Trasferimento sede legale a seguito di variazione toponomastica


La società può iscrivere nel Registro delle imprese la variazione toponomastica dell'indirizzo della sede legale nel caso in cui la stessa non sia ancora stata comunicata dal Comune.

Riferimenti normativi: nessuno.

Termine: nessuno.

Sanzioni: non previste.

Soggetti obbligati: non previsti.

Soggetti legittimati:

  • amministratore
  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica:

  • Modello S2 compilato nel riquadro relativo all’"INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE"; codice atto A99
     
  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare la dichiarazione resa dal soggetto legittimato che presenta la domanda, rispettando il seguente testo: “La variazione dell’indirizzo della sede legale è stata disposta in data… dal Comune di… a seguito di variazione toponomastica”, qualora non sia allegata la copia della documentazione comprovante la variazione toponomastica rilasciata dal Comune o la dichiarazione sostitutiva attestante la variazione medesima.

Allegati:

  • Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) della documentazione comprovante la variazione toponomastica rilasciata dal Comune;

Importi:

  • € 30,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato3 (vedi Parere MiSE del 08/05/2012, prot. n. 0107992)
  • € 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa.3

 

1La dichiarazione può essere resa anche direttamente nel Modello Note, allegato al modello S2.

2Se la dichiarazione è sottoscritta con firma autografa, deve essere allegata, in un file a parte, codificato con il codice E20, la copia semplice del documento d’identità.

3L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Martedì, Ottobre 19, 2021 - 15:55

Aggiornato il: Martedì, Ottobre 19, 2021 - 15:55

A chi rivolgersi