Attività professionale regolamentata - Società tra professionisti (STP)


Attività regolamentata

La società tra professionisti (STP) ha ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

 All’Albo o al Collegio professionale di appartenenza.

Come si avvia l'attività

A seguito di iscrizione nella sezione speciale dell’ albo o del registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza1.  


1 Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34: la domanda di iscrizione nella sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti è rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti. In caso di società multidisciplinare, all’albo o registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività della società tra professionisti è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 10, comma 4, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’Albo o al Collegio professionale di appartenenza.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 10, comma 4, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’Albo o al Collegio professionale di appartenenza.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Albo o Collegio professionale di appartenenza.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Denuncia di avvio attività contestuale alla richiesta di annotazione

Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare, copia semplice della documentazione comprovantel’iscrizione della società nella sezione speciale dell’ albo o del registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza, anche se è stato compilato il riquadro, del modello S5, “Iscrizioni in Albi, Ruoli,….. ed iscrizioni abilitanti” del Modello S5 o UL1.

Denuncia di avvio attività successiva all’annotazione
Non occorre allegare alcuna documentazione.


N.B. In entrambi i casi l’inizio dell’attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.


1E’ con la compilazione di tale riquadro che la società richiede, contestualmente alla denuncia di avvio dell’attività, anche l’annotazione, nella sezione speciale “società tra professionisti” del Registro delle imprese, dell’avvenuta iscrizione della società nell’apposita sezione speciale dell’ albo o del registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale  di appartenenza.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la documentazione comprovante l’iscrizione della società nell’apposita sezione specialedell’ albo o del registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale  di appartenenza, la società risulta essere iscritta nella sezione speciale “società tra professionisti” del Registro imprese ma  NON risulta annotata nella sezione speciale del Registro delle imprese e NON è stato compilato il riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, …. ed iscrizioni abilitanti” del Modello S5 o UL1”.

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata:
una DICHIARAZIONE con la quale la società

  • ATTESTA l’avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell’ albo o del registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale  di appartenenza, specificando l’Albo, la provincia, il numero e la data di iscrizione.

  • RICHIEDE l’annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese.


Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
 
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il competente Albo o Collegio di appartenenza,  tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.


1Tale riquadro deve essere compilato quando, contestualmente all’avvio dell’attività, la società richiede anche l’annotazione, nella sezione speciale “società tra professionisti” del Registro delle imprese, dell’avvenuta iscrizione della stessa nell’apposita sezione dell’Albo o Collegio professionale di appartenenza. 

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo/Collegio professionale di appartenenza.

N.B. L’inizio dell’attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione. 

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

Incompatibilità

Con riguardo ai soci, la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti1. L’incompatibilità si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza2.


1Si veda articolo 10, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
2Si veda articolo 6 , 1 comma, Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.

Informazioni

Società tra professionisti – Il percorso storico
L’articolo 2, della Legge 23 novembre 1939, n. 18151 sanciva il divieto di svolgere l’attività professionale intellettuale sotto forma di società. Tale divieto fu abrogato dalla prima Legge Bersani  n. 266/1997 rinviando però ad un successivo decreto attuativo la fissazione dei requisiti per l’esercizio delle attività professionali; tale decreto, che avrebbe dovuto essere varato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 266 non è mai stato emanato. Tale silenzio normativo è stato colmato dal legislatore, in parte emanando norme di tipo settoriale2 e in parte con la seconda Legge Bersani - Legge 4 luglio 2006, n. 2233,  ma solo con la Legge 12 novembre 2011, n. 183 viene definitivamente affermato il principio della liceità4 della costituzione di società, sia di persone che di capitali, tra professionisti.


Costituzione di STP

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

 

Denominazione/ragione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere obbligatoriamente l’indicazione  “società tra professionisti”5.

 

Modelli societari

La società tra professionisti (STP) può essere costituita secondo uno dei seguenti modelli societari6:

  • società semplice;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperativa (con almeno tre soci).

La forma societaria prescelta dipenderà dai soci ai quali, al momento della costituzione, spetterà fate tutta una serie di valutazioni in ordine alla responsabilità patrimoniale, alla dotazione patrimoniale minima, alla struttura degli organi sociali oltre che al trattamento fiscale ritenuti più opportuni.

 

Società multidisciplinari

La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali7.

 

ITER PROCEDURALE DA SEGUIRE

1) Iscrizione nella sezione ordinaria o speciale del Registro delle imprese

La società tra professionisti (STP), oltre che nella sezione speciale “società tra professionisti” del Registro delle imprese, si iscrive8 anche, come società inattiva, nella sezione ordinaria9 o speciale10 dello stesso registro, secondo il modello societario prescelto (vedi la rispettiva scheda adempimento).


2) Iscrizione nella sezione speciale delle “società tra professionisti” del Registro delle imprese

Contestualmente o successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria o speciale del Registro delle imprese, la società tra professionisti (STP) si iscrive11 anche nella sezione speciale “società tra professionisti”12 dello stesso registro (vedi la rispettiva scheda adempimento).


3) Iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro tenuto dall’Ordine/Collegio

Successivamente all’iscrizione nella sezione speciale “società tra professionisti” del Registro delle imprese, la società tra professionisti (STP) si iscrive13 anche nell’apposita sezione speciale dell’ albo o del registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza.


4) Annotazione nella sezione speciale “società tra professionisti” del Registro delle imprese

Successivamente all’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione speciale dell’ albo o del registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale  di appartenenza, la società tra professionisti (STP) deve richiedere14 anche l’annotazione di tale iscrizione nella sezione speciale “società tra professionisti” del Registro delle imprese.

5) Denuncia di inizio attività

Si distinguono i seguenti casi:

  • Denuncia di inizio attività15 contestuale all’annotazione
    La denuncia di avvio dell’attività professionale regolamentata può essere presentata contestualmente alla richiesta di annotazione, nella sezione speciale “società tra professionisti” del Registro delle imprese, dell’avvenuta iscrizione della società nell’apposita sezione speciale dell’ albo o del registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale  di appartenenza.

  • Denuncia di inizio attività16 successiva all’annotazione
    La denuncia di avvio dell’attività professionale regolamentata può essere presentata anche successivamente all’annotazione, nella sezione speciale “società tra professionisti” del Registro delle imprese, dell’avvenuta iscrizione della società nell’apposita sezione speciale dell’ albo o del registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale  di appartenenza.
     

Società tra avvocati

Le società tra avvocati restano soggette alla normativa dettata dal D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 9617,  conseguentemente non sono soggette al regime generale previsto per le società tra professionisti.

 

Società di ingegneria

Le società di ingegneria restano soggette alla normativa dettata dal D.lgs 12 aprile 2006, n. 16317, conseguentemente non sono soggette al regime generale previsto per le società tra professionisti.

 

Società di revisione

Le società di revisione restano soggette alla normativa dettata dal D.lgs 27 gennaio 2010, n. 3917, conseguentemente non sono soggette al regime generale previsto per le società tra professionisti.


1 L’articolo 2, Legge 23 novembre 1939, n. 1815 sanciva il divieto di “costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od a terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria”.
2 Norme di settore come ad esempio il  D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 96 che disciplina la società tra avvocati oppure il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 162 che disciplina la società di ingegneria.
3 Con la seconda Legge Bersani del 2006 si dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti; rimane ferma la previsione che l’oggetto della attività di queste società deve essere esclusivo, che il professionista non può partecipare a più di una società e che la prestazione deve essere resa dai soci professionisti sotto al propria.
4 Si veda articolo 10, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 “E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordini stico….omissis”.
5 Si veda articolo 10, comma 5, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e articolo 1, comma
6 Articolo 10, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183: “E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”.
7 Si veda articolo 10, comma 8, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
8 L’iscrizione è obbligatoria e deve essere richiesta dalla società allegando alla relativa domanda copia dell’atto costitutivo.
9 Se la società si è costituita come società commerciale: s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a.
10  Se la società si è costituita come società semplice.
11 L’iscrizione è obbligatoria e deve essere richiesta dalla società.
12 Trattasi della sezione speciale istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del D.lgs 2 febbraio 2001, n. 96. L’iscrizione in tale sezione speciale ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
13 L’iscrizione è obbligatoria e deve essere richiesta dalla società.
14 Si veda articolo 9, comma 4, Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34: “L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società”.
15 Soltanto successivamente all’iscrizione dell’attività denunciata la società tra professionisti risulterà “attiva”.
16 Soltanto successivamente all’iscrizione dell’attività denunciata la società tra professionisti risulterà “attiva”.
17 Si veda a riguardo l’articolo 10, comma 9, della Legge 12 novembre 2011, n. 183: “Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, nonché l’articolo 2, del Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

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