Che cos'è


Il Registro delle imprese rappresenta "l'anagrafe generale delle imprese" in cui sono iscritte tutte le imprese e gli altri soggetti previsti dalla legge, oltre che gli atti e fatti che agli stessi si riferiscono.

Che cos'è il Registro delle imprese

Previsto dal codice civile del 1942 (art. 2188), il Registro delle imprese è stato istituito molto tempo dopo dalla legge n. 580/93, divenendo operativo il 19 febbraio 1996 a seguito dell’entrata in vigore del regolamento approvato con il D.P.R. n. 581/95 che ne disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento.
Il Registro delle imprese rappresenta e costituisce nell’ambito del nostro ordinamento giuridico “l’anagrafe generale delle imprese” nella quale sono iscritti: tutti gli imprenditori, pubblici e privati, singoli o collettivi, commerciali o artigiani, piccoli o grandi, indipendentemente dall’attività esercitata, tutti gli altri soggetti previsti dalla legge, oltre che tutti gli atti e i fatti che agli stessi si riferiscono.
Il Registro delle imprese è un “registro pubblico” quindi aperto e accessibile da qualunque interessato e non solo dai soggetti iscritti nello stesso.
Chiunque può agevolmente consultarlo, prendere visione degli atti e dei documenti iscritti e depositati e farsi rilasciare visure, certificati o copie di atti. Trasparente e completo, permette agevolmente la conoscenza legale di tutta una serie di atti, fatti e situazioni giuridiche relative alle imprese e ai soggetti obbligati all’iscrizione dei medesimi.

Per assicurare una pubblicità tempestiva ed organica relativamente a tutte le imprese iscritte,  esso è gestito per mezzo delle più moderne tecnologie informatiche, per questa ragione si pone perfettamente in linea con tutte le vigenti disposizioni normative che oggi vogliono la Pubblica Amministrazione sempre più digitale e informatizzata.

All’iscrizione di soggetti, atti e fatti e al deposito di atti nel Registro delle imprese conseguono precisi effetti giuridici, il registro infatti è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, ma anche di mera pubblicità-notizia, secondo quanto dispongono le singole norme che prevedono e disciplinano le iscrizioni e i depositi nello stesso.

Gli effetti delle iscrizioni e dei depositi nel Registro delle imprese sono quelli della:

  • pubblicità costitutiva: quando l’atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l’iscrizione nel Registro delle imprese.
    Gli effetti legali dell’iscrizione sono quelli propri della pubblicità costitutiva soltanto quando espressamente previsto dalle norme di legge;

  • pubblicità dichiarativa: quando l’atto o il fatto, già produttivo di effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel Registro delle imprese a prescindere dall’effettiva conoscenza che gli stessi ne abbiano o meno avuto; per contro, l’atto o il fatto non ancora iscritti non possono essere opposti ai terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l’iscrizione salvo che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza.
    Gli effetti legali dell’iscrizione, di regola e salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, sono sempre quelli della pubblicità dichiarativa;

  • pubblicità-notizia: quando l’atto, il fatto o il soggetto iscritto o depositato nel Registro delle imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel registro, senza che dalla stessa conseguano particolari effetti giuridici.

Di regola, gli effetti della pubblicità si attuano nel momento in cui avviene l’iscrizione dell’atto, del fatto o del soggetto nel Registro delle imprese: la sola presentazione della domanda di iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese e la sua protocollazione non determinano ancora gli effetti dell’iscrizione.

E’ la legge a stabilire quali iscrizioni e quali depositi debbano essere effettuati e chi li debba eseguire, nel Registro delle imprese quindi non possono essere iscritti soggetti, fatti o atti semplicemente perché un soggetto qualunque ne chieda l’iscrizione. Il registro ubbidisce infatti a due importantissimi principi:

  • principio della tipicità delle iscrizioni, per cui sono possibili soltanto le iscrizioni previste dalla legge in quanto queste sono definite e a numero chiuso, come tale ampliabile solo dalla legge;

  • principio dell’istanza di parte, per cui le iscrizioni sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato, di regola individuato dalle stesse norme di legge che prevedono le iscrizioni medesime. Soltanto quando un’iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, questa può essere eseguita su ordine del Giudice del Registro, disposto con decreto.

Le iscrizioni e i depositi sono obbligatori, ogni imprenditore ha l’obbligo di:

  • iscrivere solo ciò che la legge gli impone di iscrivere, tanto che nell’ipotesi in cui l’iscrizione non sia richiesta nei termini di legge, il soggetto obbligato a richiederla è sanzionato;

  • di astenersi dal richiedere l’iscrizione di quanto non sia per legge soggetto a pubblicità nel Registro delle imprese. Coerentemente l’Ufficio del Registro delle imprese deve rifiutarsi di provvedere all’iscrizione quando non vi sia una norma specifica che la preveda.

L’efficacia informativa del Registro delle imprese risulta tale, oltre che salvaguardata, soltanto se il suo contenuto risponde al criterio di prevedibilità per cui l’utente comune o il professionista che lo consulta può sapere con sicurezza quali tipi di dati o atti può ritrovarvi e quali invece sicuramente no.
Soltanto in taluni casi eccezionali l’Ufficio del Registro delle imprese può intervenire per colmare eventuali lacune normative in quanto lesive delle finalità proprie del registro: fornire una pubblicità oltre che tempestiva anche organica. Per questo motivo, il principio della “tassatività delle iscrizioni” cede il passo al principio “dell’organicità e della completezza delle informazioni”, comportando l’iscrizione di atti e fatti non previsti dalla legge, tutte le volte in cui la mancata previsione da parte della legge dell’iscrizione di un determinato fatto o atto rischia di determinare il mancato allineamento delle risultanze del Registro delle imprese alla situazione di fatto o giuridica relativa all’impresa interessata.
Pur essendo “unico” il registro si suddivide principalmente in due sezioni: una sezione ordinaria e una sezione speciale (D.P.R. n. 558/99).

La Sezione Ordinaria

Nella sezione ordinaria si iscrivono:

  • gli imprenditori individuali commerciali (non piccoli)
  • le società di persone (tranne la società semplice)
  • le società di capitali
  • i consorzi fra imprenditori con attività esterna
  • i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
  • le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività
  • associazioni e altri enti o organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
  • aziende speciali o consorzi fra gli enti locali previsti dal D.Lgs n. 267/2000
  • società europee
  • cooperative europee
  • la rete dotata di soggettività giuridica

 

La Sezione Speciale
Nella sezione speciale sono annotate le imprese artigiane (individuali e collettive) e si iscrivono, con diverse qualifiche:

  • gli imprenditori agricoli (persone fisiche e società) con la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
  • i piccoli imprenditori
  • le società semplici.

Successivamente, il legislatore ha integrato la struttura del Registro delle imprese aggiungendo a questa sezione speciale ulteriori sezioni speciali.

Le altre Sezioni Speciali

Nelle altre sezioni speciali si iscrivono:

  • le società tra avvocati e le società tra professionisti
  • le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento ed anche quelli che vi sono soggetti
  • le imprese sociali e le società di mutuo soccorso
  • gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del Titolo V, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese, pubblicati in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up

Che cos'è il REA - Repertorio economico amministrativo

Per completare la funzione informativa e pubblicitaria del Registro delle imprese la legge n. 580/93 ha istituito anche il REA ovvero il repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Attraverso il REA è acquisita dall’Ufficio del Registro delle imprese anche ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

L’obiettivo che si è inteso perseguire attraverso l’istituzione del REA è dunque quello di integrare le informazioni contenute nel Registro delle imprese allo scopo di fornire a chiunque ne abbia interesse un regime di pubblicità legale esteso anche a tutte le notizie economiche che rivestono un rilievo particolare oltre che a quelle relative ad alcuni soggetti non aventi i requisiti tipici dell’imprenditorialità.
 

Nel REA sono iscritti:

  • tutti i soggetti collettivi (associazioni, consorzi, fondazioni, enti di vario genere ecc…) che, pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa;
  • gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale delle unità locali;
  • tutte le notizie e le informazioni, di carattere economico, statistico e amministrativo che rivestono un rilievo particolare, non soggette ad iscrizione nel Registro delle imprese.

A decorrere dal 12 maggio 2012, ad integrazione dell’originaria struttura del REA, è stata istituita anche un’apposita Sezione Speciale.
Nella Sezione Speciale del REA si iscrivono:

  • i soggetti, “persone fisiche”, iscritti nei soppressi Ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in mediazione che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono l’attività presso alcuna impresa (entro il 30 settembre 2013). Sono esclusi gli spedizionieri, i mediatori marittimi e le persone fisiche che, alla data del 12 maggio 2012, non erano iscritti nei soppressi Ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in mediazione;
  • i soggetti che, all’interno di un’impresa, cessano di svolgere l’attività di agente di affari in mediazione, agente o rappresentante di commercio e mediatore marittimo, entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell’attività, pena la decadenza. Sono esclusi gli spedizionieri.

Il REA è gestito con gli stessi strumenti con cui è gestito il Registro delle imprese: protocollo e archivio degli atti e dei documenti.
Le denunce al REA sono solo quelle previste dalla legge, per cui anche il repertorio delle notizie economiche e amministrative è soggetto al principio della tipicità delle iscrizioni. Le iscrizioni sono obbligatorie e possono essere presentate solo dai soggetti individuati dalla legge come soggetti obbligati alla loro presentazione e devono essere presentate entro i termini prescritti dalla legge per cui, in caso di presentazione tardiva, i soggetti obbligati alla presentazione delle denunce sono soggetti a sanzione amministrativa. Soltanto quando un'iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, questa può essere eseguita su ordine del Conservatore del registro.
 

Gli effetti della pubblicità delle iscrizioni nel repertorio economico amministrativo sono quelli della pubblicità-notizia: l'atto, il fatto o il soggetto è reso conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua iscrizione, senza che dalla stessa conseguano particolari effetti giuridici.

L'Ufficio del Registro delle imprese: organi e compiti

Il Registro delle imprese è tenuto dall'Ufficio del Registro delle imprese istituito presso ciascuna Camera di Commercio ed è retto da un Conservatore soggetto alla vigilanza di uno o più Giudici Delegati nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il Conservatore:

  • impartisce le direttive all’Ufficio
  • nomina i responsabili del procedimento
  • sottoscrive e notifica i provvedimenti di rifiuto di iscrizione
  • promuove davanti al Giudice del Registro i procedimenti di iscrizione e cancellazione d’ufficio
     

Il Giudice del Registro:

  • vigila sull’Ufficio del Registro delle imprese
  • dispone con decreto le cancellazioni d’ufficio
  • decide con decreto i ricorsi presentati verso i provvedimenti di rifiuto del Conservatore.
     

L’Ufficio del Registro delle imprese provvede:

  • alla predisposizione, tenuta, gestione e conservazione, secondo tecniche informatiche e nel rispetto delle norme vigenti, del Registro delle imprese;
  • provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel Registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
  • alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi;
  • alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.
     

Nell’esecuzione dei suoi compiti l’Ufficio si avvale di due strumenti fondamentali:

  • il protocollo informatico che consente l’annotazione cronologica di tutte le domande di iscrizione di atti e fatti che pervengono nel Registro delle imprese. Il protocollo ha una numerazione progressiva, secondo l’ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che è protocollata nello stesso giorno del suo ricevimento da parte del registro, la numerazione è annuale;

  • l’archivio informatico nel quale sono conservati tutti gli atti e i documenti acquisiti con le domande di iscrizione e deposito affinché qualunque interessato possa chiedere di prenderne semplicemente visione oppure richiederne copia e sulla base del quale sono prodotti e rilasciati, sempre a chiunque ne abbia interesse e lo richieda, le visure e i certificati.

L'Ufficio del Registro delle imprese di Torino: organizzazione e sedi

Le attività assegnate dalla legge alla competenza dell’Ufficio del Registro delle imprese sono svolte presso l’Ufficio di Torino da diversi Settori:
 

  • Settore Accettazione e istruttoria pratiche RI-REA - Responsabile Esmeralda Candida Vocale

Gestisce l'accettazione e istruttoria delle domande di iscrizione e deposito di atti, fatti e soggetti nel Registro delle imprese e delle denunce di iscrizione, modifica e cessazione di tutti i dati e soggetti REA 
Definisce le linee guida ed operative sia per i procedimenti Registro Imprese sia per i procedimenti REA, curando la pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di avvisi, note informative, guide, schede adempimento e schede attività
Fornisce supporto e consulenza sulle regole e le modalità operative per la presentazione delle domande e delle denunce al REA.

  • Settore Telelavoro R.I. e verifiche d'ufficio - Responsabile Carlo Baima

Gestisce l'accettazione e istruttoria delle domande di iscrizione e deposito di atti, fatti e soggetti nel Registro delle imprese e delle denunce di iscrizione, modifica e cessazione di tutti i dati e soggetti REA 
Gestisce il procedimento di cancellazione d’ufficio delle società di capitali ai sensi dell’art. 2490 c.c.
Effettua le verifiche sui codici ATECO e sugli omessi depositi dei Bilanci.


Sede
I Settori hanno sede in Via San Francesco da Paola 24 a Torino


Orari
Lo sportello Consulenza è aperto il martedì e il giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,15 e l'accesso è consentito solo su prenotazione.

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Ultima modifica
Mercoledì, Maggio 31, 2023 - 17:46

Aggiornato il: Mercoledì, Maggio 31, 2023 - 17:46

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