Cessazione sindaci per revoca nelle S.p.A.


I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Riferimenti normativi: art. 2400 c.c.

Termine: entro 30 giorni dalla data del deposito in cancelleria del decreto del Tribunale.

Soggetti obbligati: amministratori.

Soggetti legittimati:

  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codice atto A08

  • Modello S2 compilato nel riquadro ORGANI SOCIALI IN CARICA – COLLEGIO SINDACALE per l'aggiornamento del numero dei sindaci in carica
  • Modello intercalare P  per ciascun sindaco cessato
  • Modello Note in cui deve risultare l'indicazione: “Cessazione del collegio sindacale/sindaco per revoca”.

1La data di cessazione coincide con la data di deposito in cancelleria del decreto del Tribunale che approva la delibera di revoca.

Allegati:

  • Verbale di assemblea dei soci che delibera la revoca del/i sindaco/i

e

  • Decreto del Tribunale che ha approvato la deliberazione di revoca, comprensivo degli estremi del deposito in cancelleria.

Per la forma degli atti da allegare consultare la pagina Atti probatori


Importi:

€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato2
€ 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa2.


2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze:

La cessazione dei sindaci per revoca è disciplinata dalle norme del codice civile anche nel caso in cui al collegio sindacale sia stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

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Ultima modifica
Giovedì, Ottobre 21, 2021 - 14:48

Aggiornato il: Giovedì, Ottobre 21, 2021 - 14:48

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