Definizione di animali da affezione
Per animali da affezione si intendono gli animali appartenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.1
Autorizzazione sanitaria
La domanda di autorizzazione sanitaria per l’attività di allevamento di animali da affezione deve essere presentata:
- al SUAP del Comune dove ha sede il locale di vendita di animali da affezione;
- Il Sindaco, su istruttoria dell’ASL competente per territorio - Servizi Veterinari, Area di Sanità animale e Area di igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, rilascial’autorizzazione sanitaria.
L’autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274 e al possesso, da parte delle persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio dell’attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da affezione valutata sulla base del curriculum vitae.
Attività cinotecnica (vedere scheda attività)
Per attività cinotecnica2 si intende l’attività volta all’allevamento, alla selezione e all’addestramento3 delle razze canine.
L’attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
Ne consegue che laddove l’attività cinotecnica si configurasse come attività imprenditoriale agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, la stessa deve essere denunciata al Registro imprese/REA richiedendo contestualmente4 anche l’iscrizione nella sezione speciale del RI con la qualifica di impresa agricola.
Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità5.
1Definizione tratta dall’articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34.
2L’attività di cinotecninca è disciplinata dalla Legge 23 agosto 1993, n. 349.
3La Legge Regionale 4 novembre 2009, n. 27 definisce all’articolo 2, comma 3, l’addestratore cinofilo il tecnico abilitato: a) ad educare i cani ed a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell’impiego e della loro affidabilità; b) ad impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l’inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento ed indirizzandole verso l’impiego specifico di ciascuna razza; c) a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all’ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi.
4La domanda di iscrizione nella sezione speciale del RI con la qualifica di impresa agricola non è necessaria se l’impresa è già iscritta in questa sezione come impresa inattiva o se l’impresa risulta già iscritta nella sezione speciale perché già svolge un’attività agricola.
5D.M 28 gennaio 1994.