Artigianato e Attività verificate
Via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino - Primo piano
dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.15
Artigianato: 011 571 6221 / 6223 / 6224
Agenti: 011 571 6921 / 6210
Attività regolamentata |
L’attività di agente di affari in mediazione merceologica consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare concernente merci, derrate o bestiame, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
L’attività di mediazione consiste quindi nel mettere in contatto due o più parti per la conclusione dell’affare in modo neutrale e nell’interesse di tutte le parti.
N.B.: Avvio del procedimento di verifica dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di Agenti di Affari in Mediazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 26/10/2011: determinazione del Conservatore del 16/04/2018.
PER IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DINAMICA DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDIATORE (ART. 7 DEL DM 26/10/2011) VEDASI LA SEZIONE "AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE"
All'Ufficio del Registro delle imprese competente (quello della provincia nell'ambito della quale è esercitata l'attività).
N.B. Per la Camera di Commercio di Torino (quando l’attività è svolta in Torino e provincia):
Presentando la SCIA al Registro delle imprese competente tramite la Comunicazione unica (quello della provincia nell’ambito della quale è esercitata l’attività) si accede ad una sezione nella quale viene illustrato il procedimento da seguire per la compilazione della SCIA e della modulistica RI/REA ( I1 – I2 – S5 – UL – Int.P), considerato che la SCIA è contenuta in quest’ultima e che può essere compilata solo al termine della predisposizione della domanda/denuncia per il RI/REA.
Per ogni forma giuridica dell’impresa o sede di esercizio dell’attività economica vengono illustrati:
impresa individuale | società |
L’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione merceologica è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 2, lettera f), della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo articolo 2, lettera e), della stessa legge.
oppure
N.B.Per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo: titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Vedi la pagina Titoli professionali conseguiti all'estero
Per maggiori informazioni sui requisiti morali e professionali rivolgersi a Artigianato e Attività verificate.
Devono possedere i requisiti morali e professionali i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del DM 26 ottobre 2011:
Impresa individuale:
Società:
N.B.Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali e professionali rivolgersi a Artigianato e Attività verificate.
Tutti i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa devono possedere la qualifica di “Agente di affari in mediazione merceologica”.
Per ogni sede o unità locale in cui si esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa (genericamente definito “preposto”).
Devono possedere la suddetta “qualifica”, in quanto in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività:
Impresa individuale
Società
La “qualifica di agente di affari in mediazione merceologica” è soggetta per legge a pubblicità nel Registro imprese/REA ed è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.
L’Ufficio del Registro delle imprese competente quello della provincia nell’ambito della quale è esercitata l’attività.
N.B. Per la Camera di Commercio di Torino (quando l’attività è svolta in Torino e provincia):
La descrizione dell’attività deve essere completa, sintetica e chiara e deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “agente di affari in mediazione merceologica”.
Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “mediatore” o semplicemente indicando “agente di affari” perché tale espressione comprende diverse tipologie di mediatori ad esempio, l’agente di affari immobiliare, l’agente di affari in servizi vari, il mediatore marittimo, lo spedizioniere, ecc. In questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere precisata la descrizione dell’attività. Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é rifiutata, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto, non è possibile individuare la normativa cui è soggetto l’esercizio. In tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa di tipologia.
La data di inizio attività, da indicare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA, deve coincidere con quella dell’invio telematico della Comunicazione unica al Registro delle imprese e non deve essere precedente alla data di stipula della polizza assicurativa.
La data di nomina dei soggetti che rivestono la qualifica di “Agente di affari in mediazione merceologica” e del soggetto “preposto” a ciascuna sede presso la quale é esercitata l’attività (in caso di pluralità di sedi), da indicare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA, deve coincidere con quella dell’invio telematico della Comunicazione unica al Registro delle imprese.
originale informatico1 della SCIA (contestuale alla Comunicazione Unica).
La SCIA deve essere sottoscritta secondo il caso:
oppure in mancanza del dispositivo di firma digitale,
N.B. Sulla SCIA non è ammessa la firma del procuratore né del professionista incaricato.
L’Intercalare requisiti deve essere sottoscritto secondo il caso:
oppure in mancanza del dispositivo di firma digitale,
N.B. Sull’ Intercalare requisiti non è ammessa la firma del procuratore né del professionista incaricato.
Polizza di assicurazione:
per l’esercizio dell’attività di mediazione deve essere costituita una congrua garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali a tutela dei clienti. La polizza assicurativa deve coprire anche tutti coloro che all’interno dell’azienda svolgono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione.
Minimo di copertura assicurativa:
il minimo di copertura assicurativa è il seguente:
Intestazione polizza assicurativa:
la polizza deve essere intestata all’impresa (contraente/assicurato) che presenta al Registro imprese/REA la denuncia/domanda di inizio attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare.
Impresa che svolge più attività di mediazione:
l’impresa (individuale/società) che svolge più attività di mediazione, per esempio, l’attività di mediazione immobiliare e l’attività di mediazione nel settore merceologico, deve assicurare in un’unica polizza separatamente i rischi inerenti le diverse attività o stipulare più polizze distinte.
Impresa che svolge l’attività presso più sedi o unità locali:
non essendovi disposizioni normative contrarie, quando l’impresa (individuale/società) svolge l’attività presso più sedi o unità locali non è richiesta la stipulazione di più polizze assicurative, ma è sufficiente la polizza stipulata al momento dell’avvio dell’attività presso la prima localizzazione, anche se fuori provincia.
Data stipula della polizza:
la data di stipula della polizza deve essere uguale o precedente a quella della data di inizio attività (la data di inizio attività deve essere uguale alla data di presentazione della domanda/denuncia RI/REA ovvero uguale alla data di invio della SCIA).
Manca la SCIA
La SCIA deve essere sempre allegata alla domanda/denuncia Registro imprese/REA, in caso contrario la domanda/denuncia Registro imprese/REA NON E' REGOLARIZZABILE ed é IMMEDIATAMENTE RIFIUTATA integralmente o parzialmente (a seconda dei casi) con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di SCIA.
Manca la sottoscrizione della SCIA
La SCIA deve essere sempre sottoscritta dal titolare/legale rappresentante all’invio della Comunicazione unica, in caso contrario la domanda/denuncia Registro imprese/REA NON E' REGOLARIZZABILE ed è IMMEDIATAMENTE RIFIUTATA integralmente o parzialmente (a seconda dei casi) con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di SCIA regolarmente sottoscritta.
Manca l’Intercalare requisiti
L’Intercalare requisiti deve essere sempre allegato in tutte le ipotesi in cui i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa e che, secondo le norme di legge, devono possedere i prescritti requisiti, siano più di uno.
In caso contrario, il soggetto per il quale non è stato compilato, non é legittimato a svolgere l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa.
Manca la copia semplice della Polizza assicurativa
La polizza assicurativa deve essere sempre allegata in copia semplice, in caso contrario la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché la stessa possa essere successivamente allegata. Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione l’impresa/società dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di polizza.
Trasferimento sede
Non deve essere stipulata una nuova polizza e non deve essere versata nuovamente la tassa di concessione governativa1, nessuna documentazione/SCIA se l’attività esercitata presso la sede/unità locale e/o le persone che la esercitano e/o vi sono preposte non sono variate. Diversamente occorre presentare una nuova SCIA e seguirne le regole.
Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.
Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Non deve essere stipulata una nuova polizza, nessuna documentazione/SCIA se l’attività esercitata presso la sede e/o le persone che la esercitano non sono variate. Diversamente occorre presentare una nuova SCIA e seguirne le regole.
Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.
1 Si veda a riguardo la Nota informativa n. 3 del 24 dicembre 2014.
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si esercita l’attività l’impresa nomina almeno un soggetto (genericamente definito preposto), in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.
L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interesse.
(Art. 2 della l. 3 maggio 2019, n.37, vigente dal 26/05/2019)
Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando al Registro delle imprese la “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione (invio telematico) della SCIA al Registro delle imprese. L’attività può essere avviata soltanto il giorno stesso della presentazione della SCIA, quindi non può essere avviata né prima né successivamente alla stessa. Di conseguenza, l’impresa non può dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente né successiva a quella dell’invio della SCIA medesima.
Dichiarazione di possesso dei requisiti
Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività segnalata nella SCIA deve essere dichiarato con riguardo a tutti coloro i quali svolgano a qualsiasi titolo l’attività nell’impresa o per conto della stessa e la dichiarazione deve essere resa esclusivamente da ciascuno di essi compilando e sottoscrivendo la "Sezione Requisiti" della SCIA o il relativo Intercalare requisiti (nell’ipotesi di una pluralità di soggetti), da allegare alla SCIA medesima e alla domanda/denuncia Registro imprese/REA.
Compilazione dell’Intercalare requisiti e dell’Intercalare P
Di regola, per ogni soggetto che ha sottoscritto il rispettivo Intercalare requisiti o la “Sezione requisiti" del modello SCIA (Allegato A), con il quale lo stesso ha dichiarato di possedere i prescritti requisiti, deve essere compilato anche un modello intercalare P, di nomina o di modifica (a seconda del caso), affinché i requisiti dichiarati nel rispettivo Intercalare requisiti siano anche pubblicizzati nella visura del Registro delle imprese attraverso la certificazione della corrispondente “qualifica”.
Preposto, dipendente, collaboratore – atto di investitura
Nel caso l’attività sia esercitata anche da un preposto, da un dipendente o in altra forma di collaborazione, non è necessario documentare con un formale atto di investitura il rapporto con l’impresa. A tal fine é sufficiente la semplice compilazione e sottoscrizione del relativo Intercalare requisiti.
Iter della SCIA (quando la domanda è presentata al Registro imprese di Torino):
La SCIA è oggetto di una prima istruttoria da parte dell’Ufficio del Registro delle imprese, finalizzata a verificare la regolarità formale (firma, compilazione della modulistica…) della stessa oltre che della domanda/denuncia RI/REA alla quale è allegata e, successivamente, ad un’ulteriore istruttoria di carattere sostanziale, da parte del Settore Commercio e Servizi, finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella stessa.
Istruttoria formale
Eseguita con esito positivo la prima istruttoria formale sulla domanda/denuncia Registro imprese/REA di inizio attività e sulla SCIA alla stessa allegata, l’Ufficio del Registro delle imprese provvede immediatamente ad assegnare all’impresa e ai soggetti che esercitano l’attività nella stessa o per conto della stessa, la qualifica corrispondente, mediante l’iscrizione nel Registro imprese/REA, certificando di conseguenza e in questo modo, oltre alla qualifica anche l’avvio dell’attività. Tuttavia, il procedimento si intende concluso soltanto al termine delle verifiche effettuate relativamente ai requisiti dichiarati nella SCIA da parte del Settore Commercio e Servizi. Quando l’istruttoria formale ha esito negativo, la domanda/denuncia Registro imprese/REA, compresa la SCIA alla stessa allegata, è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore.
Istruttoria sostanziale
Nel caso di esito positivo della prima istruttoria sulla regolarità formale della domanda/denuncia Registro imprese/REA e della SCIA allegata, il Settore Commercio e Servizi della Camera di Commercio di Torino verifica la sussistenza di tutti i requisiti dichiarati nella SCIA e negli eventuali Intercalari requisiti alla stessa allegati. La verifica é eseguita, come previsto dall’articolo 19 della Legge n. 241/90, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA al Registro delle imprese (data invio telematico). In caso di verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nella SCIA, il procedimento viene archiviato senza comunicare nulla all’impresa, in quanto legittimata all’esercizio dell’attività fin dalla presentazione della SCIA medesima. In caso di verifica dell’assenza dei requisiti dichiarati nella SCIA, salvo la regolarizzazione della stessa (quando possibile) entro il termine stabilito nell’invito a regolarizzarla, con provvedimento motivato del Conservatore è disposto, nei confronti dell’impresa, il divieto di continuare l’esercizio dell’attività. Avverso il provvedimento inibitorio del Conservatore è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.
Polizza assicurativa
Quando un soggetto, già coperto da polizza assicurativa, in quanto operante in società di mediazione, intende svolgere detta attività a titolo individuale, deve risultare coperto da altra polizza indipendentemente dalle clausole/indicazioni/contratti assicurativi e non, esistenti fra le parti.
Attività analoghe soggette ad altra normativa
Le attività di mediazione assicurativa, creditizia e marittima non sono soggette alla normativa che disciplina gli agenti di affari in mediazione, ma alle seguenti rispettive leggi speciali: D.lgs 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 16 ottobre 2006, n. 5 (mediazione assicurativa); D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 (mediazione creditizia); Legge 12 marzo 1968, n. 478 e D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66 (mediazione marittima).
Polizza di assicurazione
per l’esercizio dell’attività di mediazione deve essere costituita una congrua garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali a tutela dei clienti. La polizza assicurativa deve coprire anche tutti coloro che all’interno dell’azienda svolgono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione.
Minimo di copertura assicurativa:
il minimo di copertura assicurativa è il seguente:
Intestazione polizza assicurativa:
la polizza deve essere intestata all’impresa (contraente/assicurato) che presenta al Registro imprese/REA la denuncia/domanda di inizio attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare.
Impresa che svolge più attività di mediazione:
l’impresa (individuale/società) che svolge più attività di mediazione, per esempio, l’attività di mediazione immobiliare e l’attività di mediazione nel settore merceologico, deve assicurare in un’unica polizza separatamente i rischi inerenti le diverse attività o stipulare più polizze distinte.
Impresa che svolge l’attività presso più sedi o unità locali:
non essendovi disposizioni normative contrarie, quando l’impresa (individuale/società) svolge l’attività presso più sedi o unità locali non è richiesta la stipulazione di più polizze assicurative, ma è sufficiente la polizza stipulata al momento dell’avvio dell’attività presso la prima localizzazione, anche se fuori provincia.
Data stipula della polizza:
la data di stipula della polizza deve essere uguale o precedente a quella della data di inizio attività (la data di inizio attività deve essere uguale alla data di presentazione della domanda/denuncia RI/REA ovvero uguale alla data di invio della SCIA).
Tassa di concessione governativa
Dal 1° gennaio 2015 la tassa di concessione governativa pari ad euro 168,00 non è più richiesta ai fini dell'avvio dell'attività di agente di affari in mediazione merceologica (si veda a riguardo la Nota informativa n. 3 del 24 dicembre 2014).
Deposito dei moduli e dei formulari
Il deposito dei moduli e dei formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività è effettuato per via telematica contestualmente all’avvio dell’attività medesima o preventivamente alla messa in utilizzo degli stessi. Su ciascuno dei moduli e dei formulari depositati deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell’impresa.