Dichiarazione degli amministratori di accertamento della causa di scioglimento


Nelle ipotesi previste dalla legge gli effetti dello scioglimento della società si determinano alla data dell'iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa.

Riferimenti normativi: art. 2484, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) c.c.

Termine: nessuno.

Soggetti obbligati: amministratore.

Soggetti legittimati:

  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica:

Modello S3 compilato nel riquadro relativo allo SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE con l’indicazione della causa di scioglimento e del codice tipo liquidazione “SC” (scioglimento), codice atto A13.​

Allegati:

Dichiarazione con cui gli amministratori hanno accertato la causa di scioglimento1

Per agevolare la redazione della dichiarazione, sono stati predisposti dei fac-simile riportanti il contenuto minimo che la stessa deve avere, di cui gli amministratori possono avvalersi integrandolo eventualmente con i dati e le informazioni che ritengano opportuno dichiarare in merito alla causa di scioglimento accertata.

In alternativa alla dichiarazione degli amministratori con la quale gli stessi attestano che si è verificata una causa di scioglimento, è possibile depositare il verbale dell'organo amministrativo attestante l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento.

Forma degli allegati

Dichiarazione

Deve essere sottoscritta dai componenti dell’organo amministrativo che l'hanno resa, prodotta in formato pdf.A e allegata in una delle seguenti forme:

se il supporto scelto per redigere il documento originale è informatico:

  • originale informatico (ex art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005), riportante l’indicazione “FIRMATO DIGITALMENTE DA…”, seguita dal nome e cognome e dalla qualifica dei soggetti che l’hanno sottoscritto con firma digitale, e la firma digitale di questi ultimi;
  • copia informatica dell’originale informatico, riportante la data di sottoscrizione digitale, l’indicazione “IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA…”, seguita dal nome e cognome e dalla qualifica dei soggetti che hanno sottoscritto l’originale, e la dichiarazione ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, resa e sottoscritta con firma digitale dal soggetto che presenta la domanda (amministratore o professionista incaricato)1;
  • copia conforme informatica dell’originale informatico, resa e sottoscritta con firma digitale dal notaio incaricato, riportante la data di sottoscrizione digitale, l’indicazione “IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA…”, seguita dal nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto l’originale, e la dichiarazione di conformità resa con formula libera dal notaio in calce al documento;

se il supporto scelto per redigere il documento originale è cartaceo:

  • copia informatica, derivante da scansione ottica, di documento analogico (cartaceo), sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda (amministratore o professionista incaricato) e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3 del D.Lgs. n. 82/20052;
  • copia informatica di documento analogico (cartaceo), sottoscritta digitalmente dal notaio e dallo stesso dichiarata conforme all’originale con formula libera in calce al documento. 

 


1Formula della dichiarazione ex art. 23-bis, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 

“Il sottoscritto… (nome e cognome del soggetto che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 , che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia alle informazioni del documento informatico da cui è tratto. Luogo e data…”.

2Formula della dichiarazione ex art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 82/2005 

“Il sottoscritto… (nome e cognome del soggetto che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Luogo e data…”

Verbale

Deve essere prodotto in formato pdf/A e allegato in una delle seguenti forme:

se il supporto scelto per redigere il documento originale è informatico:

  • originale informatico (ex art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005), riportante l’indicazione “FIRMATO DIGITALMENTE DA…”, seguita dal nome e cognome e dalla qualifica dei soggetti che l’hanno sottoscritto con firma digitale, e la firma digitale di questi ultimi;
  • copia informatica dell’originale informatico, riportante la data di redazione, l’indicazione “IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA…”, seguita dal nome e cognome e dalla qualifica dei soggetti che hanno sottoscritto l’originale, e la dichiarazione ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, resa e sottoscritta con firma digitale dal soggetto che presenta la domanda (amministratore o professionista incaricato)1;
  • copia conforme informatica dell’originale informatico, resa e sottoscritta con firma digitale dal notaio incaricato, riportante la data di redazione, l’indicazione “IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA…”, seguita dal nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto l’originale, e la dichiarazione di conformità resa con formula libera dal notaio in calce al documento;

se il supporto scelto per redigere il documento originale è cartaceo:

  • copia informatica, derivante da scansione ottica, di documento analogico (cartaceo), sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda (amministratore o professionista incaricato) e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3 del D.Lgs. n. 82/20052;
  • copia informatica di documento analogico (cartaceo), sottoscritta digitalmente dal notaio e dallo stesso dichiarata conforme all’originale con formula libera in calce al documento.

 


1Formula della dichiarazione ex art. 23-bis, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 

“Il sottoscritto… (nome e cognome del soggetto che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 , che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia alle informazioni del documento informatico da cui è tratto. Luogo e data…”.

2Formula della dichiarazione ex art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 82/2005 

“Il sottoscritto… (nome e cognome del soggetto che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Luogo e data…”

Importi:

  • Diritti di segreteria € 90,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato2
  • Imposta di bollo € 65,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa.3

Avvertenze:

ai sensi dell'art. 2484 c.c. gli amministratori possono accertare il verificarsi di una delle seguenti cause di scioglimento:

  • il decorso del termine;
  • il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  • l’impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell’assemblea;
  • la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter c.c.;
  • nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 c.c.
  • altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

1La data della Dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento deve essere antecedente o pari alla data di presentazione della domanda al Registro delle imprese.

2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione in caso start-up innovativa, cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale in caso di incubatore certificato.

3L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione in caso start-up innovativa, cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale in caso di incubatore certificato o PMI innovativa.

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Ultima modifica
Lunedì, Maggio 29, 2023 - 12:49

Aggiornato il: Lunedì, Maggio 29, 2023 - 12:49

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