Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria con le quali rispettivamente dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa, e di essere in regola anche dal punto di vista sanitario rispetto a quanto richiesto al riguardo ad ogni operatore del settore alimentare se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione di entrambe le SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione di entrambe le SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione dell’ultima delle due o in un giorno successivo alla presentazione della medesima (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), ma mai prima della loro presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio delle SCIA medesime.
Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente
Il Comune e l’ASL hanno 60 giorni di tempo dal ricevimento, rispettivamente, della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dalle amministrazioni in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune e l’ASL adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Regolamento (CE) n. 852/2004 e registrazione sanitaria delle imprese alimentari
Soggetti obbligati:
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di notificare, ai fini della registrazione, ogni stabilimento alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare) posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscere localizzazione e tipologia di attività.
SCIA sanitaria:
La notifica di inizio attività, ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) 852/2004 ricade nell’istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241.
Modalità di trasmissione della SCIA sanitaria:
Gli operatori del settore alimentare trasmettono la SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio che, valutata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, provvede a trasmetterla per la registrazione:
- all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
- all’ASL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento.
Somministrazione di alimenti e bevande
Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Nel caso venga fornito anche tale servizio è necessario presentare al SUAP del Comune competente per territorio anche la SCIA sanitaria.
Variazioni
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio1.
Si considerano variazioni, secondo la modulistica regionale:
- la variazione dell’attività;
- il sub ingresso;
- la sospensione temporanea dell’attività2;
- ripresa dell’attività, a seguito di sospensione temporanea;
- cessazione dell’attività.
Tali variazioni devono essere denunciate al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio delle stesse, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
N.B. alla relativa domanda/denuncia non è necessario allegare copia della comunicazione al Comune competente della variazione intervenuta.
1 Si veda l’articolo 15, comma 4, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31.
2 “Il titolare dell’affittacamere che intende procedere alla sospensione temporanea dell’attività deve darne preventivo, o se ciò non è possibile, contestuale avviso al Comune”. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata” dal sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/affittacamere.html