Animali da affezione - Pensione


Attività regolamentata

L'attività di gestione di pensione per animali da affezione consiste nell'offrire diretta custodia e ricovero temporanei, in appositi impianti, di animali da affezione1 di proprietà.


1L’articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 definisce gli animali da affezione “gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo”.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede la pensione per animali da affezione).

Come si avvia l'attività

A seguito del conseguimento dell’autorizzazione sanitaria1 rilasciata dal Comune competente per territorio (dove ha sede la pensione per animali da affezione).


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività  rivolgersi al all’ASL competente per territorio - Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche per i requisiti di cui all’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti di cui all’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’ASL competente per territorio - Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche per i requisiti di cui all’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

ASL competente per territorio - Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche1 per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274.


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA (l1,l2,S5,UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’Autorizzazione sanitaria1 rilasciata dal Sindaco del Comune dove ha sede la pensione per animali da affezione.


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica/la descrizione dell'attività non è corretta

Manca l’autorizzazione sanitaria

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per territorio, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (l1, l2, S5, UL)

La descrizione dell'attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “pensione per animali da affezione” oppure “servizi di custodia per animali da affezione” oppure “pensione per cani” oppure “pensione per gatti”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di rilascio dell’autorizzazione sanitaria1 da parte del Sindaco del Comune dove ha sede la pensione per animali da affezione.

N.B. L’inizio dell’attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
 


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di: trasferimento sede - sospensione - ripresa - cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’Autorizzazione sanitaria1 rilasciata dal Sindaco del Comune dove ha sede la pensione per animali da affezione.

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), un’Autorizzazione sanitaria1 per ciascuna di esse.


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Incompatibilità

L'attività di pensione per animali da affezione è incompatibile con l'attività di agente di affari in mediazione.1


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Definizione di animali da affezione

Per animali da affezione si intendono gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo1.


Autorizzazione sanitaria

La domanda di autorizzazione sanitaria per la pensione di animali da affezione deve essere presentata al SUAP del Comune dove ha sede la pensione di animali da affezione.

Il Sindaco, su istruttoria dell’ASL competente per territorio - Servizi Veterinari, Area di Sanità animale e Area di igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, rilascia l’autorizzazione sanitaria.

L’autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274 e al possesso, da parte delle persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio dell’attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da affezione valutata sulla base del curriculum vitae.
 


1Definizione tratta dall’articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi