Cancellazione a seguito chiusura liquidazione giudiziale ipotesi c) e d) art. 233 CCII


In caso di chiusura della liquidazione giudiziale per le ipotesi c) e d) dell'articolo 233 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, l'istanza di cancellazione deve essere presentata al Registro delle imprese dal curatore.

Riferimenti normativi: art. 233, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019 (CCII)

Termine:

  • in assenza di giudizi e procedimenti pendenti alla data di chiusura della liquidazione giudiziale: nessuno
  • in presenza di giudizi e procedimenti pendenti alla data di chiusura della liquidazione giudiziale: entro 10 giorni dal deposito in cancelleria del decreto di archiviazione della liquidazione giudiziale.

Soggetti obbligati: curatore.

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati:

  • procuratore
  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica:

  • Modello S3 compilato nel riquadro  6A/ ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL R.I., codice causale cancellazione "AL - ALTRI MOTIVI" (specificare "CHIUSURA PROCEDURA CONCORSUALE"), codice atto A14, data atto: data di presentazione della domanda
  • Modello Note (eventuale),  compilato con la dichiarazione del curatore attestante l'efficacia del decreto di chiusura della liquidazione giudiziale.1

Allegati: 

  • Dichiarazione del curatore attestante l'efficacia del decreto di chiusura della liquidazione giudiziale (utilizzare l'apposito fac-simile).2
  • Copia conforme informatica del decreto del tribunale di archiviazione della liquidazione giudiziale (eventuale, in caso di giudizi e procedimenti pendenti alla data di chiusura della procedura), estratta dal fascicolo telematico del procedimento giudiziario o dall’allegato alla comunicazione telematica della cancelleria, riportante la data di redazione, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal curatore che rilascia la copia conforme, con apposizione della dichiarazione resa in calce dallo stesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 196-octies e 196-undecies comma 2 Disp. per l’attuaz. del C.P.C. e disp. transitorie.3

Importi:

Diritti di segreteria € 10,00 
Imposta di bollo esente.

Avvertenze:

  • L'estinzione della società a seguito di chiusura della liquidazione giudiziale
    Con la chiusura della liquidazione giudiziale, per le ipotesi c) e d), di cui all’articolo 233 CCII, la società non torna “in bonis”, ma si estingue a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, richiesta direttamente dal curatore, subito dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. L’articolo 233 del CCII, quando la liquidazione giudiziale è stata chiusa per le ipotesi c) e d), deroga alla disciplina obbligatoria della liquidazione delle società di capitali e consente di passare direttamente dalla chiusura della procedura concorsuale alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
  • Decreto di chiusura della liquidazione giudiziale: decorrenza effetti
    Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato (art. 235, comma 4, CCII).
     

 


1Qualora la dichiarazione sostitutiva del curatore attestante l'efficacia del decreto di chiusura della liquidazione non sia allegata all'istanza in un documento a parte. La dichiarazione deve essere resa nella seguente forma: “Il sottoscritto…(indicare nome e cognome), in qualità di curatore, DICHIARA che in data...il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale della società, indicata nel modello, è divenuto definitivo, non essendo stati proposti reclami, nel termine previsto dall’articolo 124 del CCII/ essendo stato il reclamo definitivamente rigettato (precisare per quale delle due motivazioni il decreto è divenuto efficace)”.

2Occorre allegare la dichiarazione qualora la stessa non sia resa dal curatore nel Modello Note.

3La dichiarazione di conformità deve essere resa nella seguente forma: 

"Io sottoscritto, in qualità di curatore della liquidazione giudiziale dichiarata nei confronti della società, ai sensi degli articoli 196-octies e 196-undecies, comma 2, Disp. per l’attuaz. del C.P.C. e disp. transitorie, attesto che la presente copia informatica del decreto di archiviazione della liquidazione giudiziale, estratta con modalità telematica dal fascicolo telematico oppure dall’allegato alla comunicazione telematica del ... (in questo secondo caso indicare la data di ricevimento della PEC del cancelliere) e depositata presso la cancelleria del Tribunale di …, il ... (specificare la data di deposito dell'atto nella cancelleria del Tribunale), è conforme al corrispondente atto contenuto nel relativo fascicolo informatico".

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Ultima modifica
Mercoledì, Aprile 10, 2024 - 14:49

Aggiornato il: Mercoledì, Aprile 10, 2024 - 14:49

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