Decisione di fusione


La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. La domanda di iscrizione della deliberazione di fusione deve essere presentata al Registro delle imprese dal notaio che l'ha verbalizzata.

Riferimenti normativi:

Artt. 2502, 2502-bis c.c., art 201 D.lgs 7/9/2005 n. 209, art. 57 D.lgs 1/9/1993 n. 385, art. 50-ter D.lgs. 24/2/1998 n. 58.

Termini: entro 30 giorni dalla data della deliberazione1 o dalla data in cui l’autorizzazione2 è stata consegnata al notaio.

Sanzioni: consulta la Tabella Sanzioni R.I. società per azioni - società in accomandita per azioni - società consortili per azioni

Soggetti obbligati: notaio

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

amministratore (qualora il Notaio non abbia ritenuto adempiute le condizioni di legge per l’iscrizione dell’atto e gli amministratori abbiano optato per il ricorso al Tribunale che, laddove riscontri la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, omologa l’atto e ne ordina l’iscrizione nel Registro delle Imprese. In tal caso, occorre allegare la copia informatica semplice del decreto di omologa).

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 deve risultare compilato nel riquadro relativo alla FUSIONE con codice atto A161

  • Modello Note (eventuale) da cui deve risultare:
    • la dichiarazione resa dal soggetto che presenta la domanda, rispettando il seguente testo: ”Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di…(notaio, amministratore, professionista incaricato) dichiara che in data … tutti i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, hanno rinunciato alla redazione della relazione dell’organo amministrativo e/o degli esperti e/o della situazione patrimoniale2
      e/o

    • la dichiarazione resa dal soggetto che presenta la domanda, rispettando il seguente testo:Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di…(notaio, amministratore, professionista incaricato) dichiara che il progetto di fusione è stato pubblicato in data … sul sito internet….. della società3"
      e/o

    • l’indicazione degli estremi di deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi nel Registro imprese di competenza, delle società partecipanti alla fusione  (n. di protocollo, data di deposito e provincia)4
      e/o

    • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore della società, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.

1) Decisione di fusione depositata dalla società incorporata
Esempio Distinta R.I.
risultante dalla compilazione della modulistica
2) Decisione di fusione depositata dalla società incorporante
Esempio Distinta R.I.
risultante dalla compilazione della modulistica
3) Decisione di fusione depositata dalla società partecipante alla fusione mediante costituzione di nuova società
Esempio Distinta R.I.
risultante dalla compilazione della modulistica

 


1 Nel caso vengano anche deliberate modifiche dello statuto o altre modifiche (es. nomina amministratori), indipendenti dalla fusione, quindi, con efficacia immediata, e le stesse si vogliano iscrivere con la stessa domanda, nel modello S2 devono risultare compilati anche i relativi riquadri.
2La dichiarazione può essere resa nel Modello Note in caso di rinuncia alla redazione di uno o più documenti, quando previsto, se non già espressa in atto o tramite dichiarazione di rinuncia allegata alla domanda e deve riferirsi esclusivamente ai documenti in ordine ai quali i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto hanno espresso la loro rinuncia.
3Qualora lo stesso non sia stato pubblicato nel Registro delle imprese competente, bensì sul sito internet della società.
4L’allegazione dei bilanci può essere sostituita dall’indicazione nel Modello Note allegato al modello S2, degli estremi del deposito degli stessi nel Registro delle imprese competente (n. di protocollo, data di deposito e provincia) solo se già evasi (vedi Avvertenze).

Allegati della domanda/denuncia

I documenti che per legge devono essere depositati con la decisione di fusione sono numerosi e di varia natura e rivestono, in origine, forme diverse. E’ prassi diffusa allegare al verbale di assemblea straordinaria alcuni o tutti i documenti come parte integrante dello stesso, facilitando, di conseguenza, il deposito degli stessi. I documenti allegati al verbale come parte integrante, infatti, ne assumono la stessa forma.

Quando, invece, i documenti sono allegati alla domanda nella loro forma originaria, l’autenticità degli stessi deve essere garantita attraverso l’apposizione di firme digitali o di dichiarazioni di conformità, nel rispetto delle normative vigenti.

  • Se gli allegati alla decisione di fusione costituiscono parte integrante del verbale di assemblea dei soci e sono contenuti tutti nello stesso file che contiene quest’ultimo:
  • Verbale di assemblea dei soci,2 comprensivo dei documenti di cui all’art. 2501-septies,3 da allegare nella seguente forma: copia informatica di originale cartaceo, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20054

  • Se gli allegati alla decisione di fusione costituiscono parte integrante del verbale di assemblea dei soci, ma sono contenuti ciascuno in un file separato:
  • Verbale di assemblea dei soci2
  • Progetto di fusione comprensivo dell’atto costitutivo della società risultante dalla fusione o dello statuto dell’incorporante
  • Relazione dell’organo amministrativo (eventuale)5
  • Relazione degli esperti (eventuale)5
  • Situazioni patrimoniali di ciascuna società partecipante alla fusione (eventuale)6
  • Bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale,1di ciascuna società partecipante alla fusione
    da allegare tutti nella seguente forma: copia informatica di originale cartaceo, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20054

  • Se gli allegati alla decisione di fusione non costituiscono parte integrante del verbale di assemblea dei soci e sono contenuti ciascuno in un file separato:
  • Verbale di assemblea dei soci2 da allegare nella seguente forma: copia informatica di originale cartaceo, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20054
  • Progetto di fusione comprensivo dell’atto costitutivo della società risultante dalla fusione o dello statuto dell’incorporante
  • Relazione dell’organo amministrativo (eventuale)5
  • Relazione degli esperti (eventuale)5
  • Situazioni patrimoniali di ciascuna società partecipante alla fusione (eventuale)6
  • Bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale1di ciascuna società partecipante alla fusione
    da allegare tutti in una delle seguenti forme:
    • Copia informatica di originale cartaceo, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20054
    • Copia informatica7, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal/i soggetto/i che ha/hanno redatto e sottoscritto in originale il documento allegato
    • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica)8, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione,  sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.lgs. n. 82/20059.
       
  • Rinuncia alla redazione della relazione dell’organo amministrativo e/o della relazione deli esperti e/o della situazione patrimoniale (eventuale)10 da allegare in una delle seguenti forme:
    • Copia informatica11 semplice12 del documento nel quale è stata formalizzata la rinuncia sottoscritta da tutti i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto

    • Dichiarazione sostitutiva (eventuale)13 del soggetto che presenta la domanda (notaio, amministratore, professionista incaricato), resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la rinuncia di tutti i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, alla redazione della relazione dell’organo amministrativo e/o degli esperti e/o della situazione patrimoniale sottoscritta digitalmente dallo stesso. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta autografamente dall’amministratore, in quanto privo del dispositivo di firma digitale, alla domanda deve essere allegata, in file a parte, codificato con il codice E20, copia semplice del documento di identità dell’amministratore14.
       
  • Devono sempre essere allegati in copia informatica dell’originale cartaceo15, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20054, i seguenti documenti (se previsti), richiamati o meno in atto:
    • Autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 57, D.lgs n. 385/1993, quando alla fusione prendono parte delle banche e la deliberazione assembleare ha apportato delle modifiche al relativo progetto;
    • Autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 50-ter, comma 3, Dlgs n. 58/1998, se alla fusione partecipano delle SICAV e la deliberazione assembleare ha apportato delle modifiche al relativo progetto;
    • Autorizzazione dell’IVASS16 ai sensi dell’art. 201 D.lgs. 209/2005 e art. 23 Reg. ISVAP n14 del 18/02/2008 se alla fusione partecipa almeno un’impresa di assicurazione e la deliberazione assembleare ha apportato delle modifiche al relativo progetto;
    • Qualsiasi ulteriore autorizzazione e/o documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni richieste da leggi speciali per il deposito della decisione di fusione.
       

1L’allegazione dei bilanci può essere sostituita dall’indicazione nel Modello Note allegato al modello S2, degli estremi del deposito degli stessi nel Registro delle imprese competente (n. di protocollo, data di deposito e provincia)  solo segià evasi (vedi Avvertenze).
2Oppure dell’organo amministrativo nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo abbia previsto che la decisione di fusione debba essere assunta da quest’ultimo, in luogo dell’assemblea dei soci (vedi Avvertenze).
3Progetto di fusione, relazione dell’organo amministrativo, relazione degli esperti, situazione patrimoniale, bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione.
4Oppure copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell' originale cartaceo, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005, secondo la seguente formula apposta in calce al documento:
"Il sottoscritto ... (nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, che la copia del presente......(indicare il tipo di documento), in formato .PDF/A-1, è conforme all’originale. Lì, ... (indicare luogo e data)”.
5La relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
6La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
7Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto originale cartaceo riportante la firma autografa del/i soggetto/i che hanno sottoscritto i documenti originali  oppure copia del documento informatico che riproduce il contenuto dell’atto cartaceo riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del cognome e nome del/i soggetto/i che risultano aver firmato i documenti originali oppure copia dell’originale informatico riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del cognome e nome del/i soggetto/i  che risultano aver firmato i documenti originali.
8La copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto originale cartaceo deve riportare le firme autografe del/i soggetto/i che ha/hanno sottoscritto i documenti originali.
9La dichiarazione, inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine degli allegati, deve essere resa rispettando la seguente formula:
"Il sottoscritto ... (nome e cognome della persona che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente... (indicare il tipo di documento), in formato .PDF/A-1, è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto".
10Se manifestata e se non risultante già dalla decisione di fusione né dal Modello Note.
11Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo (rinuncia) riportante le firme autografe di tutti i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.
12Trattandosi di atto/i non soggetto/i ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo/gli stesso/i sia/siano allegato/i in formato pdf/A-1 e che sia/siano sottoscritto/i digitalmente dal presidente e, se nominato, dal segretario, dal socio, né da altro soggetto che presenta la domanda. 
13Qualora la stessa dichiarazione non sia stata resa nel Modello Note,  come indicato nella sezione Modulistica.
14Vale quello eventualmente già allegato ai fini della presentazione e sottoscrizione della domanda.
15L’art. 2436 c.c., così come richiamato dall’art. 2502-bis, primo comma, prevede che il Notaio contestualmente al deposito dell’atto debba allegare anche le eventuali autorizzazioni richieste.
16Il primo gennaio 2013 l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è succeduto a tutti i poteri funzioni e competenze dell’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) ai sensi del decreto legge 6/7/2012 n. 95 convertito con legge 7/8/2012 n. 135 .

 

Registrazione dell'atto

Obbligatoria.
Se la domanda è depositata dal notaio è consentito il deposito dell’atto anteriormente alla registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. n. 131/86.

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,001

  • Imposta di bollo: euro 65,002 se sussistono i presupposti è possibile assolvere l’imposta di bollo tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.).

 


1Esente se start-up innovativa o incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

2Esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

 

Avvertenze

  • Termine per la decisione in ordine alla fusione: tra l’iscrizione nel Registro delle imprese del progetto di fusione o la sua pubblicazione nel sito internet della società e la data fissata per la decisione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime (art. 2501-ter u.c., c.c.)1.

  • Progetto di fusione pubblicato nel sito internet della società: in questo caso, nel Modello Note occorre indicare che il progetto di fusione è stato pubblicato sul sito internet della società, precisando la data in cui lo stesso è stato pubblicato (vedi Modulistica).

  • Relazione dell’organo amministrativo - rinuncia: la relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, di ciascuna delle società partecipanti alla fusione2.

  • Relazione degli esperti - rinuncia: la relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, di ciascuna delle società partecipanti alla fusione2.

  • Situazione patrimoniale – rinuncia/sostituzione: può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio purchè questo sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione presso la sede della società oppure pubblicato sul sito Internet di questa3. La situazione, comunque, non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, di ciascuna delle società partecipanti alla fusione2.

  • Bilancio d'esercizio depositato ma non ancora evaso: deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda, non essendo sufficiente la sola indicazione, nel Modello Note, degli estremi dell’avvenuto deposito, poiché il bilancio oltre a non essere stato ancora archiviato otticamente, per cui non è ancora rilasciabile in copia a chiunque ne faccia richiesta, lo stesso potrebbe anche risultare irregolare e, di conseguenza, essere assoggettato a provvedimento di rifiuto da parte del Conservatore.

  • Fusione a seguito acquisizione con indebitamento – obbligo relazione dell’organo amministrativo e degli esperti: essendo necessario fornire nelle relazioni degli amministratori e degli esperti le particolari indicazioni previste dall’articolo 2501-bis, c.c., non è possibile  rinunciare alla loro redazione, così come invece consentito per il procedimento ordinario di fusione rispettivamente dagli artt. 2501-quinquies, comma 4 e 2501-sexies, comma 8, c.c.

  • Fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento – semplificazioni non previste:  a questo tipo di fusioni non si applicano le semplificazioni previste per le fusioni semplificate (incorporazione di società interamente possedute)4 e per le fusioni per incorporazione di società possedute al 90%5.

  • Modifiche al progetto di fusione: se la delibera di fusione apporta al progetto di fusione le modifiche previste dall’articolo 2502-ter c.c.6, il progetto di fusione non deve essere nuovamente  depositato nel Registro delle imprese in quanto le modifiche risulteranno dal progetto approvato dai soci, allegato alla delibera di fusione.

  • Data di efficacia della fusione - effetti differiti: la fusione ha effetto quando è eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle imprese (art. 2504-bis). Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva. Se prevista, la stessa deve essere pubblicizzata con la domanda con la quale si richiede l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di fusione.

  • Modifiche statutarie indipendenti dalla fusione: se l’assemblea, oltre a deliberare la fusione, assume ulteriori decisioni da questa indipendenti,  modificative dello statuto, l’iscrizione di queste ultime può essere richiesta con la stessa domanda con la quale si richiede l’iscrizione della deliberazione di fusione.

  • Aumento del capitale sociale a servizio della fusione: di regola, il concambio delle azioni o delle quote si realizza mediante un aumento di capitale della società incorporante, in misura tale da poter emettere le azioni o le quote da assegnare ai soci delle società incorporande. Quando ciò avviene e l’aumento del capitale viene deliberato con la decisione di fusione, il modello S2 deve risultare compilato anche nel riquadro relativo alla variazione del capitale sociale solo nella parte relativa alla delibera di aumento del capitale7

  • Fusioni per incorporazione di società interamente possedute (fusione semplificata”) – relazione degli amministratori e degli esperti non necessarie: quando la società controllante incorpora una società già interamente posseduta, la fusione è anomala e il procedimento di fusione è semplificato rispetto a quello ordinario. Per espressa previsione di legge, non sono necessarie né la relazione degli amministratori e né quella degli esperti, né la relazione di stima per le società di persone in caso di fusione di queste ultime con società di capitali8. Tuttavia, qualora le società decida di redigerle ugualmente e di depositarle nel Registro imprese insieme alla delibera di fusione, le relazioni devono rivestire la stessa forma richiesta per l’iscrizione degli allegati obbligatori.

  • Fusioni per incorporazione di società interamente possedute (fusione semplificata”) –  delega della decisione all’organo amministrativo: quando la società controllante incorpora una società già interamente posseduta, la fusione è anomala e il procedimento di fusione è semplificato rispetto a quello ordinario. Se l’atto costitutivo o lo statuto lo prevede, la decisione di fusione può essere deliberata dagli organi amministrativi9 di ciascuna società partecipante alla fusione con deliberazione risultante da atto pubblico.  Le modalità di deposito per l’iscrizione della delibera nel Registro imprese, restano le medesime previste per la delibera assunta dai soci.

  • Incorporazione di società possedute al 90% - situazione patrimoniale, relazione dell’organo amministrativo e degli esperti non necessarie: quando la società controllante incorpora una società posseduta al 90%, il procedimento di fusione è semplificato rispetto a quello ordinario. Per espressa previsione di legge, non sono necessarie la situazione patrimoniale, la relazione dell’organo amministrativo, la relazione degli esperti né la relazione di stima per le società di persone in caso di fusione di queste ultime con società di capitali, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

  • Incorporazione di società possedute al 90% - delega della decisione all’organo amministrativo: Con esclusivo riferimento alla società incorporante, se l’atto costitutivo o lo statuto lo prevede, la decisione di fusione può essere deliberata dall’organo amministrativo con deliberazione risultante da atto pubblico. Le modalità di deposito per l’iscrizione della delibera nel Registro imprese, restano le medesime previste per la delibera assunta dai soci.

  • Fusioni tra società di nazionalità differente – fusioni transfrontaliere:  le fusioni tra società di diversi Stati appartenenti all’UE sono disciplinate da un’apposita normativa (D.Lgs. n. 108/2008 che recepisce la Dir. CE 2005/56/CE).

  • Decisione dei soci con verbalizzazione non contestuale alla data della deliberazione: nel caso di verbalizzazione non contestuale alla data della deliberazione o nel caso di verbalizzazione effettuata in più giorni, la data atto da indicare nel modello S2, è la data dell’adozione della delibera e non quella della sua verbalizzazione.

  • Forma dei documenti allegati alla decisione di fusione: ad esclusione di quelli allegati come parte integrante della decisione di fusione, non è necessario che i documenti allegati alla stessa rivestano tutti la stessa forma. E’ possibile allegare alla domanda alcuni documenti in formato originale informatico e altri in copia conforme.

Questi documenti possono quindi essere:

  • tutti in formato originale, cioè sottoscritti digitalmente dai soggetti che li hanno redatti e che ne sono legalmente i responsabili10;
  • tutti in copia conforme all’originale, dichiarata e sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato dalle vigenti norme;
  • alcuni in originale, altri in copia conforme11.
     

1Il consenso viene, generalmente, espresso in atto ma, in mancanza, può anche risultare da un documento separato, datato e sottoscritto da tutti i soci.
2La rinuncia viene, generalmente, dichiarata in atto ma, in mancanza, può anche risultare da un documento separato datato e sottoscritto da tutti i soci e dai possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, da allegare alla domanda in copia semplice, oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nel Modello Note dal soggetto che presenta la domanda.
3Nel caso di società quotata in mercati regolamentati, la situazione patrimoniale può essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali (se redatta), purché riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito nella sede della società o di pubblicazione sul sito della stessa del progetto di fusione.
4Deroga all’obbligo di redigere la relazione dell’organo amministrativo e degli esperti, della relazione di stima per le società di persone in caso di fusione di queste ultime con società di capitali e possibilità di delegare la decisione di fusione all’organo amministrativo.
5In presenza di determinate condizioni, deroga all’obbligo di redigere la situazione patrimoniale, la relazione dell’organo amministrativo e degli esperti, della relazione di stima per le società di persone in caso di fusione di queste ultime con società di capitali e, con esclusivo riguardo alla società incorporante, possibilità di delegare la decisione di fusione all’organo amministrativo.
6Deve trattarsi di modifiche di tipo operativo che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi o comunque di modifiche marginali e non discrezionali, come la correzione di errori materiali.
7Non deve essere compilato il riquadro 08 nella parte relativa alla sottoscrizione e versamento del capitale sociale.
8Peraltro, non è neanche necessario che dal progetto di fusione risultino:

  • il rapporto di cambio delle azioni e delle quote
  • le modalità di assegnazione delle azioni e delle quote della società che risulta dalla fusione o incorporante
  • la data di partecipazione agli utili di azioni o quote.

9Sempre che siano rispettate , con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni di cui all’articolo 2501-ter c.c. (Progetto di fusione), terzo e quarto comma nonché, quanto alla società incorporante, quelle di cui all’articolo 2501-septies c.c. (Deposito degli atti).
10Per esempio, la relazione dell’organo amministrativo sottoscritta digitalmente dagli amministratori e la relazione degli esperti sottoscritta digitalmente dagli esperti.
11Per esempio, la relazione dell’organo amministrativo sottoscritta digitalmente dagli amministratori e la relazione degli esperti dichiarata conforme da uno dei soggetti legittimati dalle norme vigenti.

 

Approfondimento

La fusione è decisa da ciascuna delle società partecipanti mediante l’approvazione del relativo progetto.

Salvo che i soci vi rinuncino con consenso unanime, tra l’iscrizione del progetto di fusione e la data fissata per la decisione sulla fusione deve intercorrere almeno il termine1 di trenta giorni2.

Per consentire ai soci di approvare il progetto di fusione adeguatamente informati, il legislatore ha previsto che, oltre al progetto di fusione, debbano essere redatti ulteriori documenti:

  • la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione
  • la relazione dell’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione
  • la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni e delle quote
  • la relazione di stima del patrimonio della società di persone nel caso di fusione di società di persone con società di capitali.

Ciò vale per il procedimento di fusione ordinario, quando invece il procedimento di fusione si caratterizza diversamente, per esempio, nel caso della fusione mediante incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90%, il procedimento di fusione è semplificato rispetto a quello ordinario, pertanto, per espressa previsione di legge, non si rendono necessari taluni di questi documenti.

La situazione patrimoniale deve essere redatta dall’organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione. Essa rappresenta un vero e proprio bilancio infrannuale, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, infatti deve essere redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. La sua funzione è quella di soddisfare l’interesse dei creditori in quanto fornisce loro essenzialmente la determinazione del capitale di funzionamento al fine dell’esercizio del diritto di opposizione.

La situazione patrimoniale deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è stato depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet della società, ma può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione nella sede o della pubblicazione dello stesso sul sito internet della società3.

Non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

L’organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve anche redigere una relazione che deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione.

Anche questa relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

La relazione sul rapporto di cambio delle azioni e delle quote, invece, deve essere redatta, sempre per conto di ciascuna società partecipante alla fusione, da uno o più esperti. Essa deve indicare i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e le eventuali difficoltà di valutazione.

Come la situazione patrimoniale e la relazione dell’organo amministrativo, anche la relazione degli esperti non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Agli stessi esperti, in caso di fusione di società di persone con società di capitali, è affidata la redazione, ai sensi dell’articolo 2343 c.c., della relazione di stima del patrimonio della società di persone.

Tutti questi documenti, insieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale, devono essere depositati in copia presso la sede di tutte le società partecipanti alla fusione, ovvero essere pubblicati sul sito internet delle stesse e vi devono restare durante i trenta giorni2 che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine, con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa.

Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’approvazione del progetto di fusione nelle società di capitali avviene secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo.

La decisione di fusione può anche modificare il progetto di fusione, a patto però che le modifiche apportate non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

L’iscrizione della delibera/decisione di fusione deve essere eseguita su ciascuna delle società partecipanti alla fusione, su quelle incorporate e su quella risultante dalla fusione o incorporante, ma è disciplinata diversamente a seconda del fatto che si tratti di società di capitali piuttosto che di società di persone.

La domanda di iscrizione della deliberazione di fusione delle società di capitali4 partecipanti alla fusione deve essere presentata al Registro delle imprese dal notaio che l’ha verbalizzata5.

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di fusione, verificato l’adempimento di tutte le condizioni stabilite dalla legge, entro trenta giorni, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese, allegando alla stessa tutti i documenti previsti dall’articolo 2501 septies c.c.6 e le eventuali autorizzazioni richieste dalle norme in relazione all’oggetto sociale o all’attività esercitata dalla società.

Di conseguenza, l’Ufficio del Registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione depositata, iscrive la deliberazione di fusione nel registro.

Se il notaio verbalizzante, invece, non ritiene adempiute le condizioni previste dalla legge, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data della delibera, ne dà comunicazione agli amministratori.
Nei trenta giorni successivi, gli amministratori possono convocare nuovamente l’assemblea dei soci affinché adotti gli opportuni provvedimenti oppure possono ricorrere al Tribunale affinché ne ordini l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Il Tribunale ordina l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese con decreto di omologa, soggetto a reclamo, soltanto quando ritenga verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e solo dopo aver sentito il pubblico ministero. In mancanza la deliberazione diviene inefficace.

Gli effetti della pubblicità legale della deliberazione di fusione sono quelli della pubblicità costitutiva, la deliberazione di fusione produce i suoi effetti dalla data dell’iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle imprese.
 


1Non è previsto invece un termine massimo.
2Quindici se alla fusione partecipano società con capitale rappresentato da azioni.
3Nel caso di società quotata in mercati regolamentati, può essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito del progetto di fusione nella sede della società o pubblicazione dello stesso nel sito internet della società.
4Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.
5Si applica l’articolo 2436 c.c.
6Relazione dell’organo amministrativo, situazione patrimoniale, relazione degli esperti, bilanci degli ultimi tre esercizi…, fatte naturalmente salve le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

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Lunedì, Ottobre 4, 2021 - 10:47

Aggiornato il: Lunedì, Ottobre 4, 2021 - 10:47

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