Direttive del MiSE del 27 aprile 2015


Il 15 luglio 2015 sono divenute efficaci le direttive ministeriali in materia di decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone, Pec e versamento del capitale sociale di s.p.a. e s.r.l. successivo alla costituzione.

Decesso socio (s.n.c. - s.a.s. - società semplici)

Il decesso di socio di società di persone costituisce fatto modificativo dell'atto costitutivo e deve essere obbligatoriamente iscritto nel Registro delle imprese (pubblicità dichiarativa).

La domanda deve essere presentata:

  • da uno degli amministratori della società (soggetto obbligato - in sua vece, il professionista)
     
  • entro il termine di 30 giorni dal decesso, in caso di presentazione tardiva, si applicano a ciascuno dei soggetti obbligati le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c.
     
  • compilando un modello S2 (codice atto A04), allegando il modello intercalare P di modifica del socio deceduto compilato nell'apposito campo con l’indicazione: "Deceduto in data ...”
     
  • senza allegare alcuna documentazione.
     

Diritti di segreteria

  • € 90,00 per le società in accomandita semplice e in nome collettivo
  • € 18,00 per le società semplici.
     

Imposta di bollo: € 59,00 se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.

Recesso socio (s.n.c. - s.a.s. - società semplici)

Il recesso di socio di società di persone costituisce fatto modificativo dell'atto costitutivo e deve essere obbligatoriamente iscritto nel Registro delle imprese (pubblicità dichiarativa).

 La domanda deve essere presentata:

  • da uno degli amministratori della società (soggetto obbligato - in sua vece, il professionista): non può più essere presentata dal socio receduto
     
  • entro il termine di 30 giorni dal momento in cui il recesso é divenuto efficace (decorsi tre mesi dall'ultima delle notifiche in caso di recesso "ad nutum", dall'ultima delle notifiche, in caso di recesso "per giusta causa"), in caso di presentazione tardiva, si applicano a ciascuno dei soggetti obbligati le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c.
     
  • compilando un modello S2 (codice atto A04), allegando il modello intercalare P di  modifica del socio receduto compilato nell'apposito campo con l’indicazione: "Receduto in data ...”
     
  • senza allegare alcuna documentazione.

     

Diritti di segreteria

  • € 90,00 per le società in accomandita semplice e in nome collettivo
  • € 18,00 per le società semplici.
     

Imposta di bollo: € 59,00 se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.

Esclusione socio (s.n.c. - s.a.s. - società semplici)

L'esclusione di socio di società di persone costituisce fatto modificativo dell'atto costitutivo e deve essere obbligatoriamente iscritto nel Registro delle imprese (pubblicità dichiarativa).

La domanda deve essere presentata:

  • da uno degli amministratori della società (soggetto obbligato - in sua vece, il professionista): non può più essere presentata dal socio escluso
     
  • entro il termine di 30 giorni dal momento in cui l'esclusione é divenuta efficace (decorsi 30 giorni dalla notifica della decisione di esclusione al socio escluso), in caso di presentazione tardiva, si applicano a ciascuno dei soggetti obbligati le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c.
     
  • compilando un modello S2 (in corrispondenza del codice atto A04 indicare gli estremi della delibera di esclusione), allegando il modello intercalare P di modifica del socio escluso compilato nell'apposito campo con l’indicazione: "Escluso in data ... (indicare la data di efficacia dell'esclusione)”
     
  • allegando la copia della decisione dei soci di esclusione e la copia della documentazione comprovante il ricevimento della decisione di esclusione da parte del socio escluso, in una delle forme previste per l'iscrizione degli atti nel Registro delle imprese.
     

Diritti di segreteria

  • € 90,00 per le società in accomandita semplice e in nome collettivo
  • € 18,00 per le società semplici.

Imposta di bollo: € 59,00 se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.

Capitale versato (s.r.l. - s.p.a.)

L'adempimento non é più oggetto di denuncia REA, ma di domanda di iscrizione nel RI.

La domanda deve essere presentata:

  • dagli amministratori (soggetto obbligato - in sua vece, il professionista)
     
  • entro il termine di 30 giorni dal momento in cui gli amministratori hanno ricevuto il versamento, in caso di presentazione tardiva, si applicano a ciascuno dei soggetti obbligati le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c.
     
  • compilando un modello S2 nel riquadro relativo al capitale sociale, indicando il codice atto A99
     
  • senza allegare alcuna documentazione.


Diritti di segreteria: € 90,00.

Imposta di bollo: € 65,00 se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.


Il versamento del capitale sociale di Srl e il versamento sulle singole partecipazioni dei soci di Srl sono da considerare adempimenti distinti e autonomi.

Versamenti sulle singole partecipazioni (s.r.l.)

I versamenti sulle singole partecipazioni relative ai soci di società a responsabilità limitata sono oggetto di obbligo di iscrizione nel Registro.

La domanda deve essere presentata:

  • dagli amministratori (soggetto obbligato - in sua vece, il professionista): non può più essere presentata dal socio interessato
     
  • entro il termine di 30 giorni dal momento in cui gli amministratori hanno ricevuto il singolo versamento, in caso di presentazione tardiva, si applicano a ciascuno dei soggetti obbligati le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c.
     
  • compilando un modello S2 (codice atto A99), allegando il modello S compilato nel riquadro "INDICAZIONI ANALITICHE DELLE VARIAZIONI" e il modello Note con l’indicazione: "Versamento del capitale sociale in data ..."
     
  • senza allegare alcuna documentazione.

 

Diritti di segreteria: € 90,00.

Imposta di bollo: 65,00 se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.


Il versamento del capitale sociale di srl e il versamento sulle singole partecipazioni dei soci di srl sono da considerare adempimenti distinti e autonomi.

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Mercoledì, Marzo 13, 2024 - 17:15

Aggiornato il: Mercoledì, Marzo 13, 2024 - 17:15

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