Solleciti e rettifiche


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Quando e come è possibile sollecitare l’iscrizione o il deposito di una domanda/denuncia al Registro Imprese? Come si fa una domanda di rettifica dati? Scoprilo qui.

Come è possibile interagire con il Registro delle imprese per richiedere solleciti, sospensioni, rettifiche o cancellazioni.

Solleciti

Per legge, l’Ufficio del Registro delle imprese deve eseguire l’iscrizione o il deposito delle domande e delle denunce presentate entro il termine di:

  • cinque giorni dalla protocollazione della domanda di iscrizione(1);
  • trenta giorni dalla protocollazione della domanda di deposito o della denuncia al REA.

L’Ufficio del Registro delle imprese di Torino è organizzato per provvedere all’iscrizione, di regola, due giorni dopo la protocollazione della domanda di iscrizione (quindi prima della scadenza del termine previsto dalla legge). Di conseguenza, le domande di iscrizione protocollate lo stesso giorno, sono istruite dall’Ufficio “tutte” lo stesso giorno. Per fare un esempio, tutte le domande di iscrizione protocollate il lunedì sono istruite(2) e iscritte, se regolari, il mercoledì successivo. 

Nei periodi dell’anno in cui il numero delle domande e delle denunce ricevute è particolarmente elevato (per esempio, nei periodi di scadenza o in genere a dicembre, gennaio, maggio e luglio) l’Ufficio dà priorità alle domande di iscrizione di imprese individuali e di società e alle domande alla cui iscrizione conseguono gli effetti propri della pubblicità costitutiva, come per esempio, quelle aventi per oggetto le modifiche e gli scioglimenti di società di capitali, le fusioni, le scissioni, le trasformazioni ecc. Queste domande, durante i periodi critici evidenziati, sono istruite e iscritte prima di tutte le domande di iscrizione a cui conseguono effetti di pubblicità dichiarativa o di mera pubblicità notizia e di tutte le denunce REA.

Non è consentito richiedere all’Ufficio di iscrivere nel Registro delle imprese le domande e le denunce presentate prima del decorso del termine di legge, né di iscriverle in una data prestabilita. 

La possibilità di sollecitare l’iscrizione o il deposito di una domanda/denuncia, presentando apposita richiesta, è consentita eccezionalmente e soltanto nelle seguenti ipotesi:

  1. quando sono decorsi i termini di legge (cinque giorni dalla data della protocollazione della domanda di iscrizione o trenta giorni dalla data della protocollazione della domanda di deposito o della denuncia al REA) e non prima(3) , senza che la stessa sia stata iscritta o depositata nel Registro delle imprese/REA, quindi a decorrere dal sesto giorno dalla protocollazione della domanda di iscrizione o dal trentunesimo giorno dalla protocollazione della domanda di deposito e della denuncia al REA(4);
     
  2. quando l’impresa debba partecipare ad una gara d’appalto, debba richiedere un finanziamento o debba eseguire ulteriori adempimenti presso altre Pubbliche Amministrazioni strettamente connessi con la conclusione del procedimento di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese/REA della domanda/denuncia per la quale è richiesto il sollecito (per esempio, verso la Consob o l’IVASS). In questo caso, alla richiesta di sollecito occorre sempre allegare copia della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni che giustificano il sollecito stesso (per esempio, copia della domanda di partecipazione alla gara d’appalto ecc...).

Non è mai consentito:

  1. sollecitare l’evasione delle domande di iscrizione di:
  • impresa individuale (attiva e inattiva)(5)
  • società(6)
  • atti di trasferimento quote di società a responsabilità limitata(7)
     
  1. richiedere che l'iscrizione di una domanda/denuncia sia eseguita in data certa e prestabilita(8).

Tutte le richieste di iscrizione in data certa o di sollecito presentate senza che ricorrano le ragioni che eccezionalmente le possano giustificare , in qualunque modo presentate, per telefono, allo sportello o presso la casella di posta elettronica accettazionepraticheri@to.camcom.it, non saranno prese in considerazione dall’Ufficio.
 

Il sollecito deve essere inoltrato esclusivamente tramite e-mail alla casella di posta elettronica del Settore interessato accettazionepraticheri@to.camcom.it, indicando nell’oggetto della stessa “SOLLECITO ISCRIZIONE” e specificando nel testo:

  • il numero e la data di protocollo della domanda/denuncia cui si riferisce il sollecito
  • il numero REA dell’impresa di riferimento
  • un recapito telefonico del richiedente.

Inoltre, quando necessario, alla stessa e-mail deve essere allegata copia della documentazione necessaria a comprovare le ragioni che giustificano il sollecito.


(1)Ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 581/1995.

(2)Se irregolari sono sospese.

(3)Perché fino a quel momento l’Ufficio è ancora nei termini di legge per procedere all’iscrizione o per eseguire il deposito richiesti.

(4)Per esempio, la domanda di iscrizione è stata protocollata il 1° febbraio, il sollecito può essere richiesto a partire dal 6 febbraio.

(5)Posto che, in caso di impresa individuale con la ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore, tale da poter creare confusione con l’oggetto dell’impresa o per il luogo nel quale questa è esercitata, l’obbligo di modificare o integrare la propria ditta spetta all’imprenditore che ha iscritto nel Registro delle imprese la propria ditta in epoca posteriore.

(6)Posto che, in caso di società con la denominazione o la ragione sociale uguale o simile a quella usata da altra società, tale da poter creare confusione con l’oggetto dell’impresa o per il luogo nel quale questa è esercitata, l’obbligo di modificare o integrare la propria denominazione/ragione sociale spetta alla società che ha iscritto nel Registro delle imprese la propria denominazione/ragione sociale in epoca posteriore.

(7)Posto che, quando la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel Registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

(8)Si invitano gli utenti a considerare al riguardo che, di regola, l’Ufficio provvede ad iscrivere le domande e le denunce protocollate due giorni dopo la data della protocollazione. 

Sospensioni

Non è consentito richiedere all’Ufficio del Registro delle imprese la sospensione e l’apertura della gestione correzioni per le domande e le denunce in attesa o in corso di istruttoria, al fine di poter allegare alle stesse nuovi allegati, sostituire atti e documenti già allegati o di modificare o rettificare dati indicati nel modello. 
 
Questo non può avvenire su iniziativa del soggetto che ha presentato la domanda/denuncia poiché spetta unicamente all’Ufficio del Registro delle imprese riscontrare, nel corso dell’attività istruttoria, eventuali irregolarità formali della domanda/denuncia presentata e valutare, di conseguenza, se occorre integrare, rettificare o modificare la stessa o i suoi allegati, tenendo unicamente conto delle norme che disciplinano lo specifico procedimento di iscrizione o deposito con la stessa avviato. 
E' l’Ufficio del Registro delle imprese che deve assumere l’iniziativa per avviare il confronto con il soggetto che ha presentato la domanda/denuncia al fine della sua regolarizzazione, cosa a cui provvede mediante la notifica allo stesso di un invito formale. 
 
L’invito é notificato via PEC al soggetto obbligato o legittimato(1) che ha presentato la domanda/denuncia e, solo per conoscenza, anche al professionista incaricato o al procuratore o all’eventuale intermediario, quando il soggetto obbligato o legittimato in via principale si sia avvalso di uno di questi ultimi, rispettivamente per presentare o inviare la domanda/denuncia e l’indirizzo PEC o di posta elettronica degli stessi sia stato indicato nel riquadro 4 del modello Comunica.
Le altre irregolarità, vale a dire quelle che l'Ufficio non ha la competenza di verificare(2), devono eventualmente essere risolte mediante un nuovo ed autonomo deposito a rettifica della domanda/denuncia già presentata.
 
Tutte le richieste di sospensione e di apertura della gestione correzioni, in qualunque modo presentate, per telefono, allo sportello o presso la casella di posta elettronica accettazionepraticheri@to.camcom.it, non saranno prese in considerazione dall’Ufficio.
 
Allo stesso modo, saranno respinti i reinvii a regolarizzazione di domande/denunce in attesa o in corso di istruttoria, non richiesti dall’Ufficio con la notifica dell’invito formale.


 (1) All’indirizzo PEC dichiarato come domicilio elettronico dell’impresa nel riquadro 5 del modello Comunica, nel caso il soggetto obbligato o legittimato in via principale coincida con il titolare, nel caso di impresa individuale, o con gli amministratori, nel caso di società. Quando il soggetto obbligato o legittimato coincide con soggetto diverso (per esempio il curatore fallimentare dell’impresa o il socio unico della società), all’indirizzo PEC dello stesso, se conosciuto dall’Ufficio, diversamente presso la residenza o il domicilio dello stesso tramite raccomandata A/R.

(2)E alle quali, pertanto, non seguirà la sospensione della domanda/denuncia in quanto regolare.

Rettifiche e cancellazioni

Quando i dati e/o gli atti iscritti nel Registro delle imprese o nel REA, successivamente alla presentazione di una domanda/denuncia, risultano essere errati o non dovevano essere iscritti, l’impresa può presentare a seconda del caso:

  • al Registro delle imprese, una domanda/denuncia a rettifica di quella già presentata
  • al Registro delle imprese, una richiesta di correzione d’ufficio
  • al giudice del registro, la richiesta di disporre con decreto la cancellazione dell’iscrizione(1).

La domanda/denuncia a rettifica può essere presentata se:

  • la rettifica é finalizzata esclusivamente a:
    • rettificare o modificare uno o più dati già iscritti;
    • sostituire l’atto o il documento errato;
    • completare una domanda/denuncia già iscritta, in quanto mancante di uno o più dati , ferma restando l’iscrizione stessa; 
       
  • l’errore o la mancanza del dato é riconducibile al soggetto che ha predisposto ed inviato la domanda/denuncia che si intende rettificare. In pratica, l’errore deve essere conseguenza della presentazione di una domanda/denuncia compilata in modo errato(2)  o alla quale sono stati allegati atti o documenti anch’essi errati(3) .
    In presenza di questi presupposti, l’impresa deve presentare una nuova domanda/denuncia:
    • compilata correttamente e/o alla quale sono stati allegati i documenti che avrebbero dovuto essere allegati a quella già iscritta;
    • il modello Note, allegato al modello base, deve riportare l'indicazione che trattasi di “domanda/denuncia a rettifica del prot. n.(4)...”.

La richiesta di correzione d'ufficio di dati già iscritti può essere presentata se:

  • finalizzata esclusivamente a rettificare o modificare uno o più “dati” già iscritti; 
     
  • l’errore o la mancanza del dato è riconducibile all’Ufficio del Registro delle imprese quale conseguenza di un’errata operazione di “caricamento(5) ” dei dati nell’archivio informatico del Registro delle imprese, essendo stata la modulistica compilata correttamente dall’impresa.
    La richiesta deve essere presentata all’Ufficio, preferibilmente via mail all’indirizzo accettazionepraticheri@to.camcom.it, ma può essere presentata anche allo sportello o telefonicamente. 
    In qualunque modo sia presentata, è importante che il richiedente fornisca all’Ufficio i seguenti dati:
    • il numero REA dell’impresa di riferimento;
    • l’errore riscontrato;
    • un recapito telefonico del richiedente.

In presenza di tutti i presupposti necessari, la correzione è eseguita d'ufficio(6)

La richiesta di cancellazione di un'iscrizione può essere presentata se:

  • finalizzata ad eliminare l’iscrizione di un dato, di un soggetto o di un atto dal Registro delle imprese;
  • il dato, il soggetto o l’atto sono stati iscritti nel Registro delle imprese e non nel REA;
  • l’iscrizione del dato, del soggetto, del fatto non doveva essere richiesta, in quanto lo stesso non è soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese, oppure, l’iscrizione é avvenuta in mancanza della condizioni richieste dalla legge(7).

La cancellazione di un’iscrizione avvenuta in mancanza della condizioni di legge non può essere richiesta presentando una domanda a rettifica, né può essere disposta d’ufficio con provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese.
Tale competenza è riservata al giudice del registro che, valutati tutti gli elementi del caso e la documentazione prodotta a corredo della richiesta, se ritiene, può con decreto disporre la cancellazione dell’iscrizione(8).. La richiesta deve essere presentata direttamente presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione – corso Vittorio Emanuele II n. 130 Torino. 


(1)Solo con riguardo alle domande di iscrizione nel Registro delle imprese (escluse le denunce REA).

(2)Perché diversi erano i dati che avrebbero dovuto essere contenuti nella modulistica. Si pensi, per esempio, alla presentazione di  una domanda a rettifica di una domanda di iscrizione di un nuovo amministratore nominato che si è resa necessaria in quanto i dati anagrafici indicati nella domanda già iscritta si sono rivelati successivamente non corrispondenti a quelli dell’amministratore iscritto (perché, per esempio, in fase di compilazione della modulistica sono stati inseriti i dati anagrafici di un altro soggetto).

(3)Perché il documento allegato doveva essere un altro o diverso doveva essere il suo contenuto. Si pensi, per esempio, alla presentazione di una  domanda a rettifica di un bilancio finale di liquidazione che si è resa necessaria per il fatto che la copia del bilancio finale di liquidazione già iscritta non era quella che avrebbe dovuto essere iscritta (perché, per esempio.  alla domanda già iscritta è stata allegata la copia sbagliata o perché nella copia allegata erano presenti degli errori di battitura). Con la domanda a rettifica si procede semplicemente alla correzione di un errore, senza eliminare l’iscrizione eseguita che continua a far parte dell’archivio informatico del Registro delle imprese.

(4)Protocollo della pratica che si intende rettificare.

(5)Si pensi per esempio, all’ipotesi in cui la ragione sociale di una società di persone risulti incompleta perché l’Ufficio del Registro delle imprese ha dimenticato, in fase di caricamento, di iscrivere anche la sigla indicata correttamente nella modulistica dall’impresa.

(6)L'Ufficio registra l'operazione nell'archivio informatico del Registro delle imprese attribuendo alla stessa un numero di protocollo e pubblicizzandola nella visura dell'impresa interessata.

(7)Si pensi, per esempio, all’iscrizione di un consorzio fra persone fisiche ed enti pubblici, per il quale la legge non prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese, potendosi inscrivere nello stesso esclusivamente i consorzi fra imprese con attività esterna.

(8)Come previsto dall'articolo 2191 c.c..

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Ultima modifica
Martedì, Dicembre 5, 2023 - 15:16

Aggiornato il: Martedì, Dicembre 5, 2023 - 15:16

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