permette al creditore di ottenere in maniera coattiva – se necessario, anche con l’ausilio della forza pubblica – la soddisfazione del proprio diritto mediante l’attività di un soggetto pubblico, detto organo esecutivo, che si sostituisce al debitore inadempiente. 
Quando è possibile eseguire esattamente la stessa prestazione che avrebbe dovuto eseguire il debitore, l’esecuzione avviene in forma specifica: è il caso dell’esecuzione per consegna, se si tratta di beni mobili (ad esempio, quando il debitore deve restituire un orologio), e per rilascio, se si tratta di beni immobili (ad esempio, quando il debitore deve liberare un alloggio dal quale è stato sfrattato). 
Se invece la prestazione ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, si ricorre all’espropriazione forzata, tramite la quale i beni del debitore vengono pignorati e venduti al fine di soddisfare il creditore con il ricavato.

Cos’è il titolo esecutivo? 
Per poter avviare l’esecuzione forzata è necessario essere muniti di un documento detto “titolo esecutivo”. Sono titoli esecutivi le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice cui la legge attribuisce tale efficacia (come ad esempio il decreto ingiuntivo). Vi sono inoltre dei titoli esecutivi “stragiudiziali”, ossia che si formano fuori dal processo, tra questi: l’accordo raggiunto in mediazione, la cambiale, l’assegno, l’atto pubblico (notarile) e tutti gli altri atti a cui la legge riconosce tale efficacia.

Quando posso subire l’esecuzione forzata? 
Salvo casi particolari, il creditore può avviare l’esecuzione forzata dopo aver notificato al debitore il titolo esecutivo ed il precetto. Quest’ultimo consiste in un’intimazione del creditore al debitore ad adempiere all’obbligo che risulta dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avviso che, trascorso inutilmente tale termine, inizierà l’esecuzione forzata. 
Ad esempio, se il giudice ha pronunciato una sentenza con cui ha condannato Sara a pagare a Mario una determinata somma di denaro, Mario non potrà iniziare immediatamente l’esecuzione forzata: prima dovrà notificare a Sara la sentenza (titolo esecutivo) e l’atto di precetto. Supponiamo che il 5 marzo Mario notifichi a Sara la sentenza ed il precetto, con cui intima il pagamento entro il termine di 10 giorni. Se Sara non paga il dovuto entro il 15 marzo, Mario potrà avviare l’esecuzione forzata.

Quando inizia l’esecuzione forzata? 
L’inizio dell’esecuzione forzata si distingue a seconda del tipo di esecuzione intentata: 
nell’esecuzione per consegna (di una cosa mobile), il primo atto dell’esecuzione consiste nell’accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo in cui si trova la cosa per ricercarla, 
nell’esecuzione per rilascio (di un immobile) l’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con cui l’ufficiale giudiziario comunica al debitore il giorno e l’ora in cui si procederà alla liberazione dell’immobile. 
Invece, il procedimento di espropriazione forzata (che viene avviato quando occorre pignorare e vendere i beni del debitore) ha inizio con il pignoramento, salvo casi particolari.

Cos’è il pignoramento? 
Il pignoramento è l’atto con cui l’ufficiale giudiziario ordina al debitore di non sottrarre i beni da lui indicati alla garanzia del credito, ossia di non compiere atti che impediscano al creditore di soddisfare il suo diritto aggredendo i beni in questione. 
Il pignoramento assume forme diverse a seconda che l’espropriazione riguardi beni mobili, immobili o crediti. 
Se si tratta di beni mobili, l’ufficiale giudiziario si reca nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti e qui ricerca le cose da pignorare (anzitutto il danaro), redigendo un verbale al termine delle operazioni. 
Se si tratta di beni immobili, il pignoramento si esegue con la notificazione e la successiva trascrizione di un atto in cui sono indicati gli estremi dell’immobile pignorato. 
Infine, anche il pignoramento degli eventuali crediti che il debitore può vantare nei confronti di un terzo (ad es. il datore di lavoro) avviene notificando un atto – sia al terzo che al debitore – nel quale vanno indicate le somme o le cose dovute dal terzo.

Quali beni possono essere pignorati? 
Non tutti i beni del debitore possono essere pignorati. La legge distingue infatti tra cose che non possono mai essere pignorate e cose che possono essere pignorate soltanto in determinate circostanze. Non si possono pignorare ad esempio i vestiti, alcuni mobili essenziali (come ad es. il frigorifero), i commestibili necessari per un mese, gli animali da affezione e quelli impiegati a fini terapeutici. Sono pignorabili in misura limitata, ad esempio, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione del debitore. 
Di regola, gli stipendi sono pignorabili solo nella misura di un quinto. Le pensioni non sono pignorabili per un ammontare pari ad 1,5 volte il massimo dell’assegno sociale e sono pignorabili, di regola, nella misura di un quinto per l’eccedenza. Gli stipendi e le pensioni accreditati su un conto corrente e non ancora spesi prima del pignoramento non sono pignorabili per l’importo pari al triplo dell’assegno sociale e sono integralmente pignorabili per l’eccedenza. 
Se il pignoramento dello stipendio o della pensione (per la quota eccedente 1,5 volte il massimo dell’assegno sociale) è effettuato dall’Agenzia delle entrate - Riscossione i limiti sono maggiori e dipendono dalla somma mensilmente versata: fino a 2.500,00 euro la quota pignorabile è un decimo, tra 2.500,00 euro e 5.000,00 euro la quota pignorabile è un settimo; oltre i 5.000,00 euro la quota pignorabile è un quinto.

Posso evitare il pignoramento? 
Il debitore può sempre evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede, maggiorata delle spese di esecuzione, con l’incarico di farne consegna al creditore. 
Se, ad esempio l’ufficiale giudiziario, munito della sentenza e del precetto, si reca presso l’abitazione di Sara per eseguire un pignoramento nei suoi confronti, Sara potrà evitarlo consegnando all’ufficiale giudiziario l’importo precettato, aumentato delle spese di esecuzione. Se ciò non avviene, l’ufficiale giudiziario sottoporrà a pignoramento i suoi beni, ordinando a Sara di non sottrarli alla garanzia del credito di Mario.

Mediazione ed arbitrato

Che differenza c’è tra arbitrato e mediazione? 
Sia l’arbitrato che la mediazione sono forme di risoluzione della lite, alternative al processo che si svolge davanti al giudice (in inglese vengono definite Alternative Dispute Resolution, in breve ADR, e con questo acronimo sono a volte indicate anche negli altri Paesi). 
L’arbitrato (che è disciplinato dagli art. 806 ss. del codice di procedura civile) consiste in una sorta di giudizio privato, in cui le parti conferiscono il potere di decidere la lite ad uno o più arbitri (purché in numero dispari). Con la mediazione, invece, le parti cercano di raggiungere un accordo con l’aiuto di un mediatore, che, a differenza dell’arbitro, non può rendere una decisione vincolante, ma le aiuta a negoziare un accordo.

L’arbitrato è obbligatorio? 
L’arbitrato è sempre rimesso all’accordo delle parti e non può mai essere imposto dalla legge. Le parti possono convenire tra loro di ricorrere all’arbitrato sia prima che nasca la lite (inserendo in un contratto un’apposita clausola, detta clausola compromissoria), sia dopo che la lite è sorta (con un contratto detto compromesso). 
Una volta che le parti si sono accordate per ricorrere all’arbitrato, sono tenute a rispettare l’accordo e non potranno rivolgersi al giudice, a meno che decidano congiuntamente di rinunciare all’arbitrato a favore del giudizio ordinario.

La mediazione è obbligatoria? 
La legge (D. Lgs. 28/2010) prevede l’obbligo di effettuare un tentativo di mediazione prima di rivolgersi al giudice nelle controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successione, eredità, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nelle altre materie non è previsto un tentativo obbligatorio, ma è comunque possibile ricorrere alla mediazione. 
Per saperne di più clicca qui

In arbitrato e in mediazione occorre essere assistiti da un avvocato? 
In arbitrato le parti possono farsi assistere da un avvocato, ma tale assistenza non è obbligatoria per legge. 
Le parti devono invece partecipare alla mediazione con l’assistenza dell’avvocato quando è previsto il tentativo obbligatorio per legge; negli altri casi possono non farsi assistere da un avvocato, anche se è sempre consigliabile.

Cos’è l’arbitrato amministrato? 
L’arbitrato si definisce “amministrato” quando le modalità con cui esso si svolge sono prestabilite da un regolamento predisposto dall’ente che gestisce l’arbitrato ed a cui le parti possono decidere di rivolgersi. Il regolamento determina, ad esempio, come vengono nominati gli arbitri e quali regole si seguono nel corso del procedimento. 
Per saperne di più clicca qui

Dove posso trovare le informazioni per avviare una procedura di arbitrato o di mediazione? 
Per avere maggiori informazioni sulle procedure di arbitrato e mediazione è possibile visitare la pagina dedicata alla risoluzione delle controversie.

Associazioni dei consumatori e dei piccoli proprietari e amministratori

 

 

Se non trovi la risposta ai tuoi dubbi, puoi contattare l'esperto per ulteriori informazioni e chiarimenti

 

Per avere assistenza in materia di diritti dei consumatori è possibile rivolgersi alle Associazioni dei consumatori: trovi qui i riferimenti di quelle riconosciute dalla Regione Piemonte.

Per consulenze in  materia condominiale, invece, è possibile contattare le Associazioni di piccoli proprietari e amministratori

Accordi e buone pratiche contrattuali

La Camera di commercio promuove buone pratiche contrattuali e linee guida per garantire un equilibrato sviluppo del sistema economico e prevenire il contenzioso. Ne è un esempio l'accordo tintolavanderie finalizzato ad orientare le tintolavanderie ed i loro clienti nella gestione dei rapporti reciproci.

Accordo tintolavanderie

L'Accordo si propone di orientare le tintolavanderie ed i loro clienti nella gestione dei rapporti reciproci. Hanno partecipato le principali Associazioni di categoria (CASARTIGIANI, CNA, CONFARTIGIANATO) e dei consumatori (ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE, ADICONSUM, ADOC PIEMONTE, FEDERCONSUMATORI PIEMONTE, TUTELATTIVA) con il coordinamento della Camera di commercio di Torino. 

Entro quanti giorni deve essere ritirato il capo? Come si contestano i danni riscontrati al ritiro del capo? Come comportarsi se il capo è stato smarrito?  A queste ed altre domande relative agli aspetti solitamente più controversi nell'ambito dei rapporti tra cliente e tintolavanderia, l'Accordo fornisce risposte concrete, ad esempio, descrivendo come procedere in caso di reclamo formale e dettagliando cosa deve verificare il cliente al momento del ritiro del capo.

Le imprese che aderiscono all'Accordo sono tenute ad applicarlo nella gestione dei rapporti con la clientela, ma le indicazioni in esso contenute restano comunque un utile strumento di orientamento per i consumatori e per le tintolavanderie che non vi hanno formalmente aderito.

Scarica il testo dell'accordo (4 pagine 374 kb) 

Scarica l'Allegato A (1 pagina 23 kb) 

Scarica l'Allegato B (1 pagina 22 kb) 

Scarica la Tabella di deprezzamento (1 pagina 54 kb) 

Scarica le Condizioni generali di prestazione del servizio di tintolavanderia (1 pagina 129 kb)

 

Se hai ancora dubbi, rivolgiti allo Sportello per il consumatore, il servizio di prima informazione offerto ai consumatori che vogliano ricevere informazioni e/o approfondimenti sui loro diritti. 

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Venerdì, Ottobre 6, 2023 - 16:01

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 6, 2023 - 16:01