Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente risolvere il contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.
Riferimenti normativi: art. 2477 c.c., art. 13 D.Lgs. 39/2020, art. 7 D.M. 261/2012
Termine: nessuno
Soggetti obbligati: nessuno
Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati:
Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione
Modulistica: codice atto A08
1L'art. 7, comma 3, del D.M. 261/2012 dispone che la cessazione del revisore decorra dalla data di efficacia della nuova nomina e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la società non sia più assoggettata a revisione, la data di cessazione coincide con la data del verbale di assemblea o della decisione in cui i soci deliberano la risoluzione dell'incarico di revisione oppure con l'eventuale data di efficacia della risoluzione concordata dal revisore e dalla società soggetta a revisione.
Allegati:
In caso di nomina del soggetto incaricato della revisione legale in sostituzione del revisore cessato:
In caso di cessazione del soggetto incaricato della revisione legale senza sostituzione:
Per la forma degli atti consultare la pagina Atti probatori
2Sono sufficienti solo il verbale o la decisione dei soci se attestano la presenza in assemblea del revisore o il consenso del revisore alla risoluzione del contratto.
Importi:
€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato3 € 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa3.
3L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre i cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.
Avvertenze:
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore è previsto nel caso in cui la società si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2 del c.c. L'art. 2477, comma 3, del c.c. stabilisce che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti previsti) cessi quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.