Agente di pagamento per istituti di moneta elettronica o di pagamento comunitari


Attività regolamentata

L’attività di agente in servizi di pagamento consiste nel promuovere e concludere contratti relativi alla prestazione di  servizi di pagamento (come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11) su mandato diretto di Istituti di moneta elettronica (IMEL) o Istituti di pagamento (IP) autorizzati da uno Stato comunitario.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Registro pubblico tenuto dalle Autorità del paese di origine.

Come si avvia l'attività

A seguito dell’ iscrizione al Registro pubblico tenuto dall’ Autorità del paese di origine del preponente (Registro che ha autorizzato l’intermediario preponente).

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Non previsti.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Non previsti.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Autorità estera che tiene il Registro Pubblico.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di comprovare il legittimo esercizio dell’attività, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione al Registro pubblico tenuto dall’Autorità del paese di origine del preponente (Registro che ha autorizzato l’intermediario preponente).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice dell’ iscrizione al Registro pubblico tenuto dall’ Autorità del paese di originedel preponente

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa  essere successivamente allegata.

Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di iscrizione al Registro pubblico tenuto dll’ Autorità del paese di origine del preponente.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

Descrizione dell’attività

La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “collaboratore di agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari”.

Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario finanziario” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari finanziari, ad esempio, l’agente in attività finanziaria, l’agente in servizi di pagamento, il mediatore creditizio, ecc.).

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di iscrizione nel Registro pubblico tenuto dall’Autorità del paese di origine del preponente.

Data nomina persona che riveste la carica/qualifica tecnica, da dichiarare nella modulistica RI/REA (Int/P)

Non prevista.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività
nessuna documentazione.


Sospensione dell’attività
nessuna documentazione.
 

Ripresa dell’attività
nessuna documentazione.
 

Cessazione dell’attività
nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

L’attività di agente in attività finanziaria che presta esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Istituti di moneta elettronica ((IMEL) o istituti di pagamento (IP) comunitari autorizzati in uno Stato membro
Gli istituti di moneta elettronica (IMEL) o istituti di pagamento (IP), una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dello Stato comunitario di appartenenza, possono prestare i servizi di pagamento in tutti i paesi della Comunità europea.
Ne consegue che, agli istituti di pagamento comunitari autorizzati è consentito prestare servizi di pagamento mediante un agente, sia nello Stato in cui ha ottenuto l’autorizzazione, sia in un altro Stato membro1.
 


Nessuna iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM
Gli agenti che svolgono la propria attività per conto di Istituti di moneta elettronica (IMEL) o per conto di Istituti di pagamento (IP) comunitari, pur operanti in Italia, non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria ma, ad essi, si applica la disciplina di settore del paese in cui l’intermediario preponente ha ottenuto l’autorizzazione.
 


1 Si veda Circolare Ministero dell’economia e delle finanze, 15 novembre 2011, n. ID 993439.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

A chi rivolgersi