Amministratore di condominio


Attività regolamentata

L’attività di amministratore di condominio consiste nell’eseguire le deliberazioni dell’assemblea di condominio, nel curare che venga rispettato il regolamento condominiale, nel disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, nel riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni, nel compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, nell’eseguire gli adempimenti fiscali, nel curare la tenuta dei registri del condominio, nel conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione e nel redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione,  in sostanza l’amministratore si occupa della gestione e del funzionamento di un condominio.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Non occorre eseguire alcun adempimento amministrativo preventivamente o contestualmente alla nomina da parte dell'assemblea del condominio.

Come si avvia l'attività

L’attività può essere avviata a seguito della nomina da parte dell’assemblea del condominio e senza eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di amministratore di condominio è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’ articolo 71-bis disposizioni di attuazione del c.c.
 

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’ articolo 71-bis disposizioni di attuazione del c.c.
 

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Non previsti.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Nessuna documentazione: l’attività di amministratore di condominio è un’attività il cui esercizio è condizionato per legge al possesso di particolari requisiti morali e professionali, ma in assenza di una espressa previsione normativa che preveda un soggetto pubblico chiamato a verificarne il possesso, ai fini dell’iscrizione dell’attività di amministratore di condominio nel Registro delle imprese/REA non è richiesta nessuna documentazione comprovante il possesso degli stessi, che comunque devono preesistere al fine del legittimo avvio dell’attività.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella domanda/denuncia RI/REA deve essere uguale alla data di effettivo inizio dell’attività, che può anche essere precedente alla data di presentazione della domanda/denuncia medesima.

N.B. L’inizio attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività

Nessuna documentazione.
 

Sospensione dell’attività

Nessuna documentazione.
 

Ripresa dell’attività

Nessuna documentazione.
 

Cessazione dell’attività

Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

L’attività di amministratore di condominio è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione(1).

Ne consegue che:

Caso A:  Amministratore di condominio + agente di affari in mediazione

L'impresa è già attiva al Registro imprese/REA con l’attività di amministratore di condominio e presenta una nuova domanda/denuncia di inizio attività di agente di affari in mediazione.
La domanda/denuncia Registro imprese è SOSPESA affinché possa essere regolarizzata la posizione, presentando la cessazione dell’attività di amministrazione di condominio.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza, la domanda/denuncia di inizio attività di agente di affari in mediazione é RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.
Caso B:  Agente di affari in mediazione + Amministratore di condominio
L’impresa è già attiva al Registro imprese/REA con l’attività di agente di affari in mediazione e presenta una nuova domanda/denuncia di inizio attività di amministratore di condominio.
La domanda/denuncia Registro imprese è SOSPESA affinché possa essere regolarizzata la posizione, presentando la cessazione dell’attività di agente di affari in mediazione.

Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza, la domanda/denuncia di inizio attività di amministratore di condominio é RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.


(1)Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Iscrizione nel Registro delle imprese/REA
L’attività di amministratore di condominio può essere svolta, a scelta del soggetto che la esercita, sia come attività professionale in senso stretto, cioè secondo le regole e i moduli organizzativi propri delle libere professioni, sia come attività imprenditoriale, cioè secondo le regole proprie dell’imprenditore in generale di cui all’articolo 2082 del codice civile.

N.B. Se l’amministratore svolge l’attività in forma imprenditoriale, ovvero secondo il modello organizzativo dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile, deve presentare la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.
 

Forma giuridica

L’attività di amministratore di condominio può essere svolta sia sotto forma di ditta individuale, sia sotto forma di società.

Avvertenze

L’attività di amministratore di condominio è un’attività il cui esercizio è condizionato per legge al possesso di particolari requisiti morali e professionali. La norma che disciplina tale attività non ha però previsto un soggetto pubblico che sia chiamato a verificare il possesso dei requisiti richiesti(1), ne consegue pertanto che:

  • ai soli fini dell’iscrizione dell’attività di amministratore di condominio nel Registro delle imprese/REA NON E’ RICHIESTA nessuna documentazione comprovante il possesso dei requisiti morali e professionali, che comunque devono preesistere al fine del legittimo avvio dell’attività;
     
  • l’Ufficio del Registro delle imprese non esegue(2) nessun controllo sull’effettivo possesso dei requisiti morali e professionali da parte dell’amministratore di condominio che ha presentato allo stesso domanda/denuncia di iscrizione nel RI/REA dell’attività;
     
  • l’Ufficio del Registro delle imprese non é competente ad applicare sanzioni agli amministratori di condominio che abbiano avviato l’attività in mancanza dei prescritti requisiti;

N.B.: non devono essere inoltrate all’Ufficio del Registro delle imprese le segnalazioni dei condomini finalizzate a denunciare la mancanza o la perdita dei requisiti morali e professionali prescritti per l’esercizio dell’attività da parte dell’amministratore.


(1)Si veda a riguardo la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2013, n. 0154593.

(2)In quanto la legge non gli ha attribuito tale competenza.


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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

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