Cessazione sindaci per scadenza termine nelle S.p.A.


I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Riferimenti normativi: art. 2400 c.c.

Termine: entro 30 giorni dalla data della cessazione.

Soggetti obbligati: amministratori.

Soggetti legittimati:

  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codice atto A08

  • Modello S2 compilato nel riquadro ORGANI SOCIALI IN CARICA – COLLEGIO SINDACALE se varia il numero dei sindaci in carica
  • Modello intercalare P  per ciascun sindaco cessato1, nominato 
  • Modello Note in cui deve risultare l'indicazione: “Cessazione del collegio sindacale per scadenza del termine”.

1La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Allegati:

Verbale di assemblea dei soci che delibera la nomina del collegio sindacale.

Per la forma degli atti consultare la pagina Atti probatori

Importi:

€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato2
€ 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa2.


2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze:

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine è disciplinata dalle norme del codice civile anche nel caso in cui al collegio sindacale sia stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

 

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Ultima modifica
Giovedì, Ottobre 21, 2021 - 14:47

Aggiornato il: Giovedì, Ottobre 21, 2021 - 14:47

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