Versamento capitale sociale non contestuale alla sottoscrizione


Entro trenta giorni dal momento in cui riceve il versamento, l'amministratore comunica al registro delle imprese la modifica al capitale sociale versato.

Riferimenti normativi: artt. 2328 comma 2, n. 4, 2615 ter c.c.; Direttiva del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015.

Termine: entro 30 giorni dal momento in cui l’amministratore ha ricevuto il versamento del capitale sociale.

Soggetti obbligati: amministratore.

Soggetti legittimati:

  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica:

  • Modello S2 compilato nel riquadro relativo alla “VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE”, nella sezione VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE; codice atto A99.

Allegati: non previsti.

Importi:

  • € 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato1
  • € 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa.1

1L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

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Ultima modifica
Giovedì, Ottobre 21, 2021 - 15:53

Aggiornato il: Giovedì, Ottobre 21, 2021 - 15:53

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