Albergo


Attività regolamentata

L’attività di gestione di albergo consiste nel fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio prevalentemente in camere (almeno sette camere) o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

  1. Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l’albergo).
     
  2. All’ASL competente per territorio (se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti)

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA amministrativa1 e la SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) al SUAP del Comune dove ha sede l’albergo, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    le due SCIA sono allegate alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che le trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, le trasmette rispettivamente al Comune2 dove ha sede l’albergo e all’ASL competente per territorio. 
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    le due SCIA sono presentate, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che le trasmette rispettivamente al  Comune2 dove ha sede l’albergo e all’ASL competente per territorio e, solo successivamente, è presentata la domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.
     

1 La SCIA amministrativa deve essere compilata utilizzando la modulistica regionale reperibile all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/turismo/lavorare/index.htm 
2 Il Comune, ai fini informativi, trasmette altresì copia della SCIA amministrativa alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2-bis, comma 2,  della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 14.

N.B. Per maggiori informazioni rivolgersi al Comune dove ha sede l’albergo. 

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui alla Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 14.

N.B. Per maggiori informazioni rivolgersi al Comune dove ha sede l’albergo.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

  1. Comune dove ha sede l’albergo.
     
  2. ASL competente per territorio (se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti).

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica

Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività,allegare:

  • originale informatico della SCIA amministrativa  presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’albergo, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
     
  • originale informatico della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’albergo, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente.

        

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare:

  • copia semplice della SCIA amministrativapresentata al SUAP del Comune dove ha sede l’albergo e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede l’albergo, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico);
     
  • copia semplice della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’albergo e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede l’albergo, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica

Manca solo la SCIA amministrativa

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA amministrativa.
Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. 
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione. 
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Manca solo laSCIA sanitaria
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti). 
Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso l’ASL competente per il procedimento di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione. 
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. 
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Manca sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice sia della SCIA amministrativa, sia della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti).
Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia RI/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. 
Infatti, in tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, L’Ufficio procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune e l’ASL competenti per il procedimento di avvio dell’attività denunciata e di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione. 
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. 
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) al SUAP del Comune dove ha sede l’albergo2, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data ultima di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) al SUAP del Comune dove ha sede l’albergo e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.
     

 
1 La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2 Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica

Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:

  • originale informaticodella SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’albergo, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
     
  • originale informatico della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune, dove ha sede l’albergo, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente.     

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare:

  • copia semplice dellaSCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’albergo e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede l’albergo, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico);
     
  • copia semplice della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’albergo e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede l’albergo ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

 

Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione/SCIA.

Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA amministrativa e una SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti), contestuale o non contestuale, per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di albergo è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.       
 


1 Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria con le quali rispettivamente dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa e di essere in regola anche dal punto di vista sanitario rispetto a quanto richiesto al riguardo ad ogni operatore del settore alimentare se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione di entrambe le SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione di entrambe le SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione dell’ultima delle due o in un giorno successivo alla presentazione della medesima (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), ma mai prima della loro presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio delle SCIA medesime.         


Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell'Amministrazione competente
Il Comune e l’ASL hanno 60 giorni di tempo dal ricevimento, rispettivamente,  della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dalle amministrazioni in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune e l’ASL adottano motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
       
Regolamento (CE) n. 852/2004 e registrazione sanitaria delle imprese alimentari
Soggetti obbligati:
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di notificare, ai fini della registrazione, ogni stabilimento (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare) alimentare posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscere localizzazione e tipologia di attività.
SCIA sanitaria:
La notifica di inizio attività, ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del  Regolamento (CE)  852/2004 ricade nell’istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241.
Modalità di trasmissione della SCIA sanitaria:
Gli operatori del settore alimentare trasmettono la SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio che, valutata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, provvede a trasmetterla per la registrazione:

a) all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;


b) all’ASL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento.
       
 

Differenza tra albergo e residenza turistico – alberghiera
Le aziende alberghiere si distinguono in:

a) “alberghi” quando offrono alloggio prevalentemente in camere;

b) “residenze turistico – alberghiere” quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.


La classificazione come albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacità ricettiva, tra camere e appartamenti.

Tipologie di alberghi
Gli alberghi in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono si distinguono nelle seguenti tipologie:

  • motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o unità abitative degli ospiti maggiorate del dieci per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;
  • villaggio-albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago dagli ospiti;
  • albergo meublè o garni: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante;
  • albergo-dimora storica: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe 4 stelle;
  • albergo-centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe 3 stelle.


Somministrazione di alimenti e bevande
L’attività di gestione di albergo può comprendere il servizio accessorio di bar e ristorante alle persone alloggiate e agli ospiti. Nel caso venga fornito anche tale servizio è necessario presentare al SUAP del Comune competente  per territorio anche la SCIA sanitaria.


Variazioni
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità  è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio1.
Si considerano variazioni, secondo la modulistica regionale:

  • la variazione dell’attività;
  • il sub ingresso;
  • la sospensione temporanea dell’attività2;
  • ripresa dell’attività, a seguito di sospensione temporanea;
  • cessazione dell’attività.

Tali variazioni devono essere denunciate al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio delle stesse, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

N.B. alla relativa domanda/denuncia non è necessario allegare copia della comunicazione al Comune competente della variazione intervenuta.
        


1 Si veda l’articolo 2-bis, comma 4, della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 14.
2  “Il titolare di un albergo che intende procedere alla sospensione temporanea dell’attività deve darne preventivo, o se ciò non è possibile, contestuale avviso al Comune”. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata” dal sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/alberghi.html

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

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