Delega/modifica poteri (non previsti da statuto e/o da atto costitutivo) ai componenti dell'organo amministrativo


Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Riferimenti normativi

Artt. 2475, 2475 bis c.c.

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità dichiarativa
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese

 

Termini di presentazione della domanda - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: nessuno
     
  • Sanzione: nessuna 
     

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Non previsti

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

In assenza di una specifica disposizione normativa che individua il soggetto obbligato a presentare la domanda, si fa riferimento al principio generale previsto dall’art. 2189 c.c. secondo il quale “Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato”. Si ritengono interessati, quindi legittimati in via primaria, tutti gli amministratori.

  • Amministratore. la firma richiesta è solo dell’amministratore che presenta la domanda e non di tutti quelli a cui sono delegati i poteri.
  • Professionista incaricato: commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)).

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 deve risultare compilato con codici atto:
     
    • A11 per l’iscrizione della delega di poteri

    • A06 (eventuale)1 per l’iscrizione della nomina/conferma delle cariche di presidente del consiglio di amministrazione/vice presidente del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato
       
  • Un modello intercalare P (eventuale) per ciascun amministratore a cui sono delegati/modificati i poteri
     
  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
     
    • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore della società, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.
       

Percorso di compilazione con Comunica Starweb
Esempio Distinta R.I.risultante dalla compilazione della modulistica


1Nel caso in cui, a seguito della delega di poteri, sono attribuite o confermate le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, del vice presidente del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato.

 

Allegati della domanda/denuncia

  • Copia informatica1 semplice2 del verbale di consiglio di amministrazione o delle decisioni degli amministratori assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto e del relativo verbale riepilogativo3 del risultato conseguito

Oppure

  • Copia informatica4 semplice2 delle pagine del libro delle decisioni degli amministratori nelle quali è/sono stato/e trascritto/e il verbale del consiglio di amministrazione o le decisioni degli amministratori assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto

1Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo (verbale) riportante le firme autografe del presidente e, se nominato, del segretario. Oppure copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) degli atti cartacei (decisioni degli amministratori) riportanti ciascuno la data e la firma autografa dell’amministratore che ha espresso il consenso.
2Trattandosi di atto/i non soggetto/i ad iscrizione nel registro imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo/gli stesso/i sia/no allegato/i in formato pdf/A-1 e che sia/no sottoscritto/i digitalmente dal presidente e, se nominato, segretario, dall’amministratore, né da altro soggetto che presenta la domanda.
3Per poter riepilogare il risultato conseguito dalle decisioni dei soci o dalle decisioni degli amministratori assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto, è prassi diffusa che le stesse siano completate da un verbale riepilogativo di chiusura, redatto dall'organo amministrativo, nel quale vengono verbalizzate le fasi della procedura stessa e i risultati conseguiti. Sebbene le norme del codice civile non prevedono che lo stesso debba essere obbligatoriamente allegato alla domanda, questo si rende necessario tutte le volte in cui dalle decisioni dei soci o dalle decisioni degli amministratori, assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto, non si evinca chiaramente il risultato conseguito. La data di delega dei poteri sarà comunque quella in cui gli amministratori hanno manifestato il loro consenso e non quella del verbale riepilogativo.
4Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) delle pagine del libro delle decisioni degli amministratori nelle quali è/sono stato/e trascritto/e il verbale del consiglio di amministrazione/le decisioni degli amministratori assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto.

 

Registrazione dell'atto

Non prevista.

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,001

  • Imposta di bollo: euro 65,002, se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000

 


1Esente se start-up innovativa o incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

2Esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Avvertenze

Approfondimento

L’autonomia statutaria che caratterizza la società a responsabilità limitata trova sicuramente piena applicazione, fra l’altro, nella disciplina dedicata all’amministrazione della stessa.
Il legislatore, infatti, ha chiaramente sancito al riguardo, come principio direttivo, il “criterio della libertà delle forme organizzative”, lasciando di conseguenza ampia libertà di scelta ai soci in ordine alla configurazione dei modelli amministrativi da adottare ed alle relative modalità di funzionamento.
La normativa sull’amministrazione delle società a responsabilità limitata è, infatti, una normativa essenziale e sintetica, molto più ridotta di quella prevista per le società per azioni; la divisione dei compiti e delle funzioni, diversamente da quanto previsto per queste ultime, non è dunque né prefissata né rigida, ma plasmabile a seconda delle concrete esigenze della società.

La possibilità di delegare poteri o alcuni poteri (gestionali, decisori o con rappresentanza) ad alcuni soltanto dei componenti il consiglio di amministrazione o comunque dell’organo amministrativo pluripersonale non è né prevista né disciplinata dalle norme del codice civile, ma non è neanche vietata, è semplicemente rimessa all’autonomia statutaria della società.

E’ tuttavia sempre fatta salva, per espressa previsione di legge, l’eccezione prevista con riguardo a quelle decisioni che, per legge, devono essere assunte obbligatoriamente con il metodo collegiale.
Per legge, infatti, alcune decisioni, in caso di pluralità di amministratori, sono in ogni caso di competenza dell’organo di amministrazione inteso come “consiglio di amministrazione”, pertanto, indipendentemente dal modello amministrativo adottato (fatto salvo ovviamente il caso dell’amministratore unico), queste decisioni devono sempre coinvolgere tutti gli amministratori collegialmente.

Le decisioni che, per legge, devono sempre essere prese collegialmente sono quelle aventi per oggetto la:

  • redazione del progetto di bilancio
  • redazione dei progetti di fusione e scissione
  • decisione di aumento del capitale sociale delegata dall’assemblea all’organo amministrativo.

Se deve essere assunta una decisione su una delle materie anzi elencate, il consiglio di amministrazione nominato deve adottare la decisione collegialmente e non può delegarla ad eventuali comitati esecutivi o ad un amministratore delegato. In caso di amministrazione disgiuntiva, gli amministratori devono riunirsi obbligatoriamente in assemblea e deliberare collegialmente, in caso di amministrazione congiuntiva, la decisione deve essere assunta con la maggioranza dei consensi e non all’unanimità.

Con particolare riguardo poi alla legale rappresentanza, nelle società a responsabilità limitata ogni amministratore nominato è, di regola, anche legale rappresentante della società. Il potere di rappresentanza non deriva da un atto di investitura ad hoc, la rappresentanza costituisce, infatti, una qualità legale intrinseca di ogni amministratore. In pratica, la legge riconosce a tutti gli amministratori nominati il potere di rappresentanza generale della società, per cui questi, in quanto tali, possono compiere atti con i terzi in nome e per conto della società e con effetti giuridici direttamente imputabili alla società stessa.
Nulla esclude, tuttavia, che l’atto costitutivo o l’atto di nomina possano conferire, invece, il potere di rappresentanza ad alcuni soltanto degli amministratori.

Per esempio, anche se questo non è né previsto né disciplinato dalle norme, la società a responsabilità limitata, nell’ambito dell’ampia autonomia statutaria che le è riconosciuta, in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, con un’apposita previsione potrebbe prevedere di riconoscere al consiglio di amministrazione la possibilità di delegare tutti o parte dei suoi poteri di rappresentanza legale a uno o più dei suoi membri. O ancora, con riguardo ai soggetti titolari della rappresentanza o all’esercizio del relativo potere, potrebbe inoltre anche stabilire regole particolari per cui la rappresenta potrebbe essere attribuita, per alcuni atti, soltanto ad alcuni amministratori o potrebbe disciplinare anche il modo in cui la pluralità di amministratori deve esercitarla, per esempio, congiuntamente o disgiuntamente, a seconda dei casi.

Pubblicità legale nel Registro delle imprese


La pubblicità legale della delega/modifica dei poteri agli amministratori di società a responsabilità limitata non è prevista né disciplinata dalle norme del codice civile, conseguentemente non è neanche previsto un termine, né è individuato espressamente dalla legge il soggetto che deve presentare la relativa domanda di iscrizione.

E’ chiaro però che l’iscrizione della delega/modifica dei poteri agli amministratori nominati dai soci si rende comunque necessaria al fine di garantire una pubblicità organica, completa e sempre attuale nel Registro delle imprese. Infatti, anche se non espressamente prevista dalla legge, essa costituisce sicuramente una vicenda modificativa di rilievo in quanto relativa a soggetti già iscritti nel Registro delle imprese per espressa previsione di legge, la cui mancata iscrizione determinerebbe certamente un mancato allineamento delle risultanze del registro stesso alla situazione di fatto o giuridica relativa all’impresa interessata.

Per tale ragione, gli effetti della pubblicità legale della delega/modifica poteri nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): la delega/modifica poteri, se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della delega/modifica poteri non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.

Si evidenzia inoltre che:

  • soggetta a pubblicità legale è la delega/modifica poteri, intesa quale “fatto” giuridicamente rilevante,  e non l’atto di delega/modifica che il Registro delle imprese acquisisce, unitamente alla domanda di iscrizione, al solo scopo di verificare la veridicità della delega/modifica stessa;
  • l’iscrizione della delega/modifica poteri deve essere richiesta da un amministratore, uno di quelli a cui sono stati delegati o modificati i poteri o uno qualsiasi degli altri amministratori in carica, anche quando gli amministratori interessati dalla delega/modifica poteri siano più di uno;
  • ai fini pubblicitari, non riveste alcuna rilevanza il momento in cui gli amministratori hanno avuto notizia della delega/modifica poteri.

 

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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:04

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:04

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