Atto costitutivo di spa


La società per azioni può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.

 

Riferimenti normativi: artt. 2328, 2329, 2330, 2454, 2615 ter c.c., 223 quater norme di att. c.c.

Termine: entro 10 giorni dalla data atto o dalla data in cui l’autorizzazione è stata consegnata al notaio (quando le autorizzazioni previste dall’art. 2329 c.c. sono rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo)

Sanzioni: consulta la Tabella Sanzioni R.I. società per azioni - società in accomandita per azioni - società consortili per azioni

Soggetti obbligati:

  • notaio o un amministratore per l'iscrizione dell'atto costitutivo
  • ciascun amministratore per l'iscrizione della propria nomina
  • un amministratore per la nomina dei sindaci.

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati: ciascun socio, se il notaio o gli amministratori non provvedono all’iscrizione entro il termine di 10 giorni dalla data atto o dalla data di consegna al notaio dell’autorizzazione.

​Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione1


1Ciascun amministratore nominato che iscrive la propria nomina ai sensi dell’art. 2383 c.c. deve sottoscrivere digitalmente la domanda. La sua firma non è necessaria nel caso in cui la domanda d’iscrizione dell'atto sia presentata dal notaio e lo stesso dichiari, nel modello Note/XX o nella dichiarazione allegata, di aver ricevuto l'incarico da parte dell'amministratore a presentare la domanda di iscrizione della sua nomina, oppure qualora nell’atto risulti, in alternativa, una delle seguenti condizioni:

  • l’accettazione della carica da parte dell’amministratore
  • la delega al notaio a presentare la domanda per l’iscrizione della propria nomina
  • la sottoscrizione dell’atto da parte dell’amministratore.

Ciascun sindaco nominato deve sottoscrivere digitalmente la domanda al fine di provare l'accettazione dell'incarico. La sua firma non è necessaria nel caso in cui la domanda d’iscrizione dell'atto sia presentata dal notaio e lo stesso dichiari, nel modello Note/XX o nella dichiarazione allegata, di aver ricevuto l'incarico da parte del sindaco ad attestare l'accettazione dell'incarico, oppure qualora nell'atto risulti l'accettazione del sindaco.
Attenzione! La nomina dei sindaci deve essere iscritta a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2400 c.c., la domanda, pertanto, deve essere sottoscritta digitalmente dall'amministratore che ne richiede l'iscrizione. La sua firma non è necessaria nel caso in cui la domanda di iscrizione dell'atto sia presentata dal notaio e lo stesso dichiari, nel modello Note/XX o nella dichiarazione allegata, di aver ricevuto l'incarico da parte dell'amministratore a presentare la domanda di iscrizione della nomina dei sindaci.

Modulistica
  • Modello S1 con codici atto:
    • A01 per l’iscrizione dell’atto costitutivo
       
    • A06 per l’iscrizione della nomina degli amministratori
       
    • A08 per la nomina dei sindaci e dell'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
       
    • A11 (eventuale) nel caso in cui sia presentata anche la domanda di iscrizione della delega dei poteri deliberata dall’assemblea dei soci o, in pari data, dall’organo amministrativo
       
    • A03 (eventuale) per l’iscrizione di una sede secondaria1
       
    • A99 (eventuale) per la dichiarazione resa dall’amministratore in merito alla sussistenza della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. (gruppi societari)
       
  • Modello S contenente l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali e l’eventuale indicazione della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497 bis c.c.)
     
  • Un modello modello intercalare P per ogni amministratore che iscrive la propria nomina
     
  • Un modello modello intercalare P (eventuale) per ogni persona fisica legale rappresentante della persona giuridica nominata amministratore con legale rappresentanza
     
  • Un modello modello intercalare P per ogni sindaco nominato2
     
  • Un modello modello intercalare P(eventuale) per il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato
     
  • Un modello modello intercalare P (eventuale) per il socio unico
     
  • Un modello modello intercalare P (eventuale) per il preposto alla sede secondaria
     
  • Modello S5(eventuale) per la contestuale denuncia dell’attività economica dell’impresa
     
  • Modello UL(eventuale) per la contestuale apertura di unità locale o per l’istituzione di sede secondaria (operative e non operative)3
     

Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica
 


1L’istituzione della sede secondaria deve essere prevista nell’atto costitutivo.
2Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico…(art. 223 septies disp. trans. c.c.).
3Se la localizzazione è operativa, deve risultare compilato anche il modello S5.

Allegati

Atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati1 da allegare nelle seguenti forme:

  • Copia informatica dell’originale cartaceo2 dell’atto costitutivo e dello statuto3, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 68-ter e 69 L. n. 89/1913)
  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell'originale cartaceo4 dell'atto costitutivo e dello statuto3, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 68-ter e 69 L. n. 89/1913)
  • Copia informatica dell'originale informatico5 dell'atto costitutivo e dello statuto3, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 68-ter e 69 L. n. 89/1913)
  • Copia informatica dell’originale cartaceo6 o informatico5 degli allegati (eventuali), richiamati o meno nell’atto, a completamento della domanda, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis L. n. 89/1913).
     

1Devono essere sempre allegati all’atto costitutivo:

  • la relazione di stima, in caso di conferimenti di beni in natura o di crediti ai sensi dell’art. 2465 c.c.
  • le autorizzazioni e/o i documenti, richiesti dalle leggi speciali in relazione al particolare oggetto della società, comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società, ai sensi dell’art. 2329 c.c. 

2Documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.
3Qualora le norme di funzionamento della società siano contenute in un documento redatto separatamente (statuto) ma considerato parte integrante dell’atto costitutivo.
4Documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.
5Documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari.
6Oppure copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell'originale cartaceo.
 

Registrazione: obbligatoria, è consentito il deposito dell’atto anteriormente alla registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. 131/86.

Importi:

  • Diritti di segreteria: € 90,00.
  • Imposta di bollo: assolta tramite M.U.I. - Modello Unico Informatico.
    L’imposta di bollo assolta tramite M.U.I. comprende l’imposta dovuta per l’iscrizione di eventuali ulteriori istanze contenute nella stessa domanda solo se ricorre la condizione dell’unicità di contesto (art.13 D.P.R. n. 642/72). Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata.
  • Diritto annuale: vedere la pagina Diritto Annuale.
Avvertenze
  • Atto soggetto a termine futuro1: evidenziare il termine futuro nel riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO e nel campo corrispondente ai poteri di ciascun componente dell’organo amministrativo, dei sindaci e, se nominato, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

  • Atto soggetto a condizione sospensiva2: evidenziare la condizione sospensiva degli effetti dell’atto nel riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO e nel campo corrispondente ai poteri di ciascun componente dell’organo amministrativo, dei sindaci e, se nominato, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

  • Amministratore che non iscrive la propria nomina: se l’amministratore nominato, alla data di presentazione della domanda non ha accettato la carica (in quanto si riserva di accettare o meno in un secondo momento oppure manifesta la volontà di non accettare), non allegare il relativo modello intercalare P e indicare tale informazione nel modello Note. Se l’amministratore nominato dovesse accettare in un secondo momento, dovrà essere presentata un’ulteriore domanda per l’iscrizione della sua nomina.

  • Delibera in pari data dell’organo amministrativo per la delega cariche e/o poteri3: sia che la verbalizzazione della delibera sia contenuta all’interno dell’atto costitutivo, sia che la stessa sia oggetto di atto separato4, presentare un’unica domanda. Nel modello S1, in caso di delega poteri, deve risultare indicato l’ulteriore codice atto A11; nei modelli intercalari P dei componenti l’organo amministrativo interessati devono risultare anche le cariche5 e/o i poteri delegati.

  • Nomina di una persona giuridica alla carica di amministratore:  deve risultare compilato un modello intercalare P a nome della persona giuridica “amministratore”. Qualora la persona giuridica sia dotata di legale rappresentanza deve risultare compilato un modello intercalare P per la persona fisica designata rappresentante della persona giuridica amministratore (il riquadro 3/CARICHE O QUALIFICHE deve essere compilato con il codice carica “DLR" - DESIGNATO COME RAPPRESENT. DELLA SOC. AMMINISTRATRICE).

  • Contestuale denuncia attività economica esercitata dall’impresa nella sede legale: occorre allegare il modello S5 per l’inizio attività (agricola6 e non agricola), per l’indicazione della data inizio attività e per la  denuncia dell’attività prevalente dell’impresa; allegare l’eventuale documentazione necessaria per il legittimo esercizio dell’attività denunciata. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.

  • Contestuale denuncia attività economica esercitata dall’impresa presso una localizzazione (unità locale o sede secondaria) nella provincia: occorre allegare il modello UL per l’apertura della localizzazione e per la denuncia dell’attività ivi esercitata e il modello S5 per l’indicazione della data inizio attività e per la denuncia dell’attività prevalente dell’impresa; allegare l’eventuale documentazione necessaria a comprovare il legittimo esercizio dell’attività denunciata. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.


1Occorre presentare un’unica domanda a prescindere che il termine futuro si sia verificato o meno rispetto alla data di invio della domanda.
2Occorre presentare un’unica domanda a prescindere che la condizione sospensiva si sia avverata o meno rispetto alla data di invio della domanda.
3In tal caso, la domanda di iscrizione della delega carica/che e/o poteri, non avendo per oggetto l’iscrizione dell’atto, ma la sola delega dei poteri, per la quale l’atto costituisce mero documento probatorio, finalizzato a dimostrare la veridicità della delega stessa, sconta sempre l’imposta di bollo di euro 65,00 (la stessa non può essere assolta tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.)).
4In tal caso è richiesta la firma di un amministratore e occorre allegare copia semplice informatica della deliberazione dell’organo amministrativo.
5Tali cariche si aggiungono a quelle conferite dai soci nell’atto costitutivo (es. si aggiunge alla carica di consigliere, conferita nell’atto costitutivo, quella di amministratore delegato, conferita con la delibera dell’organo amministrativo).
6In tal caso occorre richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del R.I. quale Impresa Agricola.

Approfondimento

La società per azioni, siglabile s.p.a., é costituita generalmente con contratto da due o più persone, ma può anche essere costituita con atto unilaterale da un solo socio (s.p.a. uni personale).

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve avere il contenuto minimo obbligatorio indicato dalla legge, con esso i soci esprimono la volontà di costituire la società. Le regole di funzionamento della società sono contenute, invece, nello statuto che se forma oggetto di atto separato, costituisce comunque parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto è previsto che debbano prevalere le seconde.
L’atto costitutivo e lo statuto possono anche contenere una serie di clausole volontarie e particolari, non richieste come necessarie dalla legge, ma importanti per adattare meglio le regole di funzionamento della società alle sue concrete necessità.

Essendo una società di capitali, i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto limitatamente alla somma o al valore dei beni conferiti.

La società per azioni deve costituirsi con un capitale sociale pari ad almeno 50.000 euro.

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. L’azione costituisce la frazione minima e indivisibile in cui può essere suddiviso il capitale sociale, ogni azione costituisce un’unità distinta, autonoma e sempre di identico valore.
Se determinato dallo statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale. Salvo diversa disposizione statutaria, a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sottoscritta, di conseguenza, potendo i soci essere titolari di più azioni, il numero delle azioni non è quasi mai uguale al numero dei soci della società.

Il legislatore ha previsto per la società per azioni ben tre distinti sistemi di amministrazione e controllo. Ciascun sistema di amministrazione e controllo è caratterizzato da organi denominati in modo diverso, con funzioni e relazioni reciproche differenti:

  1. sistema tradizionale (amministratore unico/consiglio di amministrazione, collegio sindacale e revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti)
  2. sistema monistico (consiglio di amministrazione, comitato per il controllo della gestione e revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti);
  3. sistema dualistico (consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti).


In mancanza di una specifica disposizione statutaria, l’amministrazione ed il controllo della società sono disciplinati dalle norme che prevedono e regolano il sistema tradizionale.

Il sistema monistico e il sistema dualistico possono essere adottati solo se ciò sia previsto dallo statuto, sia in sede di costituzione sia di una successiva modificazione dell’atto costitutivo. Se la società decide di modificare il sistema di amministrazione e controllo successivamente alla sua costituzione, la relativa deliberazione assume efficacia a decorrere dalla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo, salvo che la deliberazione stessa disponga diversamente.

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della società per azioni, in essa si esprime sempre la volontà sociale che viene poi attuata dall’organo amministrativo. L’assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria a seconda dell’oggetto su cui essa è chiamata a deliberare.

La società per azioni può assumere come oggetto sociale anche gli scopi propri dei consorzi fra più imprenditori, costituendo di conseguenza una società consortile per azioni.

 

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Martedì, Aprile 2, 2024 - 17:58

Aggiornato il: Martedì, Aprile 2, 2024 - 17:58

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