Avvertenze cessazione amministratori


Compilazione della domanda

Nel modello S2 i riquadri interessati dalle modifiche dei dati relativi alla cessazione di un amministratore sono:

  • riquadro 13/ORGANI SOCIALI IN CARICA: deve risultare compilato in quanto, a seguito della cessazione di uno o più amministratori, la società modifica la configurazione dell’organo in carica (es. cessa un amministratore e il consiglio di amministrazione, che era composto da 3 membri,  passa ad essere composto da 2);
     
  • riquadro 14/POTERI ORGANI SOCIALI IN CARICA: al momento della costituzione della società in tale campo vengono indicati i poteri del solo organo amministrativo in carica previsti dallo statuto e/o dall’atto costitutivo – indicati con codice “999” – e/o attribuiti all’organo collegiale con verbale di assemblea dei soci/decisioni dei soci e/o verbale di consiglio di amministrazione/decisioni degli amministratori – indicati con codice “OCA”, per il consiglio di amministrazione, o “OPA”, per la pluralità di amministratori. Nel caso di cessazione di uno o più amministratori il riquadro relativo ai poteri non deve essere compilato se non nel caso in cui, alla domanda di cessazione dell’amministratore sia stato allegato il verbale di assemblea dei soci/decisioni dei soci e/o il  verbale di consiglio di amministrazione/decisioni degli amministratori che modifica i poteri dell’organo amministrativo pluripersonale; il riquadro deve risultare compilato con il testo integrale dei nuovi poteri conferiti – indicati con codice “OCA”, per il consiglio di amministrazione, o “OPA”, per la pluralità di amministratori.

Per ogni componente l’organo amministrativo, per il quale si presenta la cessazione, inoltre, deve risultare compilato un modello intercalare P, sezione MODIFICA PERSONA o CESSAZIONE PERSONA, nei seguenti riquadri:

  • MODIFICA PERSONA, nel caso in cui l’amministratore non cessi da tutte le cariche rivestite nella società  ( ad esempio mantiene le cariche di procuratore, responsabile tecnico): riquadro 1/DATI ANAGRAFICI (indicare se l’amministratore è rappresentante o meno dell’impresa e solo se questo dato è variato a seguito della domanda presentata, indicare la data di variazione, che coinciderà con la data dell'atto); riquadro 3/CARICHE O QUALIFICHE (indicare la/le carica/che che cessa/no);
     
  • CESSAZIONE PERSONA: deve risultare compilato solo nel caso in cui l’amministratore cessi da tutte le cariche rivestite nella società.
Variazione composizione organo amministrativo (numero)
Al fine di aggiornare il numero degli amministratori in carica, il modello S2 deve risultare compilato anche nel riquadro 13/ORGANI SOCIALI IN CARICA, con l’indicazione del codice corrispondente all’organo amministrativo in carica e del numero degli amministratori in carica variato (es. cessa un amministratore e il consiglio di amministrazione, che era composto da 3 membri,  passa ad essere composto da 2).
Cessazione di una persona giuridica dalla carica di amministratore

Oltre al modello S2 e al modello intercalare P per la cessazione  della persona giuridica “amministratore”, deve risultare compilato anche il modello intercalare P per la cessazione della persona fisica, legale rappresentante della persona giuridica “amministratore”, qualora la stessa sia iscritta nell’archivio dati dell’impresa come persona di riferimento.

Cessazione parziale dalla carica

Qualora la persona ricopra altre cariche e/o qualifiche all’interno della società che non cessano contestualmente1, il modello intercalare P di modifica deve risultare compilato esclusivamente nei riquadri 1/DATI ANAGRAFICI e 3/CARICHE O QUALIFICHE con l’indicazione della carica cessata.
 


1Esempi:

  1. amministratore che cessa solo dalla carica di amministratore delegato rimanendo componente dell’organo amministrativo; i poteri relativi alla carica di amministratore delegato decadono a seguito della cessazione dalla carica;
  2. amministratore che cessa quale componente dell’organo amministrativo rimanendo in carica come procuratore della società.
Decesso amministratore

Nel caso in cui l’amministratore cessi per decesso la data di cessazione deve coincidere con la data del decesso.

Rinuncia/dimissioni amministratore e principio della maggioranza in carica dell'organo amministrativo 

Le dimissioni dalla carica di amministratore unico non possono aver effetto fintantoché l’assemblea dei soci non provvede a nominare un nuovo organo amministrativo in sostituzione dell’amministratore unico; i componenti del nuovo organo devono, inoltre, accettare la carica e chiedere l’iscrizione della loro nomina nel Registro delle Imprese.

In presenza di Consiglio di amministrazione, le dimissioni di un consigliere possono avvenire solo se rimane in carica la maggioranza dei consiglieri nominati direttamente dall’Assemblea. Qualora tale condizione non sia rispettata, le dimissioni del consigliere avranno effetto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito alla nomina e all’accettazione dei nuovi amministratori.
 

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Martedì, Aprile 7, 2026 - 15:17

Aggiornato il: Martedì, Aprile 7, 2026 - 15:17

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