Deposito bilancio di esercizio spa


Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e dal verbale di approvazione, deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

 

Riferimenti normativi:

Artt. 2435, 2454 e 2615-ter c.c.
D.P.C.M. del 10/12/2008
D.lgs 18 agosto 2015 n.139

Termine: entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio

Sanzioni: consulta la Tabella Sanzioni R.I. società per azioni - società in accomandita per azioni - società consortili per azioni

Soggetti obbligati: amministratore, liquidatore

Soggetti legittimati:

  • sindaco (ai sensi di quanto dispone l'art. 2406 c.c., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori o del liquidatore, il collegio sindacale esegue le pubblicazioni prescritte dalla legge)
  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.

Modulistica

Si ricorda che per il deposito del bilancio di esercizio devono essere utilizzate le funzioni di spedizione disponibili in webtelemaco.infocamere.it e che lo stesso non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

Modello Bdeve risultare compilato nel riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE, nel quale deve essere indicato il tipo di bilancio, la data di chiusura dell’esercizio, la data di approvazione del bilancio di esercizio e se la società è obbligata oppure è esonerata dal bilancio in XBRL.
Codici atto:

711 per il deposito del bilancio ordinario
712 per il deposito del bilancio abbreviato
718 per il deposito del bilancio delle microimprese

Modello S (eventuale) in caso di contestuale domanda di iscrizione dell'elenco soci. Codice atto 508


Modello Note (eventuale) in cui deve risultare la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore o il liquidatore della società, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.

Allegati: bilancio in formato XBRL

Il documento è formato in origine come documento informatico

Il bilancio di esercizio, in formato XBRL1, riportante l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome degli amministratori o dei liquidatori che lo hanno redatto, può essere allegato in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata2 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata2 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata2 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula

Per le domande di deposito di bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 31-12-2018 presentate dal 01-03-2019 è obbligatoria la nuova tassonomia XBRL 2018-11-04.

Per la predisposizione dell'istanza XBRL è possibile utilizzare uno dei software disponibili sul mercato oppure gli strumenti gratuiti messi a disposizione dal sistema camerale sul sito Registroimprese.it sulla pagina dedicata alla pratica di “deposito bilanci” all’indirizzo http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
oppure sul nuovo sito TELEMACO all’indirizzo https://mypage.infocamere.it/ Le mie pratiche>Strumenti>Bilanci alla sezione Strumenti XBRL.


1Fatti salvi i casi di esonero dal formato XBRL espressamente previsti dalle norme. In tali ipotesi, la copia del bilancio di esercizio non deve essere obbligatoriamente depositata in formato XBRL.
2In calce al documento, prima della dichiarazione, devono essere indicati il nome e cognome degli amministratori o dei liquidatori che hanno redatto e sottoscritto il bilancio.

Allegati: ulteriore bilancio in formato PDF/A (eventuale)

Nel caso in cui la tassonomia XBRL non sia sufficiente a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi di chiarezza, correttezza e verità, deve essere allegato un ulteriore bilancio in formato PDF/A.

  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

L'ulteriore bilancio di esercizio, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome degli amministratori o dei liquidatori che lo hanno redatto, può essere allegato in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

L'ulteriore bilancio di esercizio, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome degli amministratori o dei liquidatori che lo hanno redatto1, può essere allegato in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula

1Il nome e cognome degli amministratori o dei liquidatori che hanno redatto e sottoscritto il bilancio devono essere indicati in calce al documento, prima della dichiarazione.
2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.
3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

Allegati: verbale di approvazione del bilancio

Il bilancio può essere approvato:

  • dall'assemblea dei soci: in tal caso occorre allegare il verbale di assemblea
  • dal consiglio di sorveglianza, per le spa che abbiano optato per il sistema di amministrazione e controllo dualistico: in tal caso occorre allegare il verbale del consiglio di sorveglianza1.
  1. Il documento che approva il bilancio è formato in origine come documento informatico

Il documento (verbale di assemblea/del consiglio di sorveglianza), in formato .pdf/A-1, riportante l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che lo hanno sottoscritto, può essere allegato in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli autori del documento
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata2 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata2 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata2 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento che approva il bilancio è formato in origine come documento cartaceo

Il documento (verbale di assemblea/verbale del consiglio di sorveglianza), in formato .pdf/A-1, riportante l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che lo hanno sottoscritto, può essere allegato in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20003 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20054 utilizzando l'apposita formula

1Lo statuto della società può prevedere, tuttavia, che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno 1/3 dei componenti del consiglio di sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
2Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.
3La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.
4La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

Allegati: relazione sulla gestione (eventuale)
  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La relazione sulla gestione1, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (amministratori/liquidatori), può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata2 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata2 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata2 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La relazione sulla gestione1, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (amministratori/liquidatori) può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20003 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20054 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20054 utilizzando l'apposita formula

 


1Sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione:

  • le società che possiedono le condizioni per poter redigere il bilancio abbreviato, previste dall’articolo 2435-bis c.c., e che forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 c.c.;
  • le micro-imprese quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c..

2Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.
3La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.
4La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

Allegati: relazione del collegio sindacale
  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La relazione del collegio sindacale, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei sindaci che l'hanno redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dai sindaci
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La relazione del collegio sindacale, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei sindaci che l'hanno redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula

 


1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.
2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.
3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

Allegati: relazione del revisore/società di revisione (eventuale)
  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La relazione del revisore/società di revisione, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del revisore/legale rappresentante della società di revisione che l'ha redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dal revisore/legale rappresentante della società di revisione
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La relazione del revisore/società di revisione, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del revisore/legale rappresentante della società di revisione che l'ha redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula

 


1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.
2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.
3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

Registrazione dell'atto

Obbligatoria in caso di distribuzione di utili in sede di approvazione del bilancio (Risoluzione della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate n. 353/E del 05 dicembre 2007).

La registrazione può essere comprovata in una delle seguenti modalità:

  • dal timbro apposto dall'Agenzia delle Entrate sulla copia del verbale di approvazione
  • apponendo in calce al verbale di approvazione la formula: “Effettuata la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di..., in data..., numero...”
  • apponendo, nell’ipotesi in cui non sia stato ancora assegnato il numero di registrazione, la formula: “Effettuata la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di..., in data..., numero in corso di attribuzione”.
 
Importi

Diritti di segreteria: € 62,40, esente se start-up innovativa o incubatore certificato1

Imposta di bollo: € 65,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa.2


1L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione in caso start-up innovativa, cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale in caso di incubatore certificato.

2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione in caso start-up innovativa, cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale in caso di incubatore certificato o PMI innovativa.

Avvertenze
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Ultima modifica
Mercoledì, Aprile 10, 2024 - 17:35

Aggiornato il: Mercoledì, Aprile 10, 2024 - 17:35

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