La fusione è decisa da ciascuna delle società partecipanti mediante l’approvazione del relativo progetto.
Salvo che i soci vi rinuncino con consenso unanime, tra l’iscrizione del progetto di fusione e la data fissata per la decisione sulla fusione deve intercorrere almeno il termine1 di trenta giorni2.
Per consentire ai soci di approvare il progetto di fusione adeguatamente informati, il legislatore ha previsto che, oltre al progetto di fusione, debbano essere redatti ulteriori documenti:
- la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione
- la relazione dell’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione
- la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni e delle quote
- la relazione di stima del patrimonio della società di persone nel caso di fusione di società di persone con società di capitali.
Ciò vale per il procedimento di fusione ordinario, quando invece il procedimento di fusione si caratterizza diversamente, per esempio, nel caso della fusione mediante incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90%, il procedimento di fusione è semplificato rispetto a quello ordinario, pertanto, per espressa previsione di legge, non si rendono necessari taluni di questi documenti.
La situazione patrimoniale deve essere redatta dall’organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione. Essa rappresenta un vero e proprio bilancio infrannuale, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, infatti deve essere redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. La sua funzione è quella di soddisfare l’interesse dei creditori in quanto fornisce loro essenzialmente la determinazione del capitale di funzionamento al fine dell’esercizio del diritto di opposizione.
La situazione patrimoniale deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è stato depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet della società, ma può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione nella sede o della pubblicazione dello stesso sul sito internet della società3.
Non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
L’organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve anche redigere una relazione che deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione.
Anche questa relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
La relazione sul rapporto di cambio delle azioni e delle quote, invece, deve essere redatta, sempre per conto di ciascuna società partecipante alla fusione, da uno o più esperti. Essa deve indicare i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e le eventuali difficoltà di valutazione.
Come la situazione patrimoniale e la relazione dell’organo amministrativo, anche la relazione degli esperti non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
Agli stessi esperti, in caso di fusione di società di persone con società di capitali, è affidata la redazione, ai sensi dell’articolo 2343 c.c., della relazione di stima del patrimonio della società di persone.
Tutti questi documenti, insieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale, devono essere depositati in copia presso la sede di tutte le società partecipanti alla fusione, ovvero essere pubblicati sul sito internet delle stesse e vi devono restare durante i trenta giorni2 che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine, con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa.
Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’approvazione del progetto di fusione nelle società di capitali avviene secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo.
La decisione di fusione può anche modificare il progetto di fusione, a patto però che le modifiche apportate non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.
Pubblicità legale nel Registro delle imprese
L’iscrizione della delibera/decisione di fusione deve essere eseguita su ciascuna delle società partecipanti alla fusione, su quelle incorporate e su quella risultante dalla fusione o incorporante, ma è disciplinata diversamente a seconda del fatto che si tratti di società di capitali piuttosto che di società di persone.
La domanda di iscrizione della deliberazione di fusione delle società di capitali4 partecipanti alla fusione deve essere presentata al Registro delle imprese dal notaio che l’ha verbalizzata5.
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di fusione, verificato l’adempimento di tutte le condizioni stabilite dalla legge, entro trenta giorni, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese, allegando alla stessa tutti i documenti previsti dall’articolo 2501 septies c.c.6 e le eventuali autorizzazioni richieste dalle norme in relazione all’oggetto sociale o all’attività esercitata dalla società.
Di conseguenza, l’Ufficio del Registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione depositata, iscrive la deliberazione di fusione nel registro.
Se il notaio verbalizzante, invece, non ritiene adempiute le condizioni previste dalla legge, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data della delibera, ne dà comunicazione agli amministratori.
Nei trenta giorni successivi, gli amministratori possono convocare nuovamente l’assemblea dei soci affinché adotti gli opportuni provvedimenti oppure possono ricorrere al Tribunale affinché ne ordini l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Il Tribunale ordina l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese con decreto di omologa, soggetto a reclamo, soltanto quando ritenga verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e solo dopo aver sentito il pubblico ministero. In mancanza la deliberazione diviene inefficace.
Gli effetti della pubblicità legale della deliberazione di fusione sono quelli della pubblicità costitutiva, la deliberazione di fusione produce i suoi effetti dalla data dell’iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle imprese.
1Non è previsto invece un termine massimo.
2Quindici se alla fusione partecipano società con capitale rappresentato da azioni.
3Nel caso di società quotata in mercati regolamentati, può essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito del progetto di fusione nella sede della società o pubblicazione dello stesso nel sito internet della società.
4Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.
5Si applica l’articolo 2436 c.c.
6Relazione dell’organo amministrativo, situazione patrimoniale, relazione degli esperti, bilanci degli ultimi tre esercizi…, fatte naturalmente salve le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.