Agenzia di viaggio e turismo


Attività regolamentata


L'attività di agenzia di viaggio e turismo consiste nell’esercitare congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.

In particolare rientrano nelle attività proprie delle agenzie di viaggio e turismo1:

  1. l’organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
  2. la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie;
  3. l’organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
  4. la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
  5. l’accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l’assistenza e l’accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l’espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell’agenzia;
  6. la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
  7. la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l’interno e per l’estero.
     

Le agenzie di viaggio e turismo possono inoltre svolgere le seguenti attività complementari2:

  1. l’attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
  2. l’assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
  3. l’inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;
  4. la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
  5. il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta, in quanto attinenti ai servizi turistici, e sempre che il titolare dell’agenzia abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
  6. le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese e assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
  7. la distribuzione  e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, piante, opere illustrative;
  8. la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
  9. la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
  10. ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.
     

1 Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15.
2 Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l’agenzia di viaggio)

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA amministrativa al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l’agenzia di viaggio)

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, comma 3, e 8, della Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune dove ha sede l’agenzia di viaggio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui agli articoli 3, comma 3, e 8, della Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi al Comune dove ha sede l’agenzia di viaggio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

La carica di direttore tecnico1 per l’attività di agenzia di viaggio NON  è soggetta per legge a pubblicità nel Registro delle imprese.
 


1 La figura del direttore tecnico per l’attività di agenzia di viaggio è disciplinata  dall’articolo 8, della Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Provincia e Comune dove ha sede l’agenzia di viaggio.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica
    Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:
    originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’agenzia di viaggio, sottoscritta secondo le regole date dal Comune.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica
    Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare:
    copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’agenzia di viaggio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede l’agenzia di viaggio, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca solo la SCIA amministrativa
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D'UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede l’agenzia di viaggio2 e, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede l’agenzia di viaggio e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.
     

1 La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2  Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

Data nomina persona che riveste la carica/qualifica tecnica, da dichiarare nella modulistica RI/REA (Int/P)

Non prevista.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione/SCIA1

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione/SCIA.
 


1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15 qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA  è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che ne trasmette copia  alla provincia.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una Comunicazione1 al Comune per ciascuna di esse.
La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REAdeve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della Comunicazione al SUAP del Comune dove ha sede la filiale, la succursale o altro punto vendita  e deve coincidere con la data di effettivo inizio.


1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15 “L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio attività (ora SCIA), bensì a comunicazione al comune ove sono ubicati”.

Incompatibilità

L’attività di agenzia di viaggio e turismo è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.
 


1 Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, la SCIA amministrativa con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione della SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione della SCIA (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), ma mai prima della sua presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio della SCIA  medesima.

Attività proprie1delle agenzie di viaggio
Sono attività proprie delle agenzie di viaggio:

  • l’organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
  • la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie;
  • l’organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
  • la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
  • l’accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l’assistenza e l’accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l’espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell’agenzia;
  • la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
  • la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l’interno e per l’estero.


Attività complementari2 delle agenzie di viaggio
Sono attività complementari delle agenzie di viaggio:

  • l’attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
  • l’assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
  • l’inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;
  • la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
  • il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta, in quanto attinenti ai servizi turistici, e sempre che il titolare dell’agenzia abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
  • le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese e assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
  • la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, piante, opere illustrative;
  • la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
  • la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
  • ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

Le attività complementari possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto della normativa di settore vigente e previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni, ove richieste3.

Tipologie di attività svolte dalle agenzie di viaggio

  1. Attività di produzione ed organizzazione di pacchetti turistici, con vendita diretta  o indiretta tramite altre agenzie di viaggio
  2. Attività di vendita4 di pacchetti turistici prodotti da altre agenzie di viaggio

Una stessa agenzia può svolgere una (A o B) o entrambe (A e B) le suddette attività.
Con riguardo alle diverse attività svolte si distinguono due tipologie di  soggetti giuridici:

  • il tour operator o l’organizzatore di viaggi: è il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici5 e nel rivendere gli stessi direttamente o indirettamente  tramite le agenzie dettaglianti;
  • l’agenzia dettagliante6: è il soggetto che vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati da terzi.


La vendita delle agenzie di viaggio può essere:

  • senza vendita diretta al pubblico (tipica vendita del tour operator)
  • con vendita diretta al pubblico (tipica vendita delle agenzie dettaglianti)
  • vendita al pubblico esclusivamente mediante internet o altre forme di vendita a distanza (ad esempio per catalogo, per corrispondenza, per televisione)

 

Denominazione dell’impresa che svolge l’attività di agenzia di viaggi
La denominazione dell’impresa che svolge l’attività di agenzia di viaggi non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale7.
 


1 Articolo 2, comma 2,  Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15.
2 Articolo 2, comma 3, Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15.
3 Si veda articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15.
4 Il venditore di pacchetti può assumere il ruolo di:

  • Mandatario con rappresentanza: l’agenzia agisce in nome e per conto del tour operator. Il contratto stipulato dal cliente presso l’agenzia dettagliante contiene il nome del tour operator ed è come se fosse stipulato direttamente da quest’ultimo;
  • Mandatario senza rappresentanza: l’agenzia agisce in nome proprio e per conto altrui ovvero stipula un contratto con il suo nome ma nell’interesse dell’organizzatore;
  • Venditore a suo nome di un pacchetto precedentemente acquistato da un altro tour operator.

5 Ai sensi dell’articolo 34, del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79 “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico”.
6 Da “Tour operator e agenzie dettaglianti” di Mario Grasso, ed. Franco Angeli, pagina 76 e segg..
Articolo 3, comma 4,  Legge Regionale 30 marzo 1988, n. 15.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

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