Come leggere le schede informative


Definizione

E’ indicata per ogni attività una definizione sintetica tratta direttamente dalla normativa vigente che la disciplina oppure dal dizionario laddove la stessa non è definita dal legislatore.

Riferimenti normativi

Sono indicate le norme vigenti che disciplinano l’attività.

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

E’ indicato l’Ente competente del procedimento amministrativo relativo all’avvio dell’attività, al quale occorre rivolgersi per tutte le informazioni sui contenuti della pratica, sul suo iter procedurale e per ogni altra consulenza e assistenza utile al legittimo avvio dell’attività.

Per esempio:

  • il SUAP del Comune competente per territorio;
  • altre Pubbliche amministrazioni o altri Enti  (es. Regione, Provincia, ASL, Questure, Ministeri, Istituti o Organismi di vigilanza, ecc.);
  • la Camera di commercio (uffici vari);
  • il  Registro delle imprese;
  • l’Albo artigiani.

 

Come si avvia l'attività

E' indicato il procedimento amministrativo che si deve attivare prima di iniziare l'attività o per avviare l'attività (quando l'inizio è contestuale all'attivazione del procedimento stesso).

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Sono indicati i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell’attività, distinguendo i seguenti casi:

  • se  la verifica dei requisiti è di competenza della Camera di commercio, del Registro imprese o del Settore Relazioni con l'Artigianato, sono indicati sia le norme che prevedono i requisiti sia l’elenco dettagliato dei requisiti prescritti dalle stesse;
  • se la verifica dei requisiti è di competenza di altri Enti/Pubbliche Amministrazioni, sono indicate soltanto le norme che prevedono i requisiti richiesti per l'esercizio dell’attività.

 

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Sono indicati i soggetti che devono possedere i requisiti previsti dalla norme per l'esercizio dell’attività, distinguendo i seguenti casi:

  • se la verifica dei requisiti, in capo ai soggetti interessati, è di competenza della Camera di commercio, del Registro imprese o del Settore Relazioni con l'Artigianato, sono indicati sia le norme che prevedono quali soggetti devono possedere i requisiti previsti per l'esercizio dell’attività sia l’elenco dettagliato dei soggetti che devono possederli;
  • se la verifica dei requisiti è di competenza di altri Enti/Pubbliche Amministrazioni, sono indicate soltanto le norme che prevedono quali soggetti devono possedere i requisiti per l'esercizio dell’attività.

 

 

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Sono indicate le cariche o le qualifiche professionali obbligatorie previste dalle norme vigenti per l'esercizio dell’attività, distinguendo i seguenti casi:

  • cariche o qualifiche connesse allo svolgimento dell’attività “soggette a pubblicità nel Registro imprese1.
    Tali cariche si distinguono ulteriormente in quelle relativamente alle quali la verifica della presenza del soggetto che riveste la carica o che possiede la qualifica prevista è di competenza della Camera di commercio/Registro imprese/Settore Relazioni con l'Artigianato oppure è di competenza di altri Enti/Pubbliche Amministrazioni;
  • cariche o qualifiche connesse allo svolgimento dell’attività “NON soggette a pubblicità nel Registro imprese2.

1Sono iscrivibili nel Registro imprese/Rea solo le cariche tecniche o le qualifiche professionali la cui iscrizione sia prevista espressamente da disposizioni di legge (ad esempio la carica di responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività impiantistica; si veda al riguardo la Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 20 luglio 2007, n. 3611/C).
2Ad esempio la carica di direttore tecnico delle Agenzie di viaggio e turismo.

 

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

E’ indicato l’Ente/Pubblica Amministrazione competente all’accertamento dei requisiti prescritti per l'esercizio dell’attività.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

E’ indicata la documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività e/o la specifica modulistica1, da allegare o che si suggerisce di allegare alla domanda/denuncia d’inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), nella forma di volta in volta specificata (copia semplice oppure originale informatico).
Per esempio:

  • la SCIA (Segnalazione certificata d’inizio attività);
  • la SCIA sanitaria;
  • l’autorizzazione, la licenza, il nulla osta ecc.;
  • la semplice comunicazione preventiva;
  • l’iscrizione in Albi o Elenchi;
  • il contratto.

Per ogni documentazione o modulistica da allegare, è indicata la motivazione della relativa richiesta da parte dell’ufficio del Registro delle imprese che, a seconda dei casi, potrebbe essere una delle seguenti:
- al fine di accelerare l’iter del procedimento Registro imprese/REA2;
- al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività3
- al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività4.
In quest’ultimo caso, quando è la Camera di commercio/Registro imprese/Settore Relazioni con l’Artigianato l’Ente cui spetta la competenza del procedimento amministrativo attivato per il legittimo avvio dell’attività denunciata, è indicato anche da chi e come deve essere firmata la specifica modulistica5  allegata alla domanda/denuncia RI/REA.


Esempio Distinta RI/REA
(Solo per le attività di competenza del Registro delle imprese, è illustrato un esempio di Distinta già compilata).
 

Procedimento per la compilazione della SCIA
(Solo per le attività di competenza del Registro delle imprese, è illustrato il percorso di Starweb necessario per compilare, sottoscrivere e allegare la SCIA).
 

Esempio SCIA compilata
(Solo per le attività di competenza del Registro delle imprese, è illustrato un esempio di SCIA già compilata).
 


1Per esempio, lo specifico modello per presentare la SCIA per l’avvio dell’attività di agente o rappresentante di commercio o il modello M per l’avvio del commercio all’ingrosso.
2Ad esempio, è richiesta allo scopo di accelerare il procedimento, la copia semplice della licenza rilasciata dalla Questura per l’esercizio dell’attività di recupero crediti. In luogo dell'allegazione della documentazione è possibile indicare nella domanda/denuncia Registro imprese/Rea, nell’apposito riquadro, gli estremi identificativi della stessa (Ente o Autorità che ha rilasciato la licenza o autorizzazione, la data e il numero del provvedimento).
3Ad esempio, è richiesta al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività la copia semplice del mandato di agente di commercio. 
4In questo caso, alla domanda/denuncia RI/REA deve essere allegata in originale e/o in formato informatico, la specifica modulistica per il legittimo avvio dell’attività, da compilare e da sottoscrivere secondo le regole stabilite dalle norme e dall’Ente o dalla Pubblica Amministrazione competente per il relativo procedimento amministrativo. Ad esempio, è richiesta allo scopo di eseguire l’adempimento amministrativo per il legittimo avvio dell’attività, la specifica modulistica richiesta per la presentazione della SCIA per l’esercizio dell’attività di agente o rappresentante di commercio.
Quando è questa la motivazione in ragione della quale è richiesta dall’Ufficio del Registro delle imprese una specifica modulistica o documentazione (per eseguire l’adempimento amministrativo), si evidenzia inoltre che per alcune attività, il procedimento amministrativo relativo al legittimo avvio dell’attività è di competenza delle Camera di commercio (Registro imprese/Albo artigiani o altri Uffici), come per esempio per: l’attività di autoriparatore (Legge 05/02/1992, n. 122), l’attività di facchinaggio (Decreto Ministero e Attività produttive 30/06/2003, n. 221, Legge 05/03/2003, n. 57 art. 17), l’attività impiantistica (DM 37/2008), l’attività di pulizia (Legge 82/94), il commercio all’ingrosso (art. 71, comma 1 D.lgs n. 59/2010), l’attività di agente/rappresentante di commercio, mediatore, spedizioniere, mediatore marittimo (DM 26/10/2011). Per altre attività, invece, il procedimento amministrativo è di competenza di altri Enti o Pubbliche Amministrazioni, ai quali la specifica modulistica compilata e regolarmente sottoscritta, allegata alla domanda/denuncia RI/REA, é inoltrata dal SUAP competente al quale è anche destinata la  Comunicazione unica contenente la domanda/denuncia presentata al Registro delle imprese (art. 25, comma 3, D.lgs n. 59/2010). E’ questo, per esempio, il caso dell'attività di commercio al dettaglio per l’avvio della quale la SCIA è presentata al SUAP competente per territorio contestualmente alla Comunicazione unica.
5Per esempio, con riguardo al modello SCIA per il legittimo avvio dell'attività di agente o rappresentante di commercio oppure al modello M per il legittimo avvio dell'attività di commercio all'ingrosso.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Sono evidenziate le modalità con le quali si conclude il procedimento di iscrizione della domanda/denuncia di avvio dell’attività, presentata al Registro delle imprese/REA, nell’ipotesi in cui non sia stata allegata la documentazione o la specifica modulistica richiesta al fine di accelerare l’iter del procedimento Registro imprese/REA, al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività oppure al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività.

Esempi

  • Non é allegata, né contestualmente né successivamente (sospensione con invito a regolarizzare) all’invio della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), la documentazione richiesta al fine di accelerare l’iter del procedimento: l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
    In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti accertamenti d’ufficio (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso la Pubblica Amministrazione competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione. 
    Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

    Se invece hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.
     

  • Contestualmente all’invio della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), vengono trasmessi solo gli estremi necessari per la ricerca  della documentazione richiesta al fine di accelerare l’iter del procedimento: l’Ufficio del Registro delle imprese non sospende la denuncia/domanda ma procede subito all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
    Anche in questo caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti accertamenti d’ufficio (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso la Pubblica Amministrazione competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
    Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
    Se invece hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

  • Non é allegata, né contestualmente né successivamente (sospensione con invito a regolarizzare) all’invio della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), la documentazione richiesta al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività: la domanda/denuncia Registro imprese/REA È RIFIUTATA integralmente o parzialmente (a seconda dei casi) con provvedimento motivato del Conservatore.
    Per tale ragione, successivamente l’impresa deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA.

  • Non è allegata la specifica modulistica richiesta al fine di eseguire l’adempimento per avviare legittimamente l’attività: la domanda/denuncia Registro imprese/REA, non essendo regolarizzabile, É IMMEDIATAMENTE RIFIUTATA integralmente o parzialmente (a seconda dei casi) con provvedimento motivato del Conservatore.
    Per tale ragione, successivamente l’impresa deve presentare una nuova domanda/denuncia RI/REA, completa di SCIA.

 

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

Premesso che la data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA non può mai essere successiva/futura rispetto alla data di presentazione della domanda/denuncia stessa1, per ogni attività, tenuto conto delle norme attualmente vigenti e in funzione delle regole dello specifico adempimento amministrativo da attivare per il suo legittimo avvio, é indicata la data di inizio attività da specificare nella modulistica Registro imprese/REA.

Si possono distinguere i seguenti casi:

Attività soggetta a SCIA2

L’attività oggetto della segnalazione, di regola, può essere iniziata a partire dalla data della presentazione (data di ricevimento della SCIA da parte dell'Ente/Pubblica Amministrazione competente) della SCIA all’Amministrazione competente, tuttavia quando la SCIA

  • è contestuale3 alla Comunicazione unica4:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica5 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio6, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    La contestualità è ravvisabile nei seguenti 3 casi:
    • Scia di competenza del Comune7;
    • Scia di competenza dell’ASL8;
    • Scia di competenza del Registro imprese/Albo artigiani9.
       
  • non è contestuale alla Comunicazione unica10:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione11 (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia sarà soggetta a sanzione amministrativa.

Attività soggetta sia a SCIA amministrativa sia a SCIA sanitaria

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione (ricevimento) di entrambe le SCIA (segnalazioni) alle Amministrazioni competenti.

  • SCIA amministrativa e SCIA sanitaria contestuali alla Comunicazione unica: la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica5e alla data di presentazione della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

  • SCIA amministrativa e SCIA sanitaria non contestuali alla Comunicazione unica: la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data ultima di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia sarà soggetta a sanzione amministrativa

Attività soggetta ad autorizzazione

L’attività oggetto dell’autorizzazione può essere iniziata dalla data di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ente competente.
La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ente/Pubblica Amministrazione competente e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia sarà soggetta a sanzione amministrativa.

Attività soggetta a semplice comunicazione preventiva

L’attività soggetta a semplice comunicazione preventiva può essere iniziata dalla data di presentazione (data di ricevimento da parte dell'Ente/Pubblica Amministrazione competente) della comunicazione all’Ente competente.

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di presentazione (ricevimento) della comunicazione preventiva all’Ente/Pubblica Amministrazione competente e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia sarà soggetta a sanzione amministrativa.

Attività soggetta ad iscrizione in Albi o Elenchi

L’attività oggetto di iscrizione in Albi o Elenchi può essere iniziata dalla data di iscrizione nei relativi Albi o Elenchi.

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di iscrizione negli Albi o Elenchi e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia sarà soggetta a sanzione amministrativa.


1Quando la data di inizio attività dichiarata al Registro imprese/REA é successiva alla data di presentazione della  domanda/denuncia, la stessa è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore del Registro delle Imprese, conseguentemente occorre presentare una nuova domanda/denuncia.
2Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 l’attività oggetto della “segnalazione” (SCIA)  può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa all’Amministrazione competente. L’Amministrazione competente ha 60 giorni di tempo (termine perentorio),  dal ricevimento della segnalazione, per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto di SCIA ed, in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della segnalazione ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, la Pubblica Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo  in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3Per predisporre la SCIA contestuale alla Comunicazione unica si deve utilizzare l’applicativo Comunica Starweb. L’utilizzo di questo programma, peraltro, è possibile sia nel caso in cui il SUAP destinatario sia quello di un Comune accreditato, sia quando sia quello di un Comune in delega alle Camere di commercio competenti. In entrambi i casi, il SUAP si configura come uno dei destinatari della pratica, così come lo sono, ad esempio, anche l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail. Pertanto, nella distinta della Comunicazione unica il SUAP risulterà fra gli enti destinatari della stessa.
 4Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 “La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente ai SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4". Il comma 4 dell’articolo 5 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 così dispone: “Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all’Allegato tecnico di cui all’art. 12, commi 5 e 6”. Si veda anche l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”. Pertanto, nel caso in cui la SCIA sia contestuale alla Comunicazione unica, la stessa deve essere obbligatoriamente presentata al Registro delle imprese come allegato alla pratica di ComUnica. La norma non stabilisce che la SCIA e la ComUnica debbano essere obbligatoriamente contestuali, ma “se” lo sono, questi due adempimenti devono essere eseguiti insieme ed esclusivamente presso il Registro delle imprese.
5La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
 6Laddove la Comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l'avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l'articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.
7Il sistema informatico del Registro delle imprese, ricevuta la pratica, inoltra la SCIA al SUAP competente e la stessa, nonostante sia associata ad una pratica relativa al Registro imprese, è considerata un adempimento autonomo di competenza di altra Pubblica Amministrazione.
8Il Registro delle imprese, ricevuta la pratica, inoltra la SCIA al SUAP destinatario che a sua volta provvede all’inoltro telematico della documentazione all’ASL territorialmente competente. Si veda a riguardo la DGR 14/11/2012, n. 16-4910 relativa all’applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di sicurezza alimentare sul territorio della Regione Piemonte.
9In questa ipotesi rientrano le seguenti attività regolamentate: l’attività di autoriparatore (Legge 05/02/1992, n. 122), l’attività di facchinaggio (Decreto Ministero e Attività produttive 30/06/2003, n. 221, Legge 05/03/2003, n. 57 art. 17), l’attività di impiantisti (DM 37/2008), l’attività di pulizia (Legge 82/94), l’attività di agente/rappresentante di commercio, mediatore, spedizioniere, mediatore marittimo (DM 26/10/2011). Per tutte queste attività, la SCIA non transita dal SUAP ma viene gestita direttamente dal Registro delle imprese o dall’Albo imprese artigiane, rispettivamente competenti del relativo procedimento amministrativo.
10Si veda l’articolo 5 commi 1 e 2 del D.M. 10/11/2011.
11Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 07/09/2010, n. 160, la SCIA è presentata esclusivamente in modalità  telematica e la relativa presentazione si considera come avvenuta dalla data della ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l’avvenuta consegna al SUAP della segnalazione oppure dalla data della ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it . Si veda a riguardo l’articolo 5 commi 1 e 2 del D.M. 10/11/2011.
Per altre eventuali modalità di presentazione della SCIA al SUAP (a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo FAX, in via cartacea…) è opportuno verificare con il singolo SUAP competente.

 

 

Data di nomina della persona che riveste la carica tecnica o possiede la qualifica professionale obbligatoria, da dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA (intercalare P)

Con esclusivo riguardo alle ipotesi in cui ne è prevista la pubblicità nel Registro imprese/REA, è indicata la data che deve essere specificata nella domanda/denuncia Registro imprese/REA quale data di nomina del soggetto investito della carica tecnica o in possesso della qualifica professionale di cui si richiede l’iscrizione nel Registro imprese/REA.
 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede - sospensione - ripresa - cessazione dell'attività

E’ indicata la documentazione e/o la specifica modulistica da allegare o che si suggerisce di allegare, alla domanda/denuncia di trasferimento della sede, di sospensione, di ripresa o di cessazione dell’attività, presentata al Registro imprese/REA, nella forma di volta in volta specificata (copia semplice oppure originale informatico), quando il trasferimento della sede, la sospensione, la ripresa o la cessazione dell’attività sono condizionati all’esecuzione di uno specifico adempimento amministrativo presso l’Ente o la Pubblica Amministrazione competente.

Per ogni documentazione/specifica modulistica da allegare, é indicata  la motivazione della relativa richiesta da parte dell’ufficio del Registro delle imprese, che a seconda dei casi, potrebbe essere una delle seguenti:

  • al fine  di accelerare l’iter del procedimento;
  • al fine di comprovare il legittimo avvio dell'attività;
  • al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività.

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

E’ indicato se le norme che disciplinano l’attività prevedono l’esecuzione di uno specifico adempimento amministrativo ed eventualmente la nomina di un responsabile tecnico o di un soggetto in possesso di una particolare qualifica, quando l’attività é svolta presso più sedi o unità locali della stessa impresa.

Incompatibilità

Sono indicate le attività incompatibili con l’attività di cui si denuncia l’avvio al Registro imprese/REA, previste dalla normativa vigente.
 

Informazioni

Sono indicate alcune informazioni utili al fine di approfondire il contenuto delle norme che regolano le singole attività economiche.

Avvertenze

Sono indicate alcune ulteriori avvertenze da tenere in considerazione ai fini  della presentazione domanda/denuncia al Registro imprese/REA.
 

Attività correlate

Sono indicate le schede attività correlate.
 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55