Le società per azioni si sciolgono per una delle cause previste dalla legge o dall’atto costitutivo.
In particolare, le società per azioni si sciolgono (art. 24841 c.c.):
- per il decorso del termine2
- per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie
- per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’assemblea3
- per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter c.c.
- nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 c.c.
- per deliberazione dell’assemblea
- per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto4.
Le società per azioni si sciolgono inoltre per le altre cause previste dalla legge.
Le cause di scioglimento si distinguono pertanto in cause di scioglimento:
- legali o “automatiche” (previste dalla legge)
- volontarie (lo scioglimento anticipato della società è deciso dai soci e non richiede una specifica motivazione)
- statutarie (previste dall’atto costitutivo o dallo statuto).
La legge non fa più riferimento al fallimento come causa di scioglimento delle società di capitali, con la riforma del diritto societario (attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004) sono venute meno alcune conseguenze degli effetti della dichiarazione di fallimento nei confronti di queste società e dei suoi organi.
Nel previgente regime, la sentenza dichiarativa di fallimento era espressamente prevista quale causa di scioglimento delle società di capitali. Per effetto della dichiarazione di fallimento si apriva, pertanto, una fase di liquidazione della società, indipendentemente da una delibera in tal senso dell’assemblea dei soci. La società fallita veniva privata dell’amministrazione del proprio patrimonio (che veniva trasferita al curatore fallimentare, rimanendo in carica gli amministratori) fino alla chiusura della procedura, momento in cui cessavano gli effetti del fallimento sul patrimonio della società e la disponibilità e l’amministrazione dei beni sociali residui veniva restituita agli amministratori.
La chiusura del fallimento non determinava però di per sé la revoca della liquidazione, a tal fine era necessaria una esplicita deliberazione dell’organo assembleare. Solo con la delibera di revoca della liquidazione la società, tornata in bonis, era posta in condizione di riprendere l’esercizio dell’attività esercitata prima della dichiarazione di fallimento.
A seguito della riforma del diritto societario, la dichiarazione di fallimento non è più prevista fra le cause di scioglimento delle società di capitali. In virtù di questo nuovo regime normativo, la sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei confronti di una società di capitali non costituisce più causa di scioglimento della società, con la conseguenza che5, una volta terminata la procedura concorsuale con un eventuale attivo residuo6, la società fallita può riprendere ad operare, senza che a tal fine si renda necessaria alcuna delibera assembleare e, laddove invece la società decidesse di sciogliersi, la stessa deve provvedervi con apposita deliberazione assembleare.
Il verificarsi di una causa di scioglimento (prevista dalla legge o dall’atto costitutivo) non pone di per sé la società in scioglimento. La legge determina con esattezza il momento in cui le cause di scioglimento si verificano ed esplicano i loro effetti: con la pubblicità dello scioglimento nel Registro delle imprese7.
Nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del primo comma dell’articolo 2484 c.c., gli effetti dello scioglimento si producono, quindi, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa.
Se gli amministratori non provvedono all’accertamento della causa di scioglimento ed alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese, i singoli soci, amministratori o ciascun sindaco possono fare istanza al Tribunale affinché questo accerti il verificarsi della causa di scioglimento con decreto8 che deve essere iscritto nel Registro delle imprese.
Contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, o successivamente all’accertamento del verificarsi della causa di scioglimento con decreto del Tribunale, gli amministratori, se non ha provveduto l’assemblea9 e se l’atto costitutivo non dispone in materia, devono convocare10 l’assemblea dei soci perché deliberi sul numero dei liquidatori, sui loro poteri e sulla nomina degli stessi.
Con l’iscrizione dello scioglimento nel Registro delle imprese e con la convocazione dell’assemblea dei soci da parte degli amministratori, la società viene posta in scioglimento e liquidazione11.
Lo stato di scioglimento e di liquidazione della società determina tutta una serie di conseguenze e di effetti sugli organi sociali e sulla società.
Gli amministratori restano in carica fino al giorno dell’iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle imprese. Fino a quel momento devono tenere i libri sociali e continuare a gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Accertata e iscritta la causa di scioglimento, si apre quindi il procedimento di liquidazione, tale procedimento è affidato ai liquidatori i quali si sostituiscono all’organo amministrativo della società con il compito di realizzare l’attivo societario e di soddisfare i creditori sociali oltre che di ripartire tra i soci l’eventuale residuo attivo e di cancellare la società dal Registro delle imprese.
Nel corso della procedura di liquidazione sia l’assemblea12 sia l’organo di controllo continuano a svolgere le proprie funzioni.
La società anche se sciolta e in liquidazione resta in vita e continua ad esistere e si estinguerà soltanto in seguito e al termine dello svolgimento di un procedimento legale che si articola in tre fasi successive e che consistono rispettivamente nel:
- verificarsi, accertamento e pubblicità legale nel Registro delle imprese della causa di scioglimento
- avvio della fase di liquidazione gestita dai liquidatori
- cancellazione della società dal Registro delle imprese e conseguente estinzione della stessa.
Pubblicità legale nel Registro delle imprese
Quando gli amministratori non provvedono all’accertamento della causa di scioglimento ed alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese, i singoli soci, amministratori o ciascun sindaco possono fare istanza al Tribunale affinché questo accerti il verificarsi della causa di scioglimento con decreto che deve essere iscritto13 nel Registro delle imprese.
Le norme del codice non individuano il soggetto che deve presentare al Registro delle imprese la domanda di iscrizione del decreto, quindi dello scioglimento della società, né stabiliscono il termine entro il quale l’adempimento pubblicitario deve esse eseguito; esse si limitano a disporre che il decreto deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484 c.c., comma che definisce il momento a partire dal quale lo scioglimento della società produce i suoi effetti (dalla pubblicità nel Registro delle imprese).
Con riguardo al soggetto che deve presentare la domanda di iscrizione del decreto, si ritiene pertanto che si debba applicare quanto dispone l’articolo 2189 c.c., secondo il quale, in mancanza di una specifica disposizione normativa, le iscrizioni nel registro devono essere eseguite su domanda sottoscritta dal soggetto interessato. Al riguardo, si considerano interessati, quindi legittimati a presentare la domanda di iscrizione del decreto, sia il soggetto che ha presentanto l’istanza al Tribunale, sia gli amministratori della società.
Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese del decreto del Tribunale che ha accertato il verificarsi di una delle cause di scioglimento di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), primo comma, articolo 2484 c.c., sono quelli della pubblicità costitutiva, lo scioglimento produce i suoi effetti dalla data della sua iscrizione nel Registro delle imprese.
1Il codice civile prevede una disciplina unitaria dello scioglimento e della liquidazione per tutte le società di capitali.
2La società può indicare nel suo atto costitutivo un termine finale di scadenza, l’indicazione del quale tuttavia non è più obbligatoria per nessuna società di capitali. La società, quindi, si scioglie una volta che sia decorso il termine indicato nell’atto costitutivo, a meno che l’assemblea dei soci decida di prorogare il termine di durata.
Se tale decisione è assunta dai soci prima della scadenza del termine, o comunque prima che la stessa sia stata accertata quale causa di scioglimento della società e prima che lo scioglimento per scadenza termine sia stato iscritto nel Registro delle imprese, la relativa deliberazione, verbalizzata da notaio, costituisce semplice modifica dell’atto costitutivo della società e come tale deve essere iscritta nel Registro delle imprese. Essa non comporta la revoca dello stato di liquidazione, pertanto produce effetti sin dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese, senza la necessità del decorso del termine di 60 giorni prescritto dall’articolo 2487, lett. c) c.c.. Se la decisione di prorogare il termine di durata della società viene assunta successivamente all’iscrizione dello scioglimento nel Registro delle imprese per scadenza termine, la stessa deve essere obbligatoriamente preceduta dalla revoca dello stato di liquidazione.
3Si tratta di due distinte cause di scioglimento: l’impossibilità di funzionamento si verifica quando l’assemblea, validamente riunita, sia irreversibilmente incapace di adottare le delibere essenziali per la vita societaria, come per esempio, la nomina degli amministratori o dell’organo di controllo, la continuata inattività si realizza invece quando l’assemblea non si riunisce o non si costituisce validamente per un prolungato periodo di tempo.
4Per esempio, per chiusura di uno o più esercizi, per scioglimento di altra società, per utili o dividendi inferiori ad un determinato ammontare ecc.. Quando l’atto costitutivo (o lo statuto) prevede altre cause di scioglimento, lo stesso deve anche prevedere a chi spetti la competenza a deciderle o ad accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari finalizzati all’iscrizione dello scioglimento nel Registro delle imprese.
5Come precisato dall’ Agenzia delle Entrate con circolare del 4 ottobre 2004 n. 42/E.
6Nel caso in cui il fallimento sia stato chiuso per i motivi 1 e 2 dell’articolo 118 L.F. e quindi per mancanza di passivo e per integrale pagamento dei creditori e di tutte le spese della procedura.
7Fino a quel momento e cioè, sino a quando tale pubblicità non è stata attuata, quando si verifica una delle cause di scioglimento di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), primo comma, articolo 2484 c.c., è pertanto possibile rimuovere la causa di scioglimento (che si è avverata, ma non ha ancora prodotto i suoi effetti giuridici), senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2487-ter c.c., poiché l’applicazione di tale norma presuppone necessariamente che la società si trovi in stato di liquidazione per effetto di una causa di scioglimento già pubblicizzata nel Registro delle imprese.
8Può succedere che con lo stesso decreto il Tribunale nomini anche i liquidatori.
9Ciò che può verificarsi in caso di scioglimento per mancato conseguimento dell’oggetto sociale o per impossibilità di conseguirlo e per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
10Per la constatazione della causa di scioglimento e la convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori non è previsto un termine tassativo; la legge tuttavia vuole che gli stessi vi provvedano senza indugio, essendo gli stessi, in caso di ritardo o omissione, personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai creditori e dai terzi.
11Ne consegue che, qualora si sia avverata la causa di scioglimento senza che la stessa sia stata ancora pubblicizzata nel Registro delle imprese, è possibile rimuovere la stessa senza dover ricorrere alla procedura legale di revoca delle liquidazione.
12Compatibilmente con la procedura di liquidazione.
13Quindi, copia del decreto deve essere allegata alla domanda di iscrizione. Può succedere che con lo stesso decreto il Tribunale nomini anche i liquidatori.