Revoca della liquidazione con effetto esecutivo


La revoca della liquidazione ha effetto dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese se i creditori hanno prestato il loro consenso alla revoca o sono stati pagati i creditori che non hanno dato il consenso, oppure non vi sono creditori.

Riferimenti normativi: artt. 2487-ter  e 2436 c.c.

Termine: entro 30 giorni dalla data atto o dalla data della verbalizzazione (se successiva alla deliberazione dei soci) o dalla data  in cui l’autorizzazione1 è stata consegnata al notaio.

Sanzioni: consulta la pagina Tabella Sanzioni R.I. società a responsabilità limitata società consortili a responsabilità limitata

Soggetti obbligati: notaio

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati:

  • liquidatore, qualora il notaio non abbia ritenuto adempiute le condizioni di legge per l’iscrizione dell’atto e il liquidatore abbia optato per il ricorso al Tribunale che, laddove riscontri la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, omologa l’atto e ne ordina l’iscrizione nel Registro delle imprese. In tal caso, occorre allegare alla domanda la copia informatica semplice del decreto di omologa
  • ciascun amministratore che iscrive la propria nomina.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione tenendo presente che ciascun amministratore nominato, che iscrive la propria nomina ai sensi dell'art. 2383 c.c., deve sottoscrivere la domanda digitalmente.

La firma digitale dell'amministratore non è necessaria nel caso in cui la domanda sia presentata dal notaio e nell’atto risulti, in alternativa, una delle seguenti condizioni:

  • l’accettazione espressa della carica da parte dell'amministratore
  • la delega al Notaio a presentare la domanda per l’iscrizione della nomina dell'amministratore
  • la sottoscrizione dell’atto da parte dell'amministratore.

Modulistica

  •  Modello S2 deve risultare compilato nel riquadro della DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE1 con codici atto:


A05 per l’iscrizione dell’atto di revoca
A06 per l’iscrizione della nomina del/degli amministratore/i
A11(eventuale) nel caso in cui sia presentata anche la domanda di iscrizione della delega dei poteri deliberata dall’assemblea dei soci o, in pari data, dall’organo amministrativo
A99 (eventuale2) per il deposito dello statuto aggiornato (indicando quale “data atto” la data di presentazione della domanda)
 

  • Modello S3 deve risultare compilato nel riquadro REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE, selezionando il campo “con effetto esecutivo” con codice atto:
    A10 per la cessazione del/i liquidatore/i

  • Un modello intercalare P per ogni liquidatore cessato

  • Un modello intercalare P per ogni amministratore nominato

  • Modello S5 (eventuale) per la contestuale denuncia di inizio, modifica o cessazione dell’attività economica dell’impresa

  • Modello UL (eventuale) per la contestuale apertura, modifica o cessazione di unità locale o per l’istituzione, modifica o cancellazione di sede secondaria e/o la denuncia dell’inizio dell’attività economica esercitata nelle stesse

  • Modello Note (eventuale)in cui deve risultare:
    • la dichiarazione resa dal soggetto obbligato/legittimato che presenta la domanda, rispettando il seguente testo3:
      “Si attesta che i creditori della società hanno prestato il loro consenso alla revoca della liquidazione e/o sono stati pagati i creditori che non hanno prestato il  loro consenso o non vi sono creditori.”
      e/o

    • la dichiarazione d’incarico resa dal professionista nel caso in cui uno o più amministratori e/o il liquidatore conferiscano allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.

Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica.
 


1Dalla denominazione sociale deve essere eliminata l’indicazione “in liquidazione”. Se con l’atto di revoca vengono deliberate ulteriori modifiche, devono risultare compilati anche i riquadri relativi alle modifiche deliberate.
2Solo nell’ipotesi in cui, oltre alla revoca della liquidazione, i soci abbiano deliberato anche la modifica dell’atto costitutivo.
3Eliminando, ovviamente, le parti non necessarie.

Allegati alla domanda

Qualora la società adotti lo statuto quale testo contenente le norme sul funzionamento della società1, quest’ultimo, nel caso in cui con la delibera di revoca della liquidazione l’assemblea dei soci deliberi anche di modificare l’atto costitutivo, deve essere depositato ai sensi dell’art. 24362, ultimo comma, c.c., laddove prescrive che dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel Registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata. La modificazione dello statuto avviene nel momento in cui ha effetto la modifica dell’atto costitutivo, ossia dalla data di iscrizione della deliberazione di modificazione nel Registro delle imprese, per tale ragione lo statuto aggiornato dovrebbe essere oggetto di deposito separato e successivo.

La prassi, tuttavia, considera ancora possibile depositare il testo dello statuto già redatto nella sua versione aggiornata unitamente all’atto.

Alla luce di queste premesse,  gli allegati possono essere:

  • Copia informatica dell’originale cartaceo del verbale di assemblea dei soci3, senza lo statuto, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal Notaio4 ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 (qualora la società non abbia adottato lo statuto o, in caso di adozione, non abbia anche deliberato delle modifiche o avendole deliberate, lo statuto, in versione aggiornata, non sia parte dell’atto e sia oggetto di deposito separato)

oppure
 
  • Copia informatica dell’originale cartaceo del verbale di assemblea dei soci3, comprensivo dello statuto aggiornato di cui è un allegato, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal Notaio4 ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 (qualora, in caso di adozione dello statuto da parte della società, la stessa abbia anche deliberato delle modifiche e lo statuto, nella sua versione aggiornata, sia depositato unitamente all’atto, in quanto parte integrante dello stesso)

oppure
 
  • Copia informatica dell’originale cartaceo del verbale di assemblea dei soci3e dello statuto aggiornato, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal Notaio4 ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 (qualora, in caso di adozione dello statuto da parte della società, la stessa abbia anche deliberato delle modifiche e lo statuto, nella sua versione aggiornata, pur non costituendo parte integrante dell’atto, sia depositato unitamente allo stesso)
 
  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo (eventuale) del/degli allegato/i5richiamato/i o meno nell’atto, a completamento della domanda, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005

  • Copia informatica6 semplice7 (eventuale8) della documentazione  comprovante che, alla data della deliberazione di revoca della liquidazione, i creditori della società hanno prestato il loro consenso alla revoca o che sono stati pagati i creditori che non hanno prestato il loro consenso oppure che non vi sono creditori

oppure

  • Dichiarazione sostitutiva del liquidatore o del notaio, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che i creditori della società hanno prestato il loro consenso alla revoca o che sono stati pagati i creditori che non hanno prestato il loro consenso oppure che non vi sono creditori (eventuale8)9 sottoscritta digitalmente dallo stesso10.
     

1Le norme del codice civile non prescrivono per le S.r.l. l’obbligo della redazione dello statuto. L’art. 2463 c.c. prescrive soltanto che le norme di funzionamento siano indicate nell’atto costitutivo.
2Integralmente richiamato dall’art. 2487-ter c.c..
3L’atto di revoca della liquidazione della società costituisce, al pari degli atti modificativi dell’atto costitutivo cui viene equiparato, un’operazione straordinaria per la quale è prescritto il principio maggioritario e la verbalizzazione da parte di un Notaio. Ciò peraltro è vero anche quando la deliberazione di revoca non comporti una modificazione statutaria.
4Oppure copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo dell’atto, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme, ai sensi art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo la seguente formula apposta in calce all’atto: “Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/05, che la copia dell’atto ..(indicare il tipo di atto)  è conforme all’originale. Lì,…(indicare luogo e data)”.
5L’art. 2436 c.c. prevede che il Notaio, contestualmente al deposito dell’atto, debba allegare anche le eventuali autorizzazioni richieste. E’ possibile che come allegato vi sia anche lo statuto se, contestualmente all’iscrizione dell’atto di revoca della liquidazione che modifica anche l’atto costitutivo, viene richiesto anche il deposito del testo aggiornato dello stesso a seguito delle modifiche deliberate. Lo statuto aggiornato, se non è una copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica), è allegato come copia informatica dell’originale cartaceo, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.lgs. n. 82/2005.
6Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) del/i documento/i comprovante/i che i creditori della società hanno prestato il loro consenso alla revoca e/o che sono stati pagati i creditori che non hanno prestato il loro consenso o che non vi sono creditori.
7Trattandosi di atto/i non soggetto/i ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo/gli stesso/i sia/siano allegato/i in formato pdf/A-1 e che sia/siano sottoscritto/i digitalmente dal Notaio, né da altro soggetto che presenta la domanda.
8Solo nel caso in cui nella delibera non risulti che la revoca ha “effetto immediato” o che i creditori della società hanno prestato il loro consenso e/o sono stati pagati i creditori che non hanno prestato il consenso o che non vi sono creditori, e non sia stata allegata la documentazione comprovante che i creditori della società hanno prestato il loro consenso alla revoca e/o che sono stati pagati i creditori che non hanno prestato il loro consenso o che non vi sono creditori.
9La dichiarazione può essere resa nel Modello Note, come indicato nella sezione Modulistica.
10Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta autografamente, alla domanda deve essere allegata, in un file a parte, codificato con il codice E20, copia semplice del documento d’identità.

Registrazione dell'atto

Obbligatoria.  E’ consentito il deposito dell’atto anteriormente alla registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. 131/86

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato1
  • Imposta di bollo: euro 65,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa1
    Se sussistono i presupposti è possibile assolvere l’imposta di bollo tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.).

 


1L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze

Con la delibera di revoca della liquidazione con effetto esecutivo, i liquidatori cessano dalla carica. La cessazione dei liquidatori è efficace dal momento in cui la delibera di revoca della liquidazione con effetto esecutivo è iscritta nel Registro delle imprese e, pertanto,  se contestualmente i soci provvedono a nominare l’organo amministrativo, la nomina dello stesso avrà la stessa efficacia.

L’iscrizione della delibera di revoca della liquidazione con effetto esecutivo, della cessazione dei liquidatori e della nomina dell’organo amministrativo possono essere richieste con un’unica domanda1 alla quale devono risultare compilati:

  • il modello S2 con codici atto A05, indicando gli estremi della delibera di revoca della liquidazione e A06, “data atto” (data di nomina dell’organo amministrativo), la data della delibera di revoca della liquidazione, compilato nei riquadri:
    DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, riportando la denominazione senza l’indicazione “in liquidazione”;
    ORGANI SOCIALI IN CARICA con l’indicazione del codice corrispondente al nuovo organo amministrativo nominato e del numero degli amministratori in carica;
    POTERI ORGANI SOCIALI IN CARICA con l’indicazione, in corrispondenza del codice “999” (Poteri da statuto2), dei poteri da statuto e/o da atto costitutivo dell’organo amministrativo nominato; se con il verbale che revoca la liquidazione vengono attribuiti i poteri all’organo amministrativo pluripersonale, il riquadro deve risultare compilato anche con il testo integrale dei suddetti poteri – indicati con codice “OCA”, per il consiglio di amministrazione, o “OPA”, per la pluralità di amministratori; preceduti dall’indicazione della data della delibera di revoca della liquidazione;

  • il modello S3 con codice atto A10, “data atto” (data di cessazione del/i liquidatore/i), la data della delibera di revoca della liquidazione3, compilato nel riquadro relativo alla REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE, con:
    l’indicazione della data della deliberazione con cui  è stata disposta la liquidazione;
    l’indicazione del codice tipo liquidazione4;
    la selezione del campo relativo all’effetto esecutivo.

Qualora il verificarsi di una causa di scioglimento e la nomina dei  liquidatori siano avvenute in date diverse, in visura la società risulterà sia in scioglimento (con la data del verificarsi della causa di scioglimento) sia in liquidazione (con la data di nomina dei liquidatori). In questo caso la revoca deve essere eseguita sia per lo scioglimento sia per la liquidazione, tuttavia il modello S3 può essere compilato solo per una singola voce (solo per lo scioglimento o solo per la liquidazione). Pertanto, è sufficiente che il modello risulti compilato  nel riquadro REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE, con l’indicazione della sola data della deliberazione con cui è stata disposta la liquidazione e con il codice tipo liquidazione (LV); l’Ufficio provvederà ad inserire nell’archivio informatico anche la revoca dello scioglimento con effetto esecutivo, inserendo la medesima data5;

  • il modello intercalare P, nella sezione CESSAZIONE PERSONA6, per ogni liquidatore cessato, compilato con “data cessazione” la data della delibera di revoca della liquidazione7;

  • il modello intercalare P, nella sezione NUOVA PERSONA8, per ogni amministratore nominato compilato nei seguenti riquadri:

    DATI ANAGRAFICI (indicare se l’amministratore è rappresentante dell’impresa)
    DOMICILIO DELLA PERSONA
    CARICHE O QUALIFICHE (indicare la carica rivestita con “data nomina” la data della delibera di revoca della liquidazione)
    POTERI DI RAPPRESENTANZA (indicare, prima dei poteri eventualmente attribuiti, l’effetto della nomina rispettando il seguente testo: “La nomina ha effetto dalla data dell’iscrizione”).

  • Deposito statuto aggiornato: contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione della revoca della liquidazione con effetto esecutivo, è possibile eseguire anche il deposito dello statuto aggiornato, se redatto, qualora con la medesima delibera i soci abbiano anche deliberato di modificare l’atto costitutivo. Con riguardo a tale deposito, nel modello S2 deve risultare anche il codice atto A99, come “data atto” la data di presentazione della domanda e  deve risultare compilato anche il riquadro relativo ad ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO in cui, in corrispondenza del codice 002 (Deposito statuto aggiornato), deve risultare l’indicazione “Deposito statuto aggiornato al … (data di presentazione della domanda)”.

  • Amministratore che non iscrive la propria nomina: vedere scheda “Nomina del nuovo organo amministrativo: iscrizione nomina e cessazione amministratori - Avvertenze”.
     
  • Data notizia della nomina: vedere scheda “Nomina del nuovo organo amministrativo: iscrizione nomina e cessazione amministratori - Avvertenze”.
     
  • Delibera in pari data dell’organo amministrativo per la delega cariche e/o poteri9: vedere scheda “Nomina del nuovo organo amministrativo: iscrizione nomina e cessazione amministratori - Avvertenze”.

  • Nomina di una persona giuridica alla carica di amministratore: vedere scheda “Nomina del nuovo organo amministrativo: iscrizione nomina e cessazione amministratori - Avvertenze”.

  • Verbale di assemblea dei soci con verbalizzazione non contestuale alla data della deliberazione: nel caso di verbalizzazione non contestuale alla data della deliberazione  o nel caso di verbalizzazione effettuata in più giorni, la data da indicare nel modello S3 è la data della deliberazione.

  • Contestuale denuncia di inizio dell’attività economica esercitata dall’impresa nella sede legale: oltre ai modelli S2 e S3 deve risultare compilato anche il modello S5 per l’inizio dell’ attività10 (agricola11 e non agricola), per l’eventuale indicazione della data inizio attività12 e dell’attività prevalente dell’impresa; in caso di attività regolamentata allegare la documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività e/o la specifica modulistica13. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.

  • Contestuale denuncia di inizio dell’attività economica esercitata presso una localizzazione (unità locale o sede secondaria): oltre ai modelli S2 e S3 deve risultare compilato anche il modello UL  per l’apertura e/o per l’inizio dell’attività esercitata nella localizzazione (unità locale/sede secondaria14), il modello S5 (eventuale) per l’indicazione della data di inizio attività12 e/o per la denuncia dell’attività prevalente dell’impresa; in caso di attività regolamentata allegare la documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività e/o la specifica modulistica13. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.

  • Contestuale denuncia di inizio/modifica dell’attività prevalente senza contestuale modifica dell’ attività economica esercitata dall’impresa: oltre ai modelli S2 e S3 deve risultare compilato anche il modello S5 per l’indicazione dell’attività prevalente dell’impresa con la relativa data di decorrenza. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.

  • Contestuale denuncia di apertura di unità locale non operativa nella provincia: oltre ai modelli S2 e S3 deve risultare compilato anche il modello UL per l’apertura dell’unità locale. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.

  • Contestuale domanda di apertura di sede secondaria14 non operativa nella provincia: oltre ai modelli S2 e S3 deve risultare compilato anche il modello UL per l’apertura della sede secondaria.

 


1La domanda di nomina dell’organo amministrativo è effetto e immediata conseguenza della cessazione del/i liquidatore/i, a seguito della revoca della liquidazione. Per questa ragione è possibile presentare la domanda di iscrizione della nomina dell’organo amministrativo contestualmente alla domanda di iscrizione della cessazione del/i liquidatore/i.
2Tale codice è da utilizzare per tutte le forme amministrative adottate.
3In quanto, alla data di presentazione della domanda, non è possibile conoscere la data di iscrizione della cessazione del/i liquidatore/i nel Registro delle imprese. L’ufficio provvederà a sostituire la data atto con la data di iscrizione della cessazione del/i liquidatore/i nel Registro delle imprese.
4L’Ufficio provvederà ad indicare come “data revoca liquidazione”, la data di iscrizione della delibera di revoca nel Registro delle imprese.
5L’Ufficio provvederà ad indicare come “data revoca liquidazione” e “data revoca scioglimento”, la data di iscrizione della delibera di revoca nel Registro delle imprese.
6Solo nel caso in cui il/i liquidatore/i cessi/no totalmente. Nel caso in cui lo/gli stesso/i rivesta/no altre cariche nella società e/o assume/assumono contestualmente una nuova carica (es. il liquidatore che assume la carica di amministratore della società), deve risultare compilato il modello intercalare P nella sezione MODIFICA PERSONA, nei riquadri DATI ANAGRAFICI e CARICHE E QUALIFICHE indicando solo la carica cessata o, eventualmente, anche la nuova carica assunta.
7In quanto, alla data di presentazione della domanda, non è possibile conoscere la data di iscrizione della cessazione del/i liquidatore/i nel Registro delle imprese. L’ufficio provvederà a sostituire la data di cessazione del/i liquidatore/i  con la data di iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
8Solo nel caso in cui l’amministratore non rivesta altre cariche nella società. Nel caso in cui lo stesso rivesta altre cariche e/o cessi contestualmente da queste (es. il liquidatore che assume la carica di amministratore della società), deve risultare compilato il modello intercalare P nella sezione MODIFICA PERSONA, nei riquadri DATI ANAGRAFICI, CARICHE O QUALIFICHE, indicando solo la nuova carica assunta o, eventualmente, anche la carica cessata e POTERI DI RAPPRESENTANZA.
9In tal caso, la domanda di iscrizione della delega carica/che e/o poteri, non avendo per oggetto l’iscrizione dell’atto, ma la sola delega dei poteri, per la quale l’atto costituisce mero documento probatorio, finalizzato a dimostrare la veridicità della delega stessa, sconta sempre l’imposta di bollo di euro 65,00 (la stessa non può essere assolta tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.)).
10In caso di impresa sociale (ai sensi del D.Lgs. n. 155/2006) occorre richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del R.I. quale Impresa sociale.
11In tal caso, occorre richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del R.I. quale Impresa Agricola.
12La data di inizio attività deve essere indicata solo nel caso di denuncia di inizio prima attività.
13La documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività e/o la specifica modulistica sono richiesti dall’ufficio del Registro delle imprese per una delle seguenti motivazioni:

  • al fine di accelerare l’iter del procedimento Registro imprese/REA;
  • al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività;
  • al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività.

14L’apertura della sede secondaria deve essere prevista nella delibera di revoca della liquidazione.

 

Approfondimento

Per espressa previsione di legge, previa eliminazione della causa di scioglimento, quando necessario, l’assemblea straordinaria dei soci1può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione.

In realtà, con riguardo al momento in cui può essere deliberata (momento iniziale) o fino a quando può essere deliberata (momento finale) la revoca della liquidazione, occorre fare alcune considerazioni.

In primo luogo, con riguardo al momento iniziale, occorre considerare che il solo verificarsi di una causa di scioglimento non pone di per sé la società in scioglimento né comporta per essa l’insorgere dello stato di liquidazione. La società si scioglie e si trova in stato di liquidazione soltanto alla data dell’iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento, quando lo scioglimento é determinato da una delle cause previste ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 2484 c.c., ovvero della deliberazione dell’assemblea dei soci, quando lo scioglimento è deliberato dall’assemblea dei soci. Sino a quando tale iscrizione non è stata eseguita, la società non può ancora essere considerata in scioglimento, pertanto non può essere deliberata la revoca della liquidazione.

Questo significa che, per esempio, in caso di scadenza del termine di durata della società (causa di scioglimento prevista dal numero 1 dell’articolo 2484 c.c.), senza che gli amministratori abbiano accertato e iscritto nel Registro delle imprese la dichiarazione con la quale hanno accertato il verificarsi della relativa causa di scioglimento, l’assemblea straordinaria dei soci può limitarsi a modificare l’atto costitutivo, prevedendo semplicemente un nuovo termine di durata, senza dover rispettare la disciplina prevista per la revoca della liquidazione e senza dover attendere il decorso del termine di sessanta giorni dalla stessa perché la modifica possa esplicare i suoi effetti giuridici.

Per quanto riguarda il momento finale, invece, secondo la dottrina prevalente, la società può deliberare la revoca della liquidazione fino a quando la stessa non sia stata cancellata dal Registro delle imprese.

La deliberazione di revoca della liquidazione deve essere verbalizzata da un notaio e iscritta nel Registro delle imprese, a cura dello stesso, ai sensi di quanto prevede l’articolo 2436 c.c. con riguardo alle modificazioni dell’atto costitutivo. Per espressa previsione di legge, tuttavia, a differenza di quanto stabilito con riguardo all’iscrizione di queste ultime, la revoca della liquidazione, di regola, non produce i suoi effetti giuridici con l’iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle imprese. Di regola, infatti, la revoca della liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro della relativa deliberazione (revoca della liquidazione con effetto differito).

Entro il suddetto termine di sessanta giorni, i creditori anteriori all’iscrizione della delibera di revoca possono fare opposizione avanti il Tribunale. In caso di opposizione, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure quando la società abbia prestato idonea garanzia, il Tribunale può disporre che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione.

Gli effetti della revoca possono, tuttavia, esplicarsi anche prima del decorso di detto termine e ciò, quando consti il consenso dei creditori della società, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o quando non vi siano creditori (revoca della liquidazione con effetto esecutivo o immediato). In questo caso, la deliberazione di revoca produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sua iscrizione nel Registro delle imprese.

Dopo la revoca della liquidazione, la società continua a vivere senza alcuna interruzione per cui, in sostituzione dei liquidatori, è necessario nominare un nuovo organo amministrativo. Per questa ragione, di solito i soci, con la stessa deliberazione (di revoca della liquidazione), provvedono anche a nominare un amministratore unico piuttosto che una pluralità di amministratori.

Il momento a partire dal quale il nuovo organo amministrativo si sostituisce ai liquidatori, dipende  ovviamente dal tipo di revoca della liquidazione. In caso di revoca della liquidazione con effetto esecutivo, questo coincide con l’iscrizione della deliberazione di revoca della liquidazione nel Registro delle imprese, in caso di revoca con effetti differiti, invece, coincide con il decorso dei sessanta giorni dalla predetta iscrizione.

Pubblicità legale nel Registro delle imprese


1. ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI REVOCA DELLA  LIQUIDAZIONE CON EFFETTO ESECUTIVO

La domanda di iscrizione della deliberazione di revoca della liquidazione deve essere presentata al Registro delle imprese dal notaio che l’ha verbalizzata.

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di revoca, verificato l’adempimento di tutte le condizioni stabilite dalla legge, entro trenta giorni, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese, allegando le eventuali autorizzazioni richieste dalle norme in relazione all’oggetto sociale o all’attività esercitata dalla società.

Di conseguenza, l’Ufficio del Registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione depositata, iscrive la deliberazione di revoca nel registro.

Se il notaio verbalizzante, invece, non ritiene adempiute le condizioni previste dalla legge, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’atto modificativo, ne dà comunicazione ai liquidatori. Nei trenta giorni successivi, i liquidatori possono convocare nuovamente l’assemblea dei soci affinché adotti gli opportuni provvedimenti oppure possono ricorrere al Tribunale affinché ne ordini l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Il Tribunale ordina l’iscrizione dell’atto nel Registro delle Imprese con decreto di omologa, soggetto a reclamo, soltanto quando ritenga verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e solo dopo aver sentito il pubblico ministero. In mancanza la deliberazione diviene inefficace.

Gli effetti della pubblicità legale della deliberazione di revoca della liquidazione sono quelli della pubblicità costitutiva e la revoca della liquidazione, presupposto il consenso dei creditori della società, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o la mancanza di creditori, produce i suoi effetti a decorrere dalla data dell’iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle imprese.
 

2. ISCRIZIONE DELLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Contestualmente, con la stessa domanda, gli amministratori nominati presentano al Registro delle imprese la domanda di iscrizione della loro nomina, posto che l’iscrizione di quest’ultima, per legge,  deve avvenire a loro cura. Per tale ragione, la domanda di iscrizione della revoca della liquidazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli amministratori che con la stessa richiedono l’iscrizione della loro nomina.

A tale proposito si evidenzia inoltre che:

  • soggetta a pubblicità legale è la nomina degli amministratori, intesa quale “fatto” giuridicamente rilevante,  e non l’atto di nomina;
  • l’iscrizione della nomina deve essere richiesta da ogni amministratore nominato (nomina pluralità di amministratori);
  • in caso di nomina di una pluralità di amministratori, è possibile anche presentare più domande di iscrizione, quando per esempio gli amministratori nominati vengono a conoscenza della loro nomina in momenti diversi o quando accettino la carica in momenti diversi2;
  • ai fini pubblicitari, non riveste alcuna rilevanza il momento in cui gli amministratori nominati hanno accettato la carica.

Come la deliberazione di revoca della liquidazione anche la nomina degli amministratori ha effetto dalla data della sua iscrizione nel Registro delle imprese.
 

3. ISCRIZIONE DELLA CESSAZIONE DEI LIQUIDATORI

Contestualmente all’iscrizione della deliberazione di revoca della liquidazione e della nomina degli amministratori, naturalmente, deve essere richiesta anche l’iscrizione della cessazione dei liquidatori.

Come la deliberazione di revoca della liquidazione e la nomina degli amministratori, anche la cessazione dei liquidatori ha effetto dalla data della sua iscrizione nel Registro delle imprese.

L’iscrizione della cessazione dei liquidatori è effetto e immediata conseguenza dell’iscrizione della deliberazione di revoca della liquidazione nel Registro delle imprese; la domanda, pertanto, dovrà essere sottoscritta solo dal notaio.


1La revoca dello stato di liquidazione costituisce, al pari delle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, cui viene equiparata, un’operazione straordinaria per la quale è previsto il principio maggioritario e ciò anche quando la deliberazione non abbia per oggetto anche una modifica dell’atto costitutivo. La revoca può pertanto essere compresa in un concetto lato di modifica dell’atto costitutivo e, in tal senso, si ritiene debba leggersi il richiamo testuale della norma che la disciplina all’articolo 2436 c.c.. Inoltre, ai soci che non hanno consentito alla revoca della liquidazione (dissenzienti, astenuti o assenti) è riconosciuto il diritto di recedere dalla società.
2Per cui, per coloro i quali non abbiano ancora avuto notizia della loro nomina o non l’abbiano ancora accettata, non è possibile presentare la domanda contestualmente a quella degli altri amministratori che abbiano già accettato la loro nomina e ne vogliano pertanto richiedere subito l’iscrizione nel Registro delle imprese.

 


1Quando le autorizzazioni previste dall’art. 2436 c.c., integralmente richiamato dall’art. 2480 c.c., sono rilasciate successivamente alla delibera di revoca della liquidazione, ai sensi dell’art. 223-quater delle disposizioni transitorie del c.c..

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Venerdì, Ottobre 8, 2021 - 11:21

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