Le società per azioni e in accomandita per azioni che controllano un’impresa devono redigere il bilancio consolidato1.
Sono incluse nell’area di consolidamento tutte le imprese controllate, italiane ed estere.
Si considerano controllate le società, italiane e straniere, nelle quali la controllante:
- dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto),
- dispone di un numero di voti sufficiente per esercitare un’influenza dominante dell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto),
- esercita un'influenza dominante nell’assemblea ordinaria per effetto di un contratto o di una clausola statutaria (c.d. influenza dominante),
- controlla la maggioranza dei diritti di voto attraverso accordi con altri soci (c.d. influenza dominante).
Non devono redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Tale esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 39/2010.
Non sono, inoltre, soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato le società, a loro volta controllate, quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata, ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
Tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
- che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/91 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea;
- che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
In questa ipotesi, le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio, nella quale devono essere anche indicate la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato2.
Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della società controllante. Esso è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario3 e nota integrativa e può essere redatto anche in migliaia di euro.
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide, di regola, con la data di chiusura dell’esercizio della società controllante. Tale data può, tuttavia, coincidere con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse4.
Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori della società controllante e deve essere assoggettato a revisione legale, demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.
Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio e finché questo sia approvato5.
Pubblicità legale nel Registro delle imprese
Il bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione di revisione legale, deve essere depositata presso il Registro delle imprese competente dagli amministratori della società controllante.
Il deposito deve essere eseguito contestualmente al deposito del bilancio di esercizio ovvero entro trenta giorni dalla sua approvazione.
Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio consolidato se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
1Hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato:
- S.p.a, S.a.p.a. e S.r.l. che controllano un’impresa;
- gli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un’attività commerciale;
- le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
2Le società controllate, esonerate dalla redazione del bilancio consolidato, devono depositare nel Registro delle imprese, tuttavia, copia del bilancio consolidato della società controllante, corredato dalla relazione sulla gestione e da quella dell’organo di revisione legale, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
3I bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 devono essere costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto ecomonico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
4L’uso di questa facoltà deve essere indicato nella nota integrativa.
5Il bilancio consolidato non è soggetto all’approvazione dei soci.